Imprese di ricerca e selezione del personale
3.1 Il settore della gestione delle risorse mane
3.1.2 Attività di fornitura di lavoro temporaneo: riferimenti legislat
Lavoro interinale, lavoro temporaneo, lavoro in affitto, o leasing di manodopera sono le espressioni con cui viene definito un rapporto di lavoro introdotto in Italia dalla Legge n. 196/97 ed in particolare dagli articoli 1 - 11, noti anche come Pacchetto Treu.
La Legge, intitolata Norme in materia di promozione dell’occupazione, sancisce l’emanazione dei due regolamenti inerenti l’istituzione dell’Albo delle società di fornitura di lavoro temporaneo e le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività stessa.
Secondo tale disposto legislativo l’attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere svolta solo dalle società iscritte in un apposito Albo tenuto ed aggiornato dal Ministero del Lavoro, soggetto competente anche al rilascio di contestuale autorizzazione qualora risultino soddisfatti i requisiti indicati che dovranno essere comunicati anche alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia in cui la società ha sede legale.
Il lavoro temporaneo si configura come un particolare rapporto triangolare tra il prestatore di lavoro temporaneo (il lavoratore), l’azienda
fornitrice (la società di lavoro in affitto) e l’azienda utilizzatrice (cioè
l’impresa che usufruisce del servizio e del lavoratore).
36 Per ulteriori informazioni sulla regolamentazione dell’attività di ricerca, selezione e supporto
alla ricollocazione di personale si può consultare il sito del Ministero del Lavoro alla pagina: http://www.welfare.gov.it/EaChannel/MenuIstituzionale/normative/2001/2001-05-24-
Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo sono società che stipulano contratti con lavoratori disposti a prestare la loro opera per datori di lavoro (imprese utilizzatrici) contattati, a loro volta, dalle stesse “agenzie interinali”.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è quel contratto che permette all’impresa fornitrice di porre uno o più lavoratori a disposizione di una impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa (Legge n. 196/97, art. 1, comma 1). Il contratto prevede che sia compito dell’agenzia fornitrice di lavoro temporaneo assumere il lavoratore facendosi carico, quindi, dei costi che ne conseguono.
Le aziende utilizzatrici, corrisponderanno all’impresa fornitrice un compenso che si somma al costo del lavoro svolto ed al contributo preventivato per la formazione professionale del lavoratore interinale.
Il lavoratore, per conto dell’agenzia che lo assume, presta la sua opera temporanea all’impresa utilizzatrice, agendo sotto la sua direzione. L’agenzia, in base al tipo di impiego e alla durata previste dall’impresa utilizzatrice, assume il prestatore d’opera in genere con un contratto a tempo determinato, oppure con un contratto a tempo indeterminato stabilendo la misura dell’indennità mensile di disponibilità corrisposta dall’agenzia di lavoro interinale nei periodi in cui il lavoratore non è assegnato presso alcuna impresa.
La durata massima di una missione presso una impresa utilizzatrice è di due anni, anche se è consentito all’impresa utilizzatrice di assumere a tempo indeterminato il lavoratore; in questo caso la società di lavoro interinale non può opporsi a tale assunzione.
Tra le principali condizioni che le imprese di fornitura di lavoro temporaneo sono tenute per legge a rispettare, per l’esercizio dell’attività, si ricordano:
a) la costituzione sotto forma di società di capitali ovvero cooperativa;
b) l’inserimento, nella denominazione sociale, dell’espressione “società di fornitura di lavoro temporaneo”;
c) l’acquisizione di capitale versato non inferiore a un miliardo di lire;
e) disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell’attività di fornitura di manodopera;
f) diffusione dell’attività a livello nazionale o, almeno, che abbracci un territorio di un minimo di quattro Regioni.
Vale la pena menzionare che il lavoro interinale è ammesso nei seguenti casi:
- per la sostituzione di lavoratori assenti (ferie, malattia, maternità, ecc.); - per acquisire qualifiche non previste nei normali assetti produttivi
dell’azienda;
- nei casi individuati nella contrattazione collettiva; mentre è vietato nelle seguenti situazioni:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- presso le unità produttive dove, nei 12 mesi precedenti, si è proceduto a licenziamenti collettivi, a sospensioni dei rapporti o a riduzione dell’orario, con riferimento a lavoratori adibiti alle mansioni in cui si riferisce la fornitura;
- presso imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi;
- per le lavorazioni riconosciute particolarmente pericolose con decreto del Ministero del Welfare o che richiedono sorveglianza medica
Con la Finanziaria del 2001, sono state apportate significative modifiche con l’obiettivo di creare le condizioni per un maggiore sviluppo del lavoro temporaneo; in particolare, con la Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, si è permessa l’estensione del lavoro in affitto anche alle basse qualifiche. La precedente norma vietava, infatti, la fornitura di lavoro interinale per le
qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate dai contratti collettivi,
e tale limitazione era stata oggetto di critica perché sembrava limitasse le possibilità di lavoro per le fasce di lavoratori forse più bisognosi.
Oggi le “agenzie interinali” sono diventate, in seguito al cosiddetto Decreto “autorizzazioni” (Dm 23 dicembre 2003, in G. U. 3 marzo 2004, n.52) “agenzie per il lavoro”. Tale Decreto ha infatti definito i criteri e le procedure per l’autorizzazione delle:
- agenzie di somministrazione, che sono automaticamente autorizzate anche all’attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale,
- agenzie di intermediazione, - agenzie di selezione e
- agenzie di supporto alla ricollocazione del personale,
tutte definite dal Decreto stesso “agenzie per il lavoro” (Dal sito del Parlamento Italiano, www.parlamento.it37).