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2.(segue)UN CAMBIO DI PROSPETTIVA

4. ART 2 CEDU: INTRODUZIONE

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.2. La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario: a) per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale; b) per effettuare un regolare arresto o per impedire l'evasione di una persona legalmente detenuta; c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

L’art. 2 della CEDU è considerata una delle norme fondamentali della Convenzione e, in quanto tale, non ammette alcun tipo di

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deroga neanche in caso di guerra o di minaccia alla vita della nazione.

Tale disposizione si applica anche nei casi in cui si riscontri un’ipotesi di mero pericolo per la vita, purché sia particolarmente grave, attuale e specifico, poiché in caso contrario non si riscontra una violazione della norma in esame73. Questa, insieme all’art. 3 della CEDU, racchiude in sé uno dei valori caratterizzanti le società democratiche che compongono il Consiglio d’Europa74. Dalla presente norma discendono a carico degli Stati una serie di obblighi sia positivi che negativi. Per quanto riguarda i primi, essi possono essere sia a carattere sostanziale, ovvero che impongono agli Stati il dovere di assicurare il diritto alla vita mediante una legislazione penale che dissuada dal commettere reati, sia a carattere procedurale (ai primi inscindibilmente connessi) i quali prescrivono agli Stati l’adozione di misure effettive volte a prevenire, reprimere e sanzionare la violazione (si tratta dei c.d. obblighi di incriminazione)75.

Prestando attenzione agli obblighi che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo fa discendere dagli artt. 2 e 3 della CEDU e grazie al lavoro di interpretazione posto in essere dalla Corte europea, si prende consapevolezza della trasformazione di cui è stato protagonista il diritto penale che, da strumento preposto alla difesa della società,76 diviene mezzo di tutela dei diritti

73 Contributo di A. COLELLA, La giurisprudenza si Strasburgo 2008-2010: il

diritto alla vittima (art. 2 CEDU), RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 2011, p.197 e ss. https://www.penalecontemporaneo.it

74 Contributo di S. ZIRULIA, ART. 2 CEDU- Diritto alla Vita, G. UBERTIS E F.

VIGANO’, CORTE DI STRASBURGO E GIUSTIZIA PENALE, GIAPPICHELLI EDITORE, TORINO,2016, p. 39 e ss.

75Contributo di M. MONTAGNA, Necessità della completezza delle indagini,

A. GAITO, I PRINCIPI EUROPEI DEL PROCESSO PENALE, DIKE, 2016, p. 346 e ss.

76 Pur potendo comunque risultare lesivo e pregiudizievole per i diritti

fondamentali dell’accusato il quale pertanto è circondato da apposite tutele e garanzie.

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fondamentali dell’individuo. Alla luce di ciò il diritto fondamentale funge non solo da limite al potere punitivo dello Stato, che trova applicazione nel sistema penale e processuale, bensì diviene esso stesso oggetto di tutela penale.

In questa prospettiva operano gli obblighi di tipo sostanziale, in base ai quali lo Stato ha l’onere di apprestare un’adeguata tutela penale nei confronti di coloro che hanno subito una lesione dei propri diritti fondamentali77. Ne consegue il nascere in capo agli Stati di obblighi a carattere primario, in ossequio ai quali essi hanno il dovere di modellare la normativa interna al bisogno di dissuadere la collettività dal commettere atti lesivi dei diritti fondamentali. Ad essi si affiancano poi obblighi di rango secondario che gravano sulle autorità di polizia, il cui compito è prevenire la violazione degli stessi diritti fondamentali da parte di soggetti terzi, compresi i rappresentanti della forza pubblica. La Corte definisce tali obblighi, considerati nella loro duplice caratterizzazione, come sostanziali ai quali si affiancano quelli procedurali che maturano una volta venuta ad esistenza la lesione dei diritti fondamentali. Tali obblighi, a differenza di quelli sostanziali, ricadono sulle autorità giurisdizionali e inquirenti interne a ciascun Stato, sulle quali incombe l’onere di assicurare l’identificazione e la punizione degli autori di condotte lesive, agendo mediante una corretta interpretazione e apprestando indagini ufficiali, celeri, trasparenti, imparziali, che, una volta acclarata la colpevolezza dell’accusato, garantiscono, in esito del processo l’applicazione di sanzioni proporzionate alla gravità del fatto commesso.

Prendendo le mosse dalla finalità di protezione della vita riconducibile all’art. 2 CEDU, i giudici di Strasburgo ne hanno esteso la portata applicativa anche a quei casi in cui il

77 Molto spesso infatti si assiste a condanne da parte della Corte di

Strasburgo nei confronti di quegli Stati responsabili di non aver ottemperato a tale obbligo.

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comportamento lesivo dell’incolumità personale comporti un mero rischio di morte. 78 In particolare, per quanto attiene agli obblighi positivi, la Corte e.d.u. afferma che si ha comunque una violazione della norma in esame nel caso in cui lo Stato non adotti le misure atte a tutelare la vita da pericoli attuali e imminenti anche laddove la persona interessata ne esca incolume. Per quanto riguarda gli obblighi negativi l’art. 2 CEDU disciplina l’uso della forza letale o potenzialmente tale, il cui ambito applicativo, in passato condizionato dal verificarsi dell’evento morte, oggi è esteso dai giudici di Strasburgo ad un ventaglio sempre più ampio di non-fatal cases.

Infine, rientrano nell’ambito applicativo ex art. 2 CEDU anche i casi di espulsione ed estradizione del ricorrente verso paesi in cui incorrono nel rischio di essere uccisi o per esecuzione di una pena capitale o per minacce di morte da parte di altri privati.

4.1. ART. 2 CEDU: LA PENA DI MORTE E I

LIMITI

ALL’ESTRADIZIONE

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