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IL D.LGS 15 DICEMBRE 2015 N.212.

Il 20 gennaio 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, che ha recepito all'interno del nostro ordinamento la Direttiva 2012/29/UE, istitutiva di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Tale decreto di attuazione ha apprestato alcune modifiche al Codice di procedura penale e alle relative norme di attuazione, riconoscendo alla persona offesa (specialmente a quella vulnerabile) importanti diritti e poteri, conformandosi in questo modo a quanto l'Unione Europea ormai da tempo chiede a gran voce. Esso, in particolare, ha modificato otto articoli del codice di rito penale (artt. 90, 134, 190 bis, 351, 362, 392, 398 e 498 c.p.p.), ha elaborato quattro nuovi articoli codicistici (artt. 90

bis, 90 ter, 90 quater, 143 bis c.p.p.) e due norme di attuazione

(artt. 107 ter e 108 ter disp. att. c.p.p.). Procedendo ad una rapida analisi delle singole previsioni, con riferimento all'art. 90 c.p.p, è stato introdotto al suo interno il comma 2 bis in base al quale, in caso di incertezza riguardo la minore età della persona offesa, il giudice può anche disporre d'ufficio una

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perizia, per stabilire se, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, debbano subentrare i soggetti di cui agli artt. 120 e 121 c.p. nell'esercizio delle facoltà e dei diritti riconosciuti alla vittima minorenne. Qualora, all’esito della perizia perdurano dei dubbi, ai fini dell’applicazione della norma processuale, la minore età viene data per presunta. È stato inoltre modificato il terzo comma della disposizione, che prevede, in conformità all'art. 2, par. 1, lett. b) della Direttiva, che, in caso di morte della persona offesa, i poteri e le facoltà ex lege possono essere esercitati anche da una persona legata alla vittima da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.

Nel Codice di procedura penale sono, inoltre, state inserite due nuove disposizioni, che attribuiscono alla persona offesa il diritto di essere informata sul procedimento penale che la coinvolge. In primis, il nuovo articolo 90 bis c.p.p., conformemente a quanto statuito ex art. 4 della direttiva 2012/29/UE, ha stabilito il diritto per la persona offesa, sin dal suo primo contatto con l’autorità procedente, di ricevere una serie di informazioni inerenti al procedimento penale (i.e. le modalità per presentare denuncia, l’esercizio dei diritti a lei spettanti, il diritto a ricevere informazioni in una lingua a lei comprensibile etc.)

Un'altra importante novità viene prescritta dal nuovo articolo 90 ter c.p.p. nei riguardi delle vittime di delitti commessi con violenza alla persona laddove, in attuazione dell'art. 6, par. 5, della Direttiva, sancisce che queste ultime, qualora ne abbiano fatto richiesta, debbano essere tempestivamente informate circa il rilascio o la cessazione della misura di sicurezza detentiva o l'evasione dell'imputato in custodia cautelare o del condannato.

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Il d.lgs. 212/2015 s’è, inoltre, occupato anche di un tema molto caro al legislatore europeo, ovvero la condizione di particolare vulnerabilità in cui possono versare alcune vittime di reato.

Innanzitutto, è stato introdotto un nuovo articolo 90 quater c.p.p., che ha elaborato un criterio generale per verificare la sussistenza, in capo alla persona offesa, della condizione di particolare vulnerabilità, la quale deve essere valutata: in base all’età, all'eventuale stato di infermità, al tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede, se il fatto è stato commesso con violenza, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata. Sono state poi apportate delle modifiche finalizzate a rafforzare la tutela della vittima particolarmente vulnerabile durante la sua audizione sia essa svolta durante le indagini, in incidente probatorio o in seno al dibattimento61.

Con riferimento alla fase delle indagini preliminari, è stato anzitutto rivisto il comma 1 ter ex art. 351 c.p.p che prevede la possibilità per la polizia giudiziaria, nell’assumere sommarie informazioni da soggetti particolarmente vulnerabili, di avvalersi di uno psicologo nominato dal pubblico ministero, da un lato, e dall’altro di evitare che la vittima vulnerabile abbia contatti con l’indagato.

Rivolgendo l'attenzione all'istituto dell'incidente probatorio, il decreto attuativo ha introdotto, tra i casi ammissibili, quello in cui la persona offesa da escutere si trovi in condizione di particolare vulnerabilità; infatti è stato inserito all'interno dell'art. 398 c.p.p. il comma 5 quater, secondo cui ,nel caso in cui sia necessario nel corso dell’ incidente probatorio

61 In questo senso, viene modificato l'ultimo comma dell'art. 134 c.p.p., che

ora consente, anche nei casi in cui non sia assolutamente indispensabile, la riproduzione delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.

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procedere all'esame di una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità, si applicano le molalità di protezione

ex art. 498, comma 4 quater, c.p.p., a sua volta rimaneggiato. Esso, infatti, secondo la sua nuova formulazione statuisce che, qualora sia necessario procedere all'esame di una persona offesa particolarmente vulnerabile, il giudice, su richiesta della medesima, può disporre l’adozione di modalità protette (i.e. esame schermato dal vetro specchio).

In conclusione, ne discende che il recepimento italiano della Direttiva 2012/29/UE è basato sulla necessità di fornire informazioni dettagliate alla persona offesa e di tutelare la vittima vulnerabile in tutte le fasi del procedimento penale. Si tratta di novità, quelle introdotte dal d.lgs. 212/2015, che sul piano teorico rafforzano la posizione dell'offeso nell'ambito del rito penale. E’ necessario capire se, nella prassi quotidiana degli uffici e delle aule giudiziarie, esse possano trovare efficace attuazione, soprattutto in termini di tempestività e completezza delle informative da fornire, nonché di adeguatezza degli strumenti di protezione da apprestare.62

62 Contributo: M. CAGOSSI, NUOVE PROSPETTIVE PER LE VITTIME DI REATO

NEL PROCEDIMENTO PENALE ITALIANO, 2016, in

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CAPITOLO 2

LA

FIGURA

DELLA

VITTIMA

NELLA