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Art. VII.

L’assemblea dei soci rappresenta la loro collettività ed è quindi il supremo potere sociale.

Sono valide le sue deliberazioni se all’ora fissata per la seduta è presente almeno l’ottava parte dei soci con diritto di voto e si riterrà di seconda convocazione un’ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti, facendolo così constatare nell’invito.

Per le deliberazioni che riguardino modificazioni di statuto sarà invece necessaria la seconda convocazione nella medesima forma che la prima.

Art. VIII.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La ordinaria ha luogo nel primo trimestre dell’anno per l’approvazione del rendiconto chiuso al 31 dicembre dell’anno anteriore e per procedere ogni due anni alla elezione del Consiglio.

Deve essere convocata di domenica mattina. Le straordinarie sono convocate sempre che interessi o motivi urgenti le richiedano, oppure ad istanza scritta motivata e firmata da almeno 15 soci.

Sono di esclusiva competenza dell’assemblea le deliberazioni tendenti a modificare lo statuto, quelle che riguardino speciali investimenti di fondi oppure provvedimenti che non si possono considerare di ordinaria amministrazione e quelle portanti onere contributivo al bilancio.

Art. IX.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee devono essere recapitati a domicilio del socio almeno due giorni prima di quello della seduta, indicando il luogo, l’ora e l’ordine del giorno. Per l’assemblea ordinaria insieme all’avviso sarà distribuito il rendiconto contenente la relazione del presidente, approvata dal Consiglio, quella dei revisori dei conti, i bilanci e l’elenco dei soci. Copia del Rendiconto annuale è rimessa al R.° Console Generale d’Italia in Barcellona

176 Art. X.

Il voto è personale. Votano soltanto i soci presenti all’assemblea. Per elezioni è ammessa la votazione per delega scritta e lo scrutinio è segreto.

Si intende per delega l’autorizzazione scritta e firmata da uno o più soci effettivi a favore di altro socio effettivo mediante le quali questo è autorizzato a deporre nell’urna tante schede quante sono le deleghe scritte avute senza limitazione di numero. Le deleghe scritte dovranno essere consegnate per le opportune verifiche alla presidenza, prima che si inizi la votazione

TITOLO IV. - AMMINISTRAZIONE

Art. XI.

L’associazione è amministrata da un Consiglio Centrale che dura in carica due anni e che si compone di un presidente, un vicepresidente, un cassiere, nove consiglieri, due revisori dei conti, eletti dall’assemblea generale e rieleggibili.

Inoltre formano parte del Consiglio Centrale come consiglieri effettivi per diritto proprio i presidenti delle associazioni: Società Operaia Italiana di Mutuo Soccorso, Comitato Dante Alighieri, Camera di Commercio Italiana per la Spagna, Reduci e Smobilitati.

Su proposta del presidente uno dei consiglieri è scelto come segretario del Consiglio con speciale mandato di redigere i verbali e le iscrizioni nel libro sociale “In Memoria” Il Consiglio così formato avrà tutte le facoltà necessarie per l’ordinaria gestione della società, eccettuate quelle riservate all’assemblea.

Art. XII.

L’istituto di Beneficenza Italiana sarà retto da una Delegazione presieduta dal presidente del Consiglio Centrale e composta da quattro delegati scelti fra i consiglieri elettivi.

La delegazione amministra i fondi di spettanza all’Istituto e quelli stanziati dal Consiglio Centrale, e si regolerà in base alle disposizioni di speciale Regolamento che integreranno il presente statuto.

Art. XIII.

L’Istituto Dante Alighieri sarà retto da una Delegazione presieduta dal presidente del Comitato Dante Alighieri e composta di tre delegati del Consiglio Centrale, due del Comitato Dante Alighieri, due dei padri di famiglia, un delegato dell’autorità consolare, e dei rappresentanti del corpo insegnante, questi ultimi con voto consuntivo.

La delegazione così costituita avrà tutte le attribuzioni didattiche, disciplinari ed amministrative e si regolerà, il più compatibilmente possibile, in base alle disposizioni della Legge e Regolamento sulle scuole italiane all’estero.

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Sono di competenza del Consiglio Centrale e della Delegazione riuniti, le decisioni che riguardano l’indirizzo generale dell’insegnamento e la categoria delle varie scuole, l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo dell’Istituto, lo stanziamento di fondi, la nomina, revoca, attribuzioni e trattamento del personale insegnante e la designazione del Presidente dell’Istituto in caso di assenza o mancanza del titolare. Uno speciale regolamento approvato dal Consiglio Centrale e dalla Delegazione dell’Istituto riuniti, conterrà le norme per il funzionamento interno dell’Istituto stesso.

Art. XIV.

L’ordine di precedenza per la presidenza delle sedute di Consiglio e delle Assemblee generali è il seguente: presidente, vice presidente, e consiglieri in ordine di elezioni ed in caso di parità di voti il più anziano in età.

Art. XV.

Qualora venisse a mancare il presidente, il cassiere o più di due consiglieri l’elezione alle cariche vacanti deve essere fatta dall’assemblea. Il Consiglio può designare nel suo seno il Vice presidente, ed eleggere sino due consiglieri in caso di mancanza.

Art. XVI.

Il Consiglio nomina o revoca il personale retribuito, ne determina le attribuzioni e lo stipendio. Per il personale insegnante speciali norme saranno contenute nel Regolamento dell’Istituto Dante Alighieri.

Art. XVII.

Il Consiglio designa la banca od istituto di credito che debba avere in conto corrente i fondi disponibili della società e stabilisce la somma massima che il cassiere può tenere presso di se per i pagamenti ordinari, come pure quella di cui possono disporre come sussidio il presidente ed il consigliere alla distribuzione.

Art. XVIII.

Il Consiglio deve radunarsi in seduta ordinaria almeno ogni mese ed in seduta straordinaria ogni qualvolta lo richiedono gli interessi della società.

Il presidente su domanda scritta e firmata da almeno quattro consiglieri è tenuto a convocare straordinariamente il Consiglio nel termine di cinque giorni.

Art. XIX.

L’avviso di convocazione deve essere recapitato ai membri del Consiglio il giorno prima di quello della seduta e contenere indicati il luogo, l’ora e l’ordine del giorno. Le deliberazioni sono valide soltanto con l’intervento di almeno nove membri.

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