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LA TUTELA DELLA VITTIMA ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA 2012/29/UE

47 S CONIGLIARO, LA NUOVA NORMATIVA EUROPEA A TUTELA DELLE

4.1. LA TUTELA DELLA VITTIMA ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA 2012/29/UE

Principale obbiettivo della Direttiva è tutelare la vittima di reato attraverso l'informazione e l'assistenza, la protezione e la partecipazione al procedimento penale. Stante l’art. 1 comma 1, della medesima, tale garanzia si realizza: in primo luogo, attraverso il riconoscimento di una serie di diritti e poi attraverso un trattamento rispettoso, sensibile, personalizzato, professionale e non discriminatorio, prescindendo dal titolo con cui la vittima soggiorna nello Stato membro.

Uno dei principali diritti che la direttiva riconosce alla vittima è quello di ricevere informazioni in modo comprensibile. È compito degli Stati assicurare la fruizione di tale diritto fin dal primo contatto con le autorità, garantendo anche qualora fosse necessario, un servizio gratuito di interpretazione per consentire la partecipazione delle vittime alle audizioni. Inoltre, una volta che la vittima sporge denuncia, ha diritto ad ottenere un avviso

con disabilità». In altre parole, si fa riferimento alle vittime di cui al

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di ricevimento scritto formale della stessa (ex art.5), e se non comprende o non parla la lingua dell’autorità competente deve avere la possibilità di ricorrere, per redigere la denuncia, ad una lingua che comprende o di ricevere la necessaria assistenza linguistica54, ottenendo su richiesta anche la traduzione

linguistica dello stesso avviso. Quest’ultimo deve riportare gli elementi essenziali del reato55 e gli estremi della denuncia, con

la finalità di contrastare la prassi di quegli Stati che non rilasciano neanche una copia della denuncia.

La vittima, ai fini di una efficiente tutela, ha diritto a ricevere informazioni circa: i servizi di assistenza; le procedure per la presentazione della denuncia e della richiesta di misure di protezione; le condizioni per ottenere assistenza legale (anche a spese dello Stato) ed il risarcimento del danno; il diritto all'interpretazione e alla traduzione; le procedure cui ricorrere se si è residenti in un altro Stato e quelle per la denuncia dei casi di mancato rispetto dei propri diritti; i servizi di giustizia riparativa disponibili e le condizioni per ottenere il rimborso delle spese affrontate. Ha diritto, inoltre, ad essere informata senza indebito ritardo del procedimento avviato a seguito della denuncia da lei presentata, e dell’eventuale decisione di non luogo a procedere o di non proseguire le indagini o, in caso contrario, la data ed il luogo della celebrazione del processo e la natura dei capi di

54 Qui la nozione di assistenza linguistica è ritenuta più flessibile rispetto a

quella tipica considerata nell’art. 7 della direttiva in tema di interpretazione/ traduzione, con la conseguenza che può servire allo scopo un parente, un amico o un membro della comunità, sebbene non possegga la qualifica ufficiale di interprete. Di M. BARGIS e H.BELLUTA: La direttiva 2012/29 UE: i

diritti minimi della vittima nel processo penale, Cit. p.34 e ss.

55 Si considerano elementi essenziali del reato: il tipo di reato, la circostanza

in cui sia stato commesso, il pregiudizio che da esso è derivato alle vittime. Contributo: S.C. CONIGLIARO, LA NUOVA NORMATIVA EUROPEA A TUTELA

DELLE VITTIME DI REATO- Una prima lettura della Direttiva 2012/29/EU del Parlamento e del Consiglio Europeo, www.penalecontemporaneo.it , 2012, p. 4 e ss.

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imputazione a carico dell’autore del reato56. Essa dovrebbe essere altresì informata della scarcerazione o dell’evasione dell’autore del reato, e delle misure eventualmente adottate per la sua protezione57. Alla vittima deve, pertanto, essere indicata una persona presso cui reperire tutte le comunicazioni ed informazioni relative al proprio caso, a meno che non desideri ricevere alcuna informazione (ex art.6 comma 4).

Alla vittima, che nelle varie fasi di audizione, non ne comprende la lingua, deve essere garantito un servizio gratuito di interpretazione e traduzione quando la sua presenza è richiesta dagli inquirenti o dal giudice, oppure, previa richiesta dell’interessato stesso e in base al ruolo da lui assunto nel procedimento, in ogni altro caso in cui si ritenga necessario (ex art. 7 comma 1 e 3). Tuttavia, perché si proceda alla traduzione di un documento, la vittima deve presentare una richiesta motivata all’autorità competente, la cui decisione è impugnabile a norma del diritto nazionale (ex art.7 comma 7).

Una particolare attenzione è riservata dalla direttiva ai servizi di assistenza alle vittime. La fruizione di tali servizi, che possono essere istituiti come organizzazioni pubbliche o non governative e organizzati su base professionale o volontaria, deve essere gratuita fin dal primo contatto che la vittima intrattiene con le autorità, nel corso del procedimento ed anche successivamente (ex art.8 comma 1), e a prescindere dalla presentazione di formale denuncia. Essi devono fornire alle vittime: informazioni sui diritti, sostegno emotivo o psicologico e consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici scaturenti dal reato, nonché assistenza per la prevenzione di vittimizzazione secondaria o ripetuta o intimidazione (ex art.9 comma 1 lett. a-e). La direttiva presa in

56 Ex art. 6 Comma 1 lett. a, b, Direttiva 2012/29/EU, https://eur- lex.europa.eu

57 Ex considerando n.32 e 33, Direttiva 2012/29/EU, https://eur- lex.europa.eu

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esame, precisa che alle vittime particolarmente vulnerabili o esposte ad un ingente pregiudizio deve essere garantita un'assistenza specialistica. I servizi di assistenza che rientrano in questa categoria devono tenere conto delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità del pregiudizio subito e del loro rapporto con l’autore del reato e l’ambiente sociale, fornire loro (se in stato di particolare bisogno) una sistemazione in un luogo sicuro e, qualora sia necessario, sottoporre la vittima ad un esame medico, fornire assistenza legale e servizi specifici per i minori che sono vittime dirette o indirette (ex art.9 comma 2 e 3).

Tra i diritti che la direttiva 2012/29/UE riconosce alla vittima, quello di partecipazione al procedimento penale appare il più sfumato58. Esso consiste nel diritto di poter essere ascoltata e di fornire elementi di prova, secondo quanto disposto dal diritto nazionale (ex art.10). Se la persona di cui si deve procedere all’audizione è un minore, è necessario tener conto della sua età e maturità, senza perciò precludere il diritto di essere ascoltati solo a causa della minore età59. Nel caso in cui (ex art.11 comma 2), in un dato ordinamento, il ruolo dalla vittima assunto nel procedimento venga definito solo a seguito della sua decisione di esercitare l’azione penale contro l'autore del reato, gli Stati hanno l’obbligo di garantire perlomeno alle vittime di reati gravi il diritto di chiedere il riesame delle decisioni di non luogo a procedere, fornendo senza ritardo sufficienti informazioni sul caso. Gli stessi devono inoltre, sopperire al rimborso delle spese

58 Contributo di M.MARGIS e H.BELLUTA: La direttiva 2012/29 UE: i diritti

minimi della vittima nel processo penale, M.BARGIS E H.BELLUTA, VITTIME DI REATO E SISTEMA PENALE- LA RICERCA DI NUOVI EQUILIBRI Giappichelli

Editore, Torino, p.50 e ss.

59 Si prenda in considerazione il Considerando n.42, Direttiva 2012/29/UE :

«Non si dovrebbe precludere il diritto delle vittime minorenni di essere sentite in un procedimento penale unicamente in base al fatto che la vittima è un minore o in base all’età della stessa»

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derivanti dalla partecipazione delle vittime al procedimento (ex art. 14), fissandone termini e condizioni; garantire l’accesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato alle vittime che sono parte del procedimento, in base a quanto stabilito dal diritto nazionale (ex art. 13). La direttiva sancisce, inoltre, che su decisione dell’autorità competente i beni sequestrati nel corso del procedimento penale devono essere restituiti alle vittime senza ritardo, salvo il caso in cui le esigenze procedimentali non richiedano il contrario (ex art. 15). Infine, la vittima ha diritto ad ottenere una decisione circa il risarcimento del danno a carico dell’autore del reato (ex art.16).

Poi, alcune disposizioni sono dedicate alle misure di protezione, preposte a tutela delle vittime, rispetto ad eventuali ed ulteriori pregiudizi derivanti dalla commissione dell’illecito. In primis, si istituisce il diritto all’assenza di contatti con l’autore del reato (ex art.19), prescrivendo l’obbligo per gli Stati di provvedere all’individuazione dei locali in cui si svolge il procedimento, e autorizzando il ricorso a tecnologie di comunicazione funzionali all’audizione della vittima senza che sia fisicamente presente in aula, salvo diverse esigenze processuali. Nel corso delle indagini, si deve procedere all’audizione della vittima senza ritardo alcuno dopo la presentazione della denuncia del reato, e ulteriori audizioni devono avere luogo solo se strettamente necessario. In questi casi la vittima può essere accompagnata dal suo rappresentante legale e da una persona di sua scelta, salvo motivata decisione contraria, ed anche le visite mediche devono avere luogo solo se strettamente necessarie (ex art.20).

La direttiva pone l’accento su specifiche esigenze di protezione che si rendono necessarie rispetto ad alcune categorie di vittime; innanzitutto, il minore, il cui interesse, da considerarsi come

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preminente, è garantito dentro60(ex art.24) e fuori del processo (ex art. 22 comma 4). Nel corso delle indagini penali tutte le sue audizioni, secondo quanto stabilito dal diritto nazionale, devono essere raccolte mediante supporti di registrazione audiovisiva e utilizzabili come prova nel processo. Se nel corso del procedimento penale che li vede protagonisti, l’interesse dei minori entra in conflitto con quello di coloro che ne detengono la potestà genitoriale, essi hanno diritto a godere in nome proprio di una specifica consulenza ed assistenza legale. In base a quanto disposto dalla presente direttiva, rientrano nel gruppo di soggetti vulnerabili esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta e di ritorsione, anche: i disabili, le vittime del terrorismo e le vittime di violenza di genere e di violenza nelle relazioni strette. Ai fini di una loro efficiente tutela devono essere predisposte, nel corso dell’intero procedimento penale, delle adeguate misure di protezione, salvo il caso in cui: ricorrano ostacoli pratici, o si ha urgente bisogno di ascoltare la vittima per evitare che incorra in un pregiudizio, o per evitare un danno ad un terzo o allo svolgimento del procedimento. Rispetto a tali vittime nel corso delle indagini, per le audizioni della vittima devono predisporsi locali adatti all’assunzione delle stesse, le quali devono essere: effettuate da o tramite operatori formati a tale scopo, svolte dalla stessa persona, a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia. Nello specifico, le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere (eccetto il caso in cui siano condotte da un magistrato), devono essere svolte da una persona dello stesso

60 Ex art. 24, Direttiva 2012/29/UE, detta disposizioni ulteriori rispetto al

precedente articolo nel caso in cui si tratti di una vittima minore di anni diciotto. Contributo: S.C. CONIGLIARO, LA NUOVA NORMATIVA EUROPEA A

TUTELA DELLE VITTIME DI REATO- Una prima lettura della Direttiva

2012/29/EU del Parlamento e del Consiglio Europeo,

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sesso della vittima, qualora questa lo desideri e a condizione che non ne risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento.

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