• Non ci sono risultati.

GLI OBBLIGHI PROCEDURALI EX ART 2 CEDU I CASI: ALIKAJ C ITALIA E GIULIANI E

PROCESSO: INTRODUZIONE

3. INDAGINI ADEGUATE ED EFFETTIVE COME OBBLIGHI PROCEDURALI DERIVANT

3.1 GLI OBBLIGHI PROCEDURALI EX ART 2 CEDU I CASI: ALIKAJ C ITALIA E GIULIANI E

GAGGIO C. ITALIA

Nel caso in cui si verifichi una violazione dolosa dell’art. 2 CEDU, dovendosi per tale intendersi anche l’ipotesi qualificabile, secondo le categorie familiari al penalista italiano, come omicidio preterintenzionale, la giurisprudenza della Corte e.d.u. impone il ricorso agli strumenti della giustizia penale in modo che le autorità competenti procedano all’identificazione e alla punizione dei responsabili. Lo Stato interessato, infatti, ha il compito di attivare indagini adeguate e diligenti così da ricostruire le dinamiche dei fatti172 da cui è scaturita la morte di una persona e sanzionarne gli autori in maniera congrua e proporzionata. Il dovere di predisporre meccanismi di accertamento post delictum sorge ogni qual volta le pubbliche autorità vengano a conoscenza di un decesso non dovuto a cause naturali; a livello interno, infatti, le autorità hanno il compito di attivarsi d’ufficio e svolgere ogni attività investigativa che si renda necessaria. Secondo quanto statuito a tutela dei beni di cui all’ art. 2 CEDU, le indagini devono essere condotte: in primo luogo in maniera celere per evitare di incorrere nella prescrizione, di perdere rilevanti elementi di prova e per rafforzare la fiducia dell’opinione pubblica nella giustizia; in secondo luogo con la massima trasparenza e pubblicità, profilo rispetto al quale assume rilievo il coinvolgimento delle persone

172 C.edu, Sent. 15 Settembre 2015, Lari c. Moldavia: in quest’occasione la

Corte condanna lo Stato convenuto per non aver saputo compiere delle indagini efficienti volte a far luce sui fatti che avevano cagionato la morte della figlia della ricorrente, trovata morta dopo aver partecipato ad una festa. L’incapacità delle autorità procedenti, inoltre, resero le indagini inconcludenti e lacunose senza un ragionevole motivo che lo giustificasse.

129

interessate e in particolar modo dei familiari del soggetto della cui morte s’indaga.

La Corte riscontra una violazione procedurale nel caso in cui ai familiari della vittima non sia riconosciuta la possibilità di esprimere opinioni o dubbi in merito alla ricostruzione dei fatti, da cui discende l’evento delittuoso, o di opporsi ad un eventuale decisione di archiviazione da parte delle autorità giudiziaria173. Tuttavia, nel caso in cui la responsabilità della lesione del diritto

ex art. 2 CEDU ricada direttamente sugli organi pubblici, le

indagini, oltre che essere efficienti ed adeguate, devono venire svolte in maniera indipendente ed imparziale, ovvero non possono essere condotte né da un agente appartenente allo stesso corpo di polizia di colui che ha ricorso alla forza letale né dal suo diretto superiore. Si è evidenziato, in particolare, che l’effettività delle indagini è necessaria al fine di poter accertare se il fatto delittuoso sia conseguenza diretta di una condotta omissiva o attiva delle forze pubbliche ed al contempo se, rispetto al caso concreto, il ricorso alle armi sia caratterizzato da assoluta necessità174. A tal proposito è possibile prendere in considerazione una sentenza del 29 Marzo 2011 Alikaj e altri c.

Italia175 con cui la Corte ha riscontrato a carico di quest’ultima una violazione procedurale ex art. 2 CEDU. Il ricorso è

173 C.edu, sez. IV, Sent. 9 Dicembre 2014, McDonnel c. Regno Unito: il caso

riguarda il decesso del figlio della ricorrente, il quale appreso della morte del padre nel giorno del suo trasferimento da un penitenziario ad un altro, chiese alle guardie carcerarie di poter essere messo in una cella singola minacciando di aggredire il compagno di cella. Ciò non accadde, ne seguì una colluttazione ed il detenuto fu messo in cella d’isolamento dove venne ritrovato morto dopo ore. Ad un anno dalla morte il medico legale invitò a non promuovere l’azione penale contro gli agenti di polizia penitenziaria. La Corte condannò il Regno Unito per non aver prontamente informato i familiari su tale decisione. https://www.penalecontemporaneo.it

174 C.edu, Sent. 27 Settembre 1995, McCann c. Regno Unito: tale pronuncia

rappresenta il leading case in tema di violazione procedurale ex art. 2 CEDU. I ricorrenti si rivolsero alla Corte lamentando l’inadeguatezza dell’inchiesta volta ad accertare la morte di tre terroristi ad opera delle forze di polizia britanniche.

175 C.edu, Sez.II, Sent. 29 Marzo 2011, Alikaj e altri c. Italia. https://www.penalecontemporaneo.it

130

presentato dai genitori e dalle due sorelle del Julian Alikaj, un giovane albanese rimasto ucciso da un colpo di arma da fuoco esploso da un ufficiale della polizia nella notte tra il 2 e il 3 dicembre 1997. Il soggetto è in auto con altri tre amici, anche essi albanesi, e percorrono l’autostrada Milano-Bergamo quando la polizia, a causa dell’eccessiva velocità, chiede loro di fermarsi; i giovani scendono dalla vettura ma fuggono lungo la scarpata ai fianchi dell’autostrada. Per arrestare la fuga, i poliziotti sparano due colpi in aria in segno di avvertimento; nel frattempo un ufficiale armato (A.R.) insegue senza torcia Alikaj sul terreno reso scivoloso dalla pioggia, e spara un colpo che ferisce il giovane al cuore cagionandone la morte immediata. Si procede immediatamente alle indagini che però sono condotte da ufficiali appartenenti allo stesso corpo dell’agente nei cui confronti viene aperto un procedimento penale per omicidio volontario: la sentenza di primo grado ne proclama la completa assoluzione in quanto il fatto non costituisce reato. Il GUP, in mancanza di prove che ne supportino la colpevolezza, sposa la versione fornita dall’ufficiale, secondo cui il colpo è partito a seguito di una caduta sul terreno scivoloso. Dopo numerose riqualificazioni giuridiche del fatto, nel 2006 la Corte d’Assise di Bergamo riconosce l’agente A.R. colpevole di omicidio colposo, ma, tenuto conto delle attenuanti generiche relative alla sua giovane età ed alla sua appartenenza alla polizia, viene prosciolto per intervenuta prescrizione. La Corte chiamata a pronunciarsi sul caso riscontra una violazione sul piano procedurale relativamente a due elementi:

• La mancanza d’imparzialità ed indipendenza nell’espletamento delle attività d’indagine, dovuto al fatto che le stesse sono condotte da agenti appartenenti allo stesso corpo dell’imputato;

131

• L’ assenza di celerità e tempestività nella conduzione delle indagini che hanno favorito l’assoluzione dell’imputato per intervenuta prescrizione176.

Un ulteriore filone giurisprudenziale degno di nota sottolinea la necessità che le indagini compiute consentano di rilevare eventuali responsabilità di vertice, non soffermandosi soltanto sulla condotta dell’autore della violazione dolosa o colposa della norma incriminatrice posta a tutela del diritto alla vita.

Quest’aspetto è stato trattato dalla Corte nella nota sentenza

Giuliani e Gaggio c. Italia 177del 25 Agosto 2009 relativa agli scontri avvenuti il 20 Luglio 2001 in Piazza Alimonda nel corso delle manifestazioni dirette a contestare la riunione del G8 a Genova e da cui è scaturita la morte di Carlo Giuliani per un colpo di pistola esploso da un carabiniere in servizio. Dal punto di vista procedurale la Corte s’è concentrata sui profili di incompletezza delle indagini, oggetto di denuncia da parte dei ricorrenti, che hanno influito in maniera negativa sull’esito dell’inchiesta. In particolare, i giudici europei hanno rilevato che l’esame autoptico effettuato non ha consentito né di determinare l’esatta traiettoria del proiettile né di recuperare un frammento di metallo rimasto nel corpo della vittima, tanto più che l’eccessiva fretta con cui s’è autorizzata la cremazione di quest’ultima non ha consentito di poter procedere a successivi esami. Ulteriore aspetto oggetto di censura, secondo la Corte, è dato dal fatto che l’attività d’indagine realizzata s’è principalmente incentrata sull’accertamento della responsabilità degli autori diretti, senza preoccuparsi di rilevare eventuali mancanze nella pianificazione e gestione delle operazioni di mantenimento dell’ordine. In origine la Corte ha condannato l’Italia per non aver rispettato gli

176 La prescrizione venne riconosciuta dopo l’applicazione delle attenuanti

generiche così come consentiva la disciplina precedente alle modifiche introdotte sul calcolo della medesima dalla legge ex Cirielli.

132

obblighi procedurali ex art. 2 della Convenzione. Quest’esito decisorio è stato successivamente modificato nel 2011 dalla Grande Camera della Corte e.d.u. , la quale non ha riscontrato nessuna violazione procedurale in punto di indagini. Nello specifico i giudici di Strasburgo evidenziano l’incapacità dei ricorrenti di provare le carenze riportate dall’esame autoptico e sottolineano che la richiesta di procedere alla cremazione è stata avanzata dagli stessi ricorrenti all’autorità giudiziaria. In questo modo la grande camera ha escluso la responsabilità dell’Italia in merito alla violazione denunciata. 178

In conclusione, appare evidente che la Corte ha ricondotto la sua decisione entro i confini di un maggiore rispetto dell’attività compiuta dalle autorità nazionali, consapevole che il suo sindacato in materia di organizzazione e gestione delle politiche nazionali in materia di pubblica sicurezza deve essere ispirato ad un rigoroso rispetto del margine di apprezzamento statale.

3.2 (segue) ART. 3 CEDU. IL CASO: CESTARO C.