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Oltre alle tipologie dei contratti di servizio, merita un’adeguata

considerazione, ai fini della corretta individuazione delle aree di intervento

della regolazione, anche la durata dell'affidamento.

Per assicurare l'equilibrio economico-finanziario assume infatti notevole

importanza la durata della concessione, che deve essere proporzionata ai

tempi di recupero degli investimenti, sia quelli originariamente previsti sia

quelli definiti in corso di concessione.

Siffatta regola è stabilita dalla direttiva europea 2014/23/UE del 26

febbraio 2014 che, pur non applicandosi al settore del trasporto pubblico,

reca principi generali in materia di servizi pubblici, utili anche per la

corretta individuazione del periodo di affidamento del servizio di trasporto

pubblico locale

421

.

Si è osservato che più breve è il periodo, maggiori sono le probabilità che

la concorrenza “per” il mercato dia risultati simili alla concorrenza “nel”

mercato e produca effetti benefici per gli utenti: più bassi sono infatti i

costi irrecuperabili, più facile è il ricambio tra un concessionario ed il

successivo.

Per imporre poi che la performance sia sempre elevata e che la brevità

dell'affidamento non provochi l'assenza di investimenti, occorre che le

gare introducano un sistema di incentivi continuamente affinati e verificati,

sia attraverso la loro previsione tra i metodi di selezione, sia durante la vita

del contratto (come la previsione di clausole contrattuali deterrenti di

420 Cfr. art. 2, l. n. 481/1995, in base al quale il price cap viene inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale. Si tratta di un metodo di regolazione dei prezzi dei servizi pubblici che simula il mercato, costituendo una tecnica di controllo dei prezzi. Il regolatore stabilisce, infatti, il massimo a cui un insieme di prezzi è autorizzato a crescere per un certo numero di anni e nel rispetto di questo vincolo aggregato l'impresa è libera di fissare i prezzi e le tariffe che desidera. Si stabiliscono ex ante i costi attesi (ossia programmati) ammissibili riferiti ad un certo momento iniziale (es. la data di sottoscrizione del contratto), nonché, al solito, il tasso di remunerazione del capitale e si stabilisce ex ante anche la dinamica dei costi suddetti, a cui è legata la dinamica degli introiti. Rispetto al sistema del cost of service, ulteriore esempio di strumento di regolazione del prezzo nella pratica, il meccanismo del proce cap si caratterizza per la possibilità di una negoziazione di una precisa dinamica delle voci di costo ammissibili. Nei contesti in cui sussiste un certo grado di asimmetria informativa tra regolato e regolatore, quest'ultimo è costretto ad introdurre nel sistema di controllo un meccanismo di incentivi che induca l'impresa a rivelare le proprie caratteristiche. Per approfondimenti in merito si v. R. Fazioli, Dalla proprietà alle regole, Milano, 1995; M. Mazzarino, Trasporti e regolazione, cit., 68 ss. 421 Cfr. art. 168, co. 2 d.lgs. n. 50/2016.

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rescissione unilaterale anticipata del contratto), ma anche con riguardo a

possibili profitti che il concessionario potrebbe ottenere da contratti

successivi ed eventuali con il concedente (come la previsione di ipotesi di

prolungamento del contratto con l'aggiudicatario di una procedura

competitiva che abbia garantito performance elevate, se la qualità viene

rilevata attraverso sondaggi di customer satisfaction)

422

.

Siffatta impostazione si introduce nel solco della regolazione attenta al c.d.

problema degli incentivi, per cui si presta attenzione ad imporre una

regolazione improntata a favorire lo sviluppo della concorrenza attraverso

l’eliminazione degli aspetti regolatori inutilmente onerosi e dei

disincentivi economici

423

.

Oltre alla durata della concessione ed all'esatto monitoraggio

dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, con cui si tiene

presente anche la qualità del servizio reso, costituisce ulteriore elemento

per garantire l'economicità e l'efficienza delle gestioni l'esatta

determinazione delle tariffe corrisposte dagli utenti del servizio pubblico.

Le tariffe, secondo la specifica regolazione dei servizi pubblici di

trasporto, che rinvia al principio generalissimo consolidato nella l. n.

481/1995 della integrale copertura dei costi

424

, devono essere determinate

“tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle

imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento

dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori” (art. 37, co. 2, lett. b),

d.l. n. 201/2011).

All’esito di un articolato itinerario normativo, riferibile all’art. 12 della

legge 23 dicembre 1992, n. 498, agli artt. 1 e 2, commi 17 e 18, della legge

14 novembre 1995, n. 481, all’art. 117 del decreto legislativo 18 agosto

422 Si v. G.L. Albano, A. Heimler, M. Ponti, Concorrenza, regolazioni e gare: il trasporto pubblico locale, cit., 134 ss., per le indicazioni di policy inerenti alla progettazione delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

423 La regolazione, infatti, può essere onerosa per la sua forma, ovvero indebitamente complessa, ambigua, incoerente o scarsamente accessibile; oppure per la sua sostanza. La regolazione potrebbe infatti imporre costi opportunità e di ottemperanza che superano il bene pubblico che si consegue o imporre maggiori costi opportunità e di ottemperanza rispetto a quelli che si potrebbero avere con una regolazione alternativa meno drastica. Per approfondimenti sulle dinamiche degli incentivi si v. M. Armstrong, S. Cowan, J. Vickers, Regulatory reform:

Economic analysis and British experience, Cambridge, 1994, 132 ss.

424 Cfr. art. 1, co. 1, l. n. 481/1995, con cui si stabilisce che deve sussistere “un sistema tariffario certo,

trasparente e basato su criteri predefiniti … Il sistema tariffario deve … armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di

177

2000, n. 267 ed all’art. 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

appare oramai sedimentata nell’ordinamento amministrativo una chiara

direttrice regolativa: le tariffe dei servizi di interesse economico generale

devono assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e

della connessa gestione, quale che sia la metodologia concretamente

applicata (nell’ottica marginalistica, la tariffa ottimale è quella che

consente di realizzare l’eguaglianza tra prezzo unitario e costo marginale;

il metodo integralista fissa invece la tariffa al livello del costo medio).

La strumentalità del sistema tariffario rispetto al conseguimento degli

obiettivi di carattere economico-industriale impone l’integrale copertura

dei costi di produzione del servizio, ivi compresi quelli di indiretta

imputazione e quelli generali: quali ammortamenti, costi finanziari della

raccolta e del servizio al debito, costi generali di governance, nonché per

l’appunto i costi figurativi di remunerazione del capitale investito.

La determinazione delle modalità di copertura dei costi di produzione dei

pubblici servizi costituisce uno degli aspetti di maggiore impatto sul piano

della garanzia degli equilibri gestionali dell’impresa erogatrice: se non

viene remunerata adeguatamente la funzione svolta dall’unità economica,

il servizio non è in grado di offrire alcuna garanzia di continuità e di

sviluppo nel tempo.

Il costo medio ponderato del capitale permette, a questi fini, di

discriminare tra un rendimento atteso accettabile di un investimento e tra

un rendimento atteso inaccettabile.

Si tratta ovviamente di una regola generale che ammette eccezioni in caso

di servizi privi di mercati di riferimento e di rilevanza industriale (ovvero

caratterizzati da anomalia strutturali e funzionali che non consentono

efficienza allocativa), ovvero di interessi sociali ritenuti prevalenti dal

legislatore

425

.

A presidio di tali aspetti si pone l'autorità di regolazione dei trasporti

(ART), con il compito di svolgere funzioni di regolazione finalizzate a

garantire la concorrenza tra gli operatori del settore, l'efficienza produttiva

delle gestioni, il contenimento delle tariffe, nonché la qualità delle

prestazioni rese agli utenti.

178

Tuttavia, sembra fin da ora possibile sostenere, che, al fine di garantire

l'efficienza e l'economicità della gestione, non basti la semplice

regolazione, ma occorra anche una disciplina sostanziale chiara e definita

sulle gestioni del servizio pubblico.

Oltretutto, a dover mutare dovrebbe essere lo stesso strumento di gestione

del servizio, non più ravvisabile nella sola concessione: l'efficientamento

della gestione dei servizi non può passare soltanto attraverso una sistema

concessorio dell'intera gamma dei servizi di trasporto pubblico.

Siffatta impostazione, infatti, normalmente determina una indesiderata

situazione di monopolio.

Risulterebbe invece auspicabile, anticipando già le conclusioni della

presente indagine, una progressiva liberalizzazione delle attività di

erogazione di alcuni tra i servizi che, in considerazione delle realtà

territoriali in cui operano, se lasciati alla libera iniziativa economica

risulterebbero comunque in grado di garantire il soddisfacimento delle

esigenze degli utenti

426

.

Solo in tal modo, infatti, si consentirebbe una apertura ad un sistema di

concorrenza “nel” mercato, fondata su un sistema autorizzatorio, che

consentirebbe l'espletamento del servizio ad una pluralità di operatori in

concorrenza tra loro.

Questo sarebbe il mercato in senso proprio, ovviamente un mercato

regolato da un lato dall'ART, per quanto riguarda i profili tariffari e di

qualità dei servizi, dall'altro dall'AGCM, per ciò che concerne gli aspetti

della tutela della concorrenza, secondo un sistema di integrazione

complementare tra le due autorità

427

.

V. La concorrenza nel mercato del trasporto pubblico locale: la fallacia del “test di

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