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Art. 13.

Tutti i poteri e le facoltà dell’Associazione sono propri ed originali dell’Assemblea Generale dei Soci che è sovrana.

Art. 14.

L’Assemblea Generale Ordinaria dovrà essere convocata almeno 15 giorni prima della sua celebrazione; detto periodo si eleva a 20 giorni ove l’Assemblea sia chiamata ad eleggere il Consiglio d’Amministrazione. Nella lettera di convocazione, che il Presidente invierà ai Soci, verrà indicato il luogo, la data e l’ora della seduta nonchè l’Ordine del Giorno. Dovrà essere altresì comunicata la data, il luogo e l’ora in cui, ove necessario, debba celebrarsi l’Assemblea in seconda convocazione, rispettando un intervallo minimo di mezz’ora tra la prima e la seconda convocazione.

Art. 15.

L’Assemblea Generale Straordinaria dovrà essere convocata dal Presidente con le stesse modalita dell’Ordinaria per iniziativa del Consiglio d’Amministrazione oppure ad istanza scritta e motivata di almeno il 10 % dei Soci e/o dei Revisori dei Conti, sempre che sia chiamata a risolvere modifiche relative al nome, forma giuridica, patrimonio sociale e norme statutarie in genere ed altre materie non attribuite all’Assemblea Ordinaria.

Art. 16.

Salvo per le speciali delibere previste dall’art. 44 l’Assemblea Generale, tanto Ordinaria come Straordinaria, sarà validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega almeno la maggioranza assoluta dei Soci iscritti, mentre in seconda convocazione l’Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci, presenti o rappresentati.

Art. 17.

Hanno diritto al voto tutti i soci che abbiano pagato la quota annuale, salvo i casi previsti negli art. 8 e 10. Tuttavia in caso d’impossibilità a partecipare all’Assemblea, il socio potrà

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delegare per iscritto il proprio voto ad un altro socio. A tal fine, varrà come delega l’autorizzazione firmata dal socio a favore di altro socio, non potendo questi essere portatore di più di due deleghe. Le deleghe dovranno essere presentate alla Presidenza per opportuna e preventiva verifica di validità.

Art. 18.

L’Assemblea validamente costituita ai sensi dell’art. 16, in prima o seconda convocazione delibererà a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati ove si tratti d’Assemblea Ordinaria; sarà invece necessario il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti o rappresentati ove si tratti di Assemblea straordinaria salvo per le speciali delibere previste dall’art. 44.

Per l’elezione alle cariche sociali, d’accordo con l’articolo 23 il voto deve essere emesso mediante scrutinio segreto. Per l’approvazione di cui al successivo art. 19 l’Assemblea, in via preliminare, dovrà decidere a maggioranza semplice se debba effettuarsi per votazione segreta o in altra forma.

Art. 19.

L’Assemblea Ordinaria avrà luogo entro il 31 marzo di ogni anno, per l’approvazione del rendiconto finanziario, della relazione esplicativa dell’attività dell’esercizio precedente, del bilancio preventivo dell’esercizio in corso, nonchè ogni tre anni per l’elezione dei membri del Consiglio d’Amministrazione.

CAPITOLO II

A) DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Art. 20.

Al Consiglio d’Amministrazione corrispondono i poteri e le facoltà necessarie per rappresentare, dirigere, amministrare l’Associazione entro i limiti della normale e ordinaria amministrazione della gestione sociale.

Art. 21.

Il Consiglio d’Amministrazione sarà composto da 15 Soci di cui: 12 eletti dalla Assemblea, 2 membri del Consiglio di Amministrazione uscente designati dallo stesso ed 1 eletto annualmente dalla Assemblea Generale Ordinaria tra i rappresentanti proposti delle Associazioni, Enti ed Organismi pubblici e privati che contribuiscono più attivamente con la Casa.

La durata della carica sarà di tre anni e l’elezione verrà effettuata dai soci riuniti in Assemblea Ordinaria.

Nel caso in cui per qualsiasi causa o motivo il Consiglio non termini il proprio mandato, il Consiglio entrante rimarrà in carica un triennio completo oltre all’eventuale periodo mancante sino alla convocazione della successiva Assemblea Ordinaria).

193 Art. 22.

Ogni gruppo di almeno 15 soci con diritto a voto può presentare alla Presidenza della Casa con almeno 15 giorni di anticipo sulla data dell’Assemblea Ordinaria, una lista completa di 12 candidati con diritto a voto per l’elezione a Consigliere. Nessun candidato a Consigliere potrà figurare in più di una lista, nè essere candidato ad altre cariche sociali.

La Presidenza del Consiglio in carica, dopo aver controllato la validità formale delle liste e delle candidature darà comunicazione a tutti i soci della Casa con lettera inviata almeno 10 giorni prima della data fissata per la celebrazione dell’Assemblea.

Art. 23.

Per l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, a ciascun socio, presente o rappresentato nell’Assemblea stessa, sarà consegnata copia di ciascuna delle liste presentate, affinchè si serva di una di esse come scheda per la votazione a scrutinio segreto.

Si considereranno nulle le schede con cancellature o aggiunte di altri nominativi.

La lista che abbia conseguito il maggior numero di voti verrà dichiarata eletta dal Presidente in carica.

Art. 24.

Le delibere del Consiglio sono valide quando vi abbiano preso parte la metà più uno dei Consiglieri in carica e a semplice maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

Il voto non è delegabile.

Art. 25.

Entro e non oltre i 15 giorni successivi all’Assemblea nella quale è stato eletto, il Consiglio d’Amministrazione presieduto dal Consigliere eletto con maggiore anzianità sociale, celebrerà la prima seduta per nominare nel suo seno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, l’Amministratore ed il Segretario.

Gli eventuali Presidenti delle Commissioni di attività invece dovranno essere nominati entro, e non oltre, le tre successive sedute del Consiglio stesso.

Art. 26.

Non potrà essere nominato Presidente chi abbia ricoperto tale carica durante 3 mandati consecutivi immediatamente anteriori.

Art. 27.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Casa. Al tempo stesso gli sono attribuite, all’interno dell’Associazione, le facoltà di convocazione e presidenza delle sessioni, tanto delle Assemblee dei soci come del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo; del voto discriminante in caso di parità, della redazione della relazione esplicativa del rendiconto finanziario annuale, del coordinamento e revisione generale dell’Amministrazione e Gestione Sociale.

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In caso di assenza o d’impedimento del Presidente, un Vice Presidente, designato dal Consiglio stesso, lo sostituisce e lo coadiuva nel portare a termine le finalità della Casa e nel coordinamento delle varie attività.

L’Amministratore cura l’amministrazione della Casa, provvede agli incassi rilasciando ricevuta dei pagamenti e firmandone quanti altri documenti contabili siano necessari. E’ responsabile degli adempimenti fiscali e legali nonchè della custodia e del regolare movimento dei fondi sociali e quando la somma di cassa supera il limite stabilito dal Consiglio di Amministrazione, verserà l’eccedenza nei conti dell’Associazione presso gli istituti bancari già designati dallo stesso Consiglio. Per tutte le operazioni con gli istituti di credito è richiesta la firma abbinata del Presidente o un Vicepresidente con il Segretario o l’Amministratore.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo e ha cura dei documenti dell’archivio e della Sede Sociale con i suoi impianti e le sue dotazioni. Da lui dipendono gli uffici e il personale della Casa.

Art. 28.

Il Consiglio fisserà il numero, la composizione e la competenza delle eventuali Commissioni di attività.

Queste svolgeranno le loro attività dirette a sostenere l’esecuzione dei programmi fissati di volta in volta dal Consiglio.

Art. 29.

Il Consiglio d’Amministrazione si riunirà in seduta ordinaria almeno ogni due mesi e, comunque, ogni volta che il Presidente lo giudichi opportuno o ad istanza di almeno cinque Consiglieri con richiesta scritta al Presidente, nel qual caso questi dovrà convocare il Consiglio entro i sei giorni successivi e infine, a richiesta dei 2/5 del Consiglio Generale o dei revisori dei Conti.

La convocazione indicante l’Ordine del Giorno dovrà essere comunicata ai Consiglieri salvo casi eccezionali, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione, presso i recapiti indicati alla Segreteria della Casa nel momento dell’elezione di ogni Consigliere.

Art. 30.

Nel caso in cui, durante il mandato, si producessero delle vacanti nel Consiglio, lo stesso provvederà alla cooptazione della persona o persone che sostituiscano le vacanti determinatesi sottoponendo tale nomina o nomine alla ratifica della prima Assemblea che si celebri successivamente a tale evento.

Il Consigliere che durante il suo mandato accumula cinque assenze ingiustificate, decade automaticamente da tale carica.

Art. 31.

L’esercizio sociale comprende il periodo tra il 1º gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio d’Amministrazione redige il bilancio preventivo per il nuovo esercizio e quello consuntivo dell’esercizio concluso, per il successivo esame ed eventuale approvazione dell’Assemblea dei soci nei termini previsti dall’art. 19º.

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Il rendiconto finanziario ed i relativi libri e documenti contabili saranno messi a disposizione dei Revisori dei conti almeno 20 giorni prima dell’Assemblea Generale.

B) DEL COMITATO ESECUTIVO

Art. 32.

Compongono il Comitato Esecutivo il Presidente, Il Vicepresidente o i Vice Presidenti, l’Amministratore, il Segretario.

Corrisponde al Comitato Esecutivo, quale organo collegiale, dare pratica esecuzione alle decisioni e alle direttive del Consiglio di Amministrazione in tutte le attività e l’amministrazione sociale, rispondendo di questo in solido verso il Consiglio che, a sua volta, nè è il responsabile verso l’Assemblea Generale dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, per necessità di gestione, può delegare di volta in volta taluni dei suoi poteri al Comitato Esecutivo

C) DEI CONSIGLIERI ONORARI

Art. 33.

Sono dichiarati Consiglieri ONORARI dall’Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio, coloro che, non facendo parte dello stesso, abbiano ricoperto in passato la carica di Presidente o di Consigliere ed in tal caso per almeno 3 mandati anche non consecutivi.