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TUTELA DELLA VITTIMA E FONTI A CARATTERE PARTICOLARE

3.2 LA VITTIMA NELLE FONTI DELL’UNIONE EUROPEA

3.2.2 TUTELA DELLA VITTIMA E FONTI A CARATTERE PARTICOLARE

Dopo aver analizzato le fonti di carattere generale, è necessario concentrare l’analisi su quelle fonti che si occupano nello specifico della protezione di vittime di specifici reati perlopiù lesivi dell’integrità fisica e psicologica di soggetti deboli.

36 Contributo di C. AMALFITANO, La Tutela delle Vittime di reato nelle fonti

dell’Unione Europea. M.BARGIS E H.BELLUTA, VITTIME DI REATO E SISTEMA

PENALE-La ricerca di nuovi equilibri, GIAPPICHELLI EDITORE, TORINO, 2017, p. 89 e ss.

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Si tratta di atti elaborati dal legislatore dell’Unione che perseguono tre obiettivi fondamentali, quali: un ‘ armonizzazione sostanziale delle legislazioni nazionali, mediante la predisposizione di misure specifiche in tema di tutela delle vittime di reato; assicurare a tali categorie di soggetti un’ adeguata protezione attraverso l’applicazione del principio del mutuo riconoscimento; infine garantire alle vittime sistemi di indennizzo per i reati loro cagionati, attuando delle forme di cooperazione tra gli Stati membri. 37

In primis sono da considerarsi, tra gli atti che hanno come scopo

quello di riavvicinare sul piano sostanziale le legislazioni nazionali, tramite l’individuazione degli elementi costitutivi di determinati reati transazionali, del quantum di sanzione applicabile nonché la previsione di misure di tutela ad hoc per le vittime dei reati armonizzati, tre decisioni quadro: la decisione quadro 2002/475/GAI del 13 Giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo successivamente modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del 28 Novembre 2008; la decisione quadro 2008/481/GAI del 24 Ottobre 2008 sulla lotta alla criminalità organizzata; e infine la decisione quadro 2008/913/GAI del 28 Novembre 2008 sulla repressione, mediante il diritto penale, di alcune forme di razzismo e xenofobia. La struttura è analoga a tutti e tre gli atti. Essi, infatti, dopo aver definito le fattispecie criminose, indicato le soglie edittali che gli Stati membri sono tenuti ad applicare e dopo aver riportato una serie di criteri giurisdizionali in base ai quali le autorità giudiziarie nazionali sono tenute ad esercitare l’azione penale, riportano una disposizione a tutela delle vittime dei reati armonizzati. Ecco che, ex art. 10 della decisione del 2002 ed ex artt. 8 delle altre

37 Contributo di C. AMALFITANO, La Tutela delle Vittime di reato nelle fonti

dell’Unione Europea. M.BARGIS E H. BELLUTA, VITTIME DI REATO E SISTEMA

PENALE-La ricerca di nuovi equilibri, GIAPPICHELLI EDITORE, TORINO, p. 89 e ss.

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due decisione del 2008, si evince che gli Stati membri devono adottare delle misure per evitare che l’avvio delle indagini o l’esercizio dell’azione penale, circa i reati contemplati dalle relative decisioni, dipendano dalla volontà della parte di presentare una denuncia o un’accusa formale, almeno nel caso in cui il fatto criminoso sia consumato sul territorio di uno Stato membro. 38

Per quanto riguarda la trasposizione di tali atti nel nostro ordinamento interno, in nessuno dei tre casi avviene in modo organico, ciò perché la nostra legislazione nazionale è già in parte conforme alle prescrizioni delle decisioni quadro.

A seguito del Trattato di Lisbona, sempre in tema di armonizzazione delle legislazioni nazionali, il 5 Aprile del 2011 è stata adottata la direttiva 2011/36/UE. Essa, sostituendo la decisione quadro 2002/629/GAI sulla lotta alla tratta degli esseri umani, ha un ambito di applicazione molto più ampio poiché prevede non solo la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani, ma anche la protezione delle vittime delle fattispecie criminose “armonizzate” dalla direttiva. Così facendo, il legislatore dell’Unione adotta un approccio vittimo- centrico il cui intento, è colmare le lacune della previgente disciplina per quanto riguarda il tema dell’assistenza e della protezione fornita alla vittima. La direttiva, infatti, introduce una serie di disposizioni funzionali a garantire un’adeguata tutela amministrativa, processuale e risarcitoria alle vittime prevedendo: misure ad hoc per le vittime particolarmente vulnerabili e misure di prevenzione per le vittime cd potenziali. La direttiva sul piano della tutela processuale, con particolare riferimento alle vittime della tratta, dopo aver specificato che esse non possono essere né sanzionate né perseguite

38 Art. 10 punto 2 della decisione quadro 2002/475/GAI; Artt. 8 delle

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penalmente, se coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere a seguito di uno degli atti puniti ex art. 239 della presente direttiva ( art. 8); stabilisce la procedibilità d’ufficio per tali illeciti, per i quali non è prevista una posizione di subordine delle relative indagini e dell’azione penale alla presentazione di una querela o una denuncia da parte delle vittime e proseguono anche in caso di loro ritrattazione per un ragionevole periodo di tempo dopo che esse hanno raggiunto la maggiore età (art 9); infine, agli artt. 11-16, riporta delle disposizioni volte ad assicurare assistenza e sostegno alle vittime con misure specificatamente dedicate ai minori e ai minori non accompagnati.

Da qui si comprende perché la direttiva, al fine di garantire una piena tutela della vittima anche sul piano amministrativo, prescrive agli Stati che le misure di assistenza e sostegno siano da applicarsi indipendentemente dalla volontà delle stesse vittime di partecipare alle indagini preliminari ed al processo. Si prevede in proposito che esse siano fornite su base consensuale e informata e che siano parametrate in base alle esigenze specifiche delle vittime; si crea, così, una forma di tutela differenziata che tiene conto dello status della vittima ovvero se adulta, minorenne o vulnerabile (art.11). La mancata subordinazione dell’operatività delle misure di assistenza normativa alla disponibilità di collaborazione della vittima40evidenzia che il legislatore non intende servirsi di

39 In base alla definizione ex ad art.2 cap.2: «per posizione di vulnerabilità

s’intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta se effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima». Tale

definizione deve essere poi confrontata con il considerando n. 12 della presente direttiva, dove si legge che: «fra le persone vulnerabili dovrebbero

essere compresi almeno i minori. Altri elementi che si potrebbero prendere in considerazione nel valutare la vulnerabilità della vittima comprendono, ad esempio, il sesso, la gravidanza». Direttiva 2011/36/UE; https://eur- lex.europa.eu.

40 A differenza di quanto è stabilito dalla direttiva 2004/81/CE, adottata dal

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questi mezzi di tutela in chiave repressiva e di aggravamento del conflitto tra autore e vittima del reato, ma al contrario evidenziarne la natura solidaristica.

Nell’alveo delle fonti a carattere particolare con auspici armonizzatori, rileva la direttiva 2011/93/UE del 13 Dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del 22 Dicembre 2003.

Lo scopo della direttiva, dato l’incremento degli episodi di sfruttamento ed abuso sessuale sui minori, è quello di rafforzare l’attività di protezione e sostegno alle vittime di tali illeciti; per far ciò identifica la vittima minore nell’infra-diciottenne e la riconduce nel concetto di vittima particolarmente vulnerabile di cui alla decisione quadro 2001/220/GAI41.

Sul piano del diritto penale sostanziale, la direttiva, invita gli Stati membri a perseguire non solo le condotte criminali già previste dalla precedente decisione quadro del 2004, ma anche nuovi comportamenti, tra cui in particolar modo si deve menzionare l’adescamento minorile tramite internet (cd.

grooming42), che agevolano i reati di pornografia e abuso a

ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di essere umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale previa loro collaborazione con le autorità competenti. Contributo di C. AMALFITANO, La

Tutela delle Vittime di reato nelle fonti dell’Unione Europea, M.BARGIS E

H.BELLUTA, VITTIME DI REATO E SISTEMA PENALE-La ricerca di nuovi equilibri, GIAPPICHELLI EDITORE, TORINO, 2017.

41 M.VENTUROLI, La tutela della vittima nelle Fonti Europee, Riv. Diritto

Penale Contemporaneo, 2010, p.90 e ss.

42Grooming (dall’inglese “groom” – curare, prendersi cura) è un termine di

derivazione etologica che letteralmente si riferisce a quel comportamento osservato in diversi primati, tra cui gli scimpanzé e i bonobo, per cui un animale provvede a ripulire un suo simile dai parassiti. Nel nostro contesto indica una tecnica di manipolazione psicologica, che gli adulti potenziali abusanti utilizzano online, per indurre bambini e adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o sessualizzata con l’adulto.

Gli adulti interessati sessualmente a bambini e adolescenti utilizzano gli strumenti come i social network, le chat (soprattutto quelle dei giochi

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danno di minori. Inoltre, la direttiva dedica uno spazio importante alla prevenzione della vittimizzazione, servendosi di strumenti diversi del diritto penale. Gli Stati membri, al fine di ridurre il rischio che i minori diventino oggetto di sfruttamento ed abuso sessuale, hanno l’obbligo di realizzare delle azioni adeguate a tal scopo (campagne di informazione e sensibilizzazione nonché programmi di ricerca e istruzione, servendosi, se necessario, anche di internet); devono, inoltre, garantire la rimozione delle pagine web presenti nel loro territorio che diffondono materiale pedopornografico ed è loro compito adoperarsi per ottenere la loro eliminazione nel caso in cui siano ospitate fuori dal territorio nazionale; laddove ciò risulti impossibile devono bloccare l’accesso a queste pagine sul proprio territorio.

Sempre nella direttiva è dato un certo rilievo anche alla tutela delle vittime reali sia sul piano processuale che sul piano amministrativo: si prescrive, pertanto, di assicurare alle vittime di questi fatti un’adeguata assistenza prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del processo penale (art. 19)43. Sul piano processuale si sancisce l’indipendenza, rispetto all’iniziativa della vittima, dell’inizio delle indagini e dell’esercizio dell’azione penale, nel caso in cui quest’ultima per timore di subire delle ritorsioni da parte dell’autore del reato e per vergogna personale rimane inerte; si stabilisce inoltre: da un lato, la prosecuzione del procedimento

online), gli SMS per entrare in contatto con loro. Il grooming definisce proprio il percorso attraverso il quale l’adulto instaura una relazione “di fiducia” con il bambino o adolescente. http://www.stateofmind.it/2014/10/bimbi-abusati-rete- fenomeno-adescamento-online/

43 M.VENTUROLI, La tutela della vittima nelle Fonti Europee, Riv. Diritto

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penale anche laddove la vittima ritratti le sue dichiarazione e dall’altro che i reati più gravi possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte della persona offesa. La direttiva vuole, altresì, indurre gli Stati membri a predisporre tutte le misure necessarie per una pronta identificazione delle vittime di tali illeciti, consentendone così l’immediata comunicazione ai servizi incaricati della tutela dei minori.

Pertanto, anche la direttiva presa in esame: da un lato, pone attenzione alla prevenzione dei fenomeni di vittimizzazione secondaria, predisponendo apposite tutele (ad esempio, la limitazione del numero delle audizioni del minore, la possibilità dello svolgimento dell’udienza a porte chiuse e senza la presenza fisica della vittima) (art. 20); dall’altro lato, valorizza la posizione dell’offeso in ambito processuale mediante l’adozione di misure funzionali a garantire una sua attiva partecipazione al procedimento (quali l’accesso alla consulenza e all’assistenza legale gratuita e la nomina di un rappresentante processuale speciale per l’eventualità in cui i genitori non siano autorizzati).

Per quanto, invece, attiene alla protezione amministrativa delle vittime, la direttiva prescrive per gli Stati membri l’obbligo di adottare le misure necessarie per fornire una tempestiva assistenza ai minori che segnalano episodi di abuso, senza che tale intervento sia subordinato alla volontà della vittima di cooperare nel quadro delle indagini, dell’azione penale e del processo.

Nella categoria di fonti a carattere particolare, adottati dal legislatore europeo, che perseguono l’obbiettivo di favorire la cooperazione tra Stati membri, rientra la direttiva 2004/81/CE del 29 Aprile 2004. In questa direttiva si definiscono i presupposti necessari per la concessione, ai cittadini di Paesi

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terzi, di titoli di soggiorno di durata limitata se entrati illegalmente nel territorio di un Paese dell’Ue, e che pertanto sono vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di traffico di esseri umani. In particolare, tale atto riguarda i cittadini di Paesi terzi ritenuti maggiorenni dalla legislazione del Paese dell’UE interessato, per quanto, conformemente alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, gli Stati membri possano decidere di applicare le misure previste anche ai minori. Le condizioni necessarie cui la direttiva subordina il rilascio per il permesso di soggiorno sono: l’utilità della presenza della vittima ai fini delle indagini, la volontà della vittima di collaborare, l’interruzione di ogni rapporto, da parte di quest’ultima, con gli autori dei reati commessi a suo carico e infine che la persona non rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza interna del paese ospitante.

4. LA DIRETTIVA 2012/29/UE: LA TUTELA E I