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1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione

127 C.edu, Grande Camera, Sent. 9 Luglio 2013, Vinter c. Regno Unito: il

soggetto ricorrente, autore di una serie di omicidi, dopo aver usufruito per diverse volte della libertà anticipata e condizionale (in costanza delle quali continuava a perpetrare i suoi crimini) venne condannato all’ergastolo senza possibilità di ricorrere alle misure alternative alla detenzione. La Corte nel caso di specie riscontrò una violazione dell’art. 3 CEDU dal momento che, la detenzione perpetua, integra un trattamento inumano e degradante.

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128 C.edu, Sent. 9 Gennaio 2001, Natoli c. Italia. Contributo: A. COLELLA,

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della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Il disposto dell’art. 8 CEDU persegue quale fine fondamentale la difesa dell’individuo da arbitrarie ingerenze dei pubblici poteri; la Corte, infatti, vieta agli Stati contraenti di interferire nella sfera privata del singolo soggetto ad eccezione di alcune deroghe espressamente previste ex lege in ragione di una delle esigenze imperative a carattere generale ex art. 8 CEDU 2 comma.

All’obbligo negativo di non ingerenza degli Stati membri si aggiungono gli obblighi positivi di adottare misure funzionali a garantire il rispetto effettivo della «vita familiare e della vita privata».

Nel procedere all’adempimento di entrambi gli obblighi (positivo e negativo), lo Stato deve realizzare un giusto equilibrio tra l’interesse della collettività e quello del singolo individuo, entro i limiti del margine di apprezzamento a lui riconosciuto. Ne discende che il diritto ex art. 8 CEDU non ha carattere assoluto, poiché frutto di un equo contemperamento tra i diversi interessi coesistenti.

Al fine di comprendere la portata applicativa della norma è necessario procedere ad un’analisi del dato strettamente letterale. In primis il concetto di vita privata elaborato dalla Corte ha una rilevanza ampia, che comprende l’integrità fisica e morale dell’individuo e può, dunque, richiamare diversi aspetti della sua stessa identità, quali: il nome129; o gli elementi che si

129 C.edu, Sez. V, Sent. 5 Dicembre 2013, Herny Kismoun c. Francia: Christian

Cherif Henry Kismoun, cittadino franco-algerino, ricorre alla Corte Edu contro lo stato francese per non avergli consentito di prendere il cognome del padre, che lo aveva riconosciuto all’età di tre anni, e dismettere quello della madre che al contrario lo aveva abbandonato ed interrotto così ogni legame effettivo di parentela. https://www.dirittieuropa.it/

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riferiscono al diritto all’immagine130 ; o ancora tutte quelle

informazioni personali che non possono essere pubblicate senza un espresso consenso del soggetto interessato131; nonché infine il riconoscimento del legame di filiazione da parte del padre biologico o nei confronti di figli nati all’estero mediante il sistema della maternità surrogata132.

In secondo luogo, anche con riferimento alla nozione di vita familiare la giurisprudenza di Strasburgo ha elaborato una definizione molto più ampia di quella tradizionale; essa, infatti, non subisce distinzioni tra famiglia legittima e di fatto e ricomprende, oltre che la dimensione nucleare data dal rapporto tra genitori e figli, anche rapporti più ampi di parentela, quali ad esempio quelli con zii, nonni e nipoti133 purché si provi l’esistenza di legami affettivi(dati ad esempio dalla coabitazione o dalle visite frequenti).

Alla luce di quanto detto sinora e con riferimento agli ambiti specifici della tutela attuata dalla Corte in attuazione del dettato

ex art. 8 CEDU, si riscontra un’ampia casistica circa i diritti da

130 C.edu, Grande Camera, Sent. 7 Febbraio 2012, Von Hannover c.

Germania: relativa al procedimento civile intentato dalla principessa

Carolina di Monaco e dal marito Ernst Von Hannover per impedire la pubblicazione da parte di due settimanali tedeschi di un articolo, accompagnato da alcune fotografie della Principessa Carolina con il marito e la figlia, in vacanza in una nota località sciistica. Nello specifico la Corte, ricollegandosi alla sua precedente decisione del 2004 sullo stesso caso, ha escluso una violazione degli obblighi positivi discendenti dall'art. 8 Cedu in relazione alla mancata concessione da parte delle autorità giudiziarie tedesche di un'ingiunzione volta ad impedire la pubblicazione delle foto suddette, in ragione del ruolo pubblico dei ricorrenti e del fatto che le fotografie suddette erano state scattate in un luogo pubblico.

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131 C.edu, Sez. IV, Sent. 6 Aprile 2010, Flinkkilla e altri c. Finlandia.

132 C.edu, Sent. 26 Giugno 2014, Menesson e Labassee c. Francia: Due

coppie di coniugi avevano presentato ricorso alla Corte avverso lo Stato francese essendosi visti negare il riconoscimento del rapporto di filiazione tra i figli e genitori committenti, riconosciuto invece negli Stati Uniti dove i bambini erano nati.

133 C.edu, Sent. 13 Luglio 2000, Scozzari e Giunta c. Italia: Il ricorso viene

presentato dalla signora Scozzari madre di due figli cui il tribunale di Firenze aveva sospeso la potestà genitoriale in quanto non accortasi che il figlio più grande era stato più volte oggetto di abuso sessuale da parte di un pedofilo.

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riconoscere a coloro che sono privati della libertà personale. Ai detenuti si riconosce: il diritto a poter usare la lingua madre nei colloqui con i familiari; non devono subire una lesione fisica dall’uso delle manette e non possono essere costretti ad indossare abbigliamenti irriguardosi; i colloqui con i familiari non possono essere negati senza giustificato motivo, anzi il rapporto familiare va costantemente incoraggiato; i rapporti coniugali in carcere possono essere negati per mezzo di un ordine pubblico ma deve essere riconosciuto il diritto al concepimento per mezzo di inseminazione artificiale; infine il controllo della corrispondenza non può eccedere il limite del fine preventivo.

Rientra inoltre, nell’ambito di applicazione ex art. 8 CEDU, le lesioni psico-fisiche perpetrate nei confronti dell’individuo a causa di ingerenze nella sua sfera sessuale ad opera di terzi o di autorità statali. In relazione a quest’ultima ipotesi la Corte e.d.u. ha avuto modo di esprimersi già in passato mediante la sentenza

Dudgeon c. Regno Unito 134del 22 Ottobre 1981 con cui ha condannato il Regno Unito a causa di una sua indebita intromissione realizzata mediante la criminalizzazione di atti sessuali omosessuali tra maggiorenni, in quanto aspetti attinenti alla vita privata degli individui e pertanto non soggetti a nessuna limitazione se non in casi di eccezionale gravità. Al contrario, nel caso in cui l’incolumità psico-fisica del soggetto sia messa a repentaglio da attacchi di terzi, ne discendono in capo agli Stati tutta una serie di obblighi di incriminazione135. Sempre

134 C.edu, Sent. 22 Ottobre 1981, Dudgeon c. Regno Unito: la Corte

condannò l’Irlanda del Nord la cui legislazione configurava gli atti omosessuali come reato. Il ricorrente infatti lamentava un senso di angoscia e paura per la sussistenza di tali norme temendo per la sua stessa incolumità.

135 C.edu, Sent. 26 Marzo 1985, X e Y c. Olanda: con tale pronuncia la Corte

ha riscontrato una violazione della norma in esame data l’impossibilità di poter perseguire penalmente l’autore di una violenza sessuale nei confronti

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nell’ambito di tutela ex art. 8 CEDU rientra anche il diritto del soggetto a rifiutare un trattamento medico a prescindere dalla sua invasività. Il consenso al trattamento sanitario deve essere pieno ed informato, se si tratta di un soggetto in pieno possesso delle sue facoltà, in caso di soggetto incapace, invece, è necessario il consenso dei familiari. È opportuno precisare che non si ha una violazione della norma in analisi nel caso in cui il medico sia sì intervenuto senza il consenso del paziente o, in sua vece, dei familiari, purché l’intervento si sia reso necessario per esigenze terapeutiche e nel rispetto delle regole dell’ars medica. Connesse alla tematica dei trattamenti terapeutici sono le questioni relative alle decisioni di fine-vita. Sul punto la Corte ha ritenuto che sussista per il paziente un diritto al rifiuto delle cure mediche anche nel caso in cui ciò conduca ad esiti letali136; di contro non ha riconosciuto un diritto al suicidio assistito ritenendo che l’ingerenza dello Stato in tal caso è funzionale alla tutela di soggetti affetti da malattie incurabili e pertanto particolarmente vulnerabili. Riferendosi sempre all’ambito medico, per quanto la decisione se avere figli o meno rientri nel diritto alla vita privata e familiare, la posizione della Corte in tema di interruzione volontaria della gravidanza è rigida: la Convenzione infatti non riconosce un diritto ad abortire ad eccezione per l’aborto terapeutico, nel caso in cui la prosecuzione della gravidanza metta in pericolo la vita della gestante. Per questo motivo la Corte riconosce un ampio margine di apprezzamento ai singoli Stati membri; essa, infatti, non ha assunto una posizione nel considerare o meno il

di una disabile minorenne, in quanto la disciplina olandese non ha consentito né a lei (perché incapace) né al padre di sporgere denuncia.

136 C.edu, Sez. IV, Sent. 29 Aprile 2002, Pretty c. Regno Unito: la ricorrente,

affetta da una malattia incurabile, ritenne che nel suo caso fossero stati violati alcuni diritti fondamentali sanciti dalla CEDU dato il rifiuto del Director of Public Prosecution di non perseguire penalmente il marito che l’avrebbe aiutata a porre termine alla propria vita e dello stato di diritto inglese che considera il suicidio assistito un atto illecito.

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nascituro come titolare del diritto alla vita ex art. 2 CEDU rimettendo la valutazione alle autorità statali nazionali137. Infine, in tema di procreazione medicalmente assistita la Corte riporta nell’alveo di applicazione dell’art. 8 CEDU il diritto a diventare genitori in senso genetico138, pur tutelando i diritti

preminenti dei terzi ed in particolare dell’altro membro della coppia che abbia revocato il consenso all’utilizzo del suo materiale genetico.

137 C.edu, Grande Camera, Sent. 8 Luglio 2004, Vo c. Francia.

138 C.edu, Sent. 28 Agosto 2012, Costa e Pavan c. Italia: La vicenda riguarda

una coppia italiana portatrice sana di una grave malattia genetica che, per evitare di trasmettere tale malattia avrebbe voluto ricorrere alla procreazione medicalmente assistita con la possibilità così di selezionare gli embrioni sani attraverso il loro esame genetico. Tuttavia, la coppia non ha potuto accedere alla diagnosi genetica pre-impianto perché vietata dalla legge n. 40 del 19 febbraio .

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CAPITOLO 3

LA CORTE DI STRASBURGO E LA TUTELA