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Attività di ricerca e selezione del personale: riferimenti legislat

Imprese di ricerca e selezione del personale

3.1 Il settore della gestione delle risorse mane

3.1.1 Attività di ricerca e selezione del personale: riferimenti legislat

L'attività professionale di ricerca e selezione del personale fa la sua comparsa in Italia negli anni Cinquanta, ma è solo dal 2001 che prende l'avvio la procedura di accreditamento presso il Ministero del Lavoro, espressione di una regolamentazione, confluita nella legge Biagi (Legge 14 febbraio 2003 n. 30).

33 L’outplacement è un’attività che ha l’obiettivo di fornire servizi tesi a trovare una nuova

occupazione a chi, per qualsiasi motivo, deve separarsi dall’organizzazione in cui opera.

34 L’ISFOL, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, è una

istituzione di diritto pubblico che opera in collaborazione con il Ministero del Lavoro, altre Amministrazioni dello Stato e le Regioni per lo sviluppo della formazione professionale.

La Legge, pubblicata sulla G. U. n.47 del 26 febbraio 2003, è entrata in vigore il 13 marzo dello stesso anno ed innova l’attuale reticolato normativo in tema di diritto del lavoro secondo due direttrici principali: da un lato contiene una delega al Governo per il potenziamento e, in certi casi, per la vera e propria introduzione di moduli e tipologie contrattuali sconosciuti al legislatore italiano e che, nella gran parte dei casi, sono frutto di esperienze mutuate dal contesto economico – giuridico americano; dall’altro lato prevede una sensibile riforma nell’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

Partendo da un’analisi dell’evoluzione di quest’ultimo ambito, l’art. 1 della legge autorizza l’esecutivo ad emanare uno o più decreti legislativi “con particolare riferimento al sistema del collocamento pubblico e privato”. La legge inoltre effettua un chiaro richiamo alla disciplina in materia dettata dal D. Lgs. N. 469/1997 (attuativo, a sua volta, della delega contenuta nell’art. 1 della legge n. 59/1997, la cd. legge Bassanini).

Il decreto legislativo suddetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998, disciplinava il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro. In particolare, l’articolo 10 definiva le modalità necessarie per l'autorizzazione a svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

Tuttavia, soltanto con la Finanziaria 2001 vengono per la prima volta regolamentate le attività di ricerca e selezione del personale e di assistenza alla ricollocazione.

L'art. 117 della Finanziaria 2001, modificando ed integrando l'art. 10 del D. Lgs. 469/97, introduce importanti innovazioni in materia di intermediazione di mano d'opera, ma soprattutto interviene in una materia che non era mai stata disciplinata in sede legislativa: la ricerca, la selezione e la ricollocazione del personale.

Le modifiche introdotte si occupano, da una parte di definire con sufficiente precisione che cosa si deve intendere, dal punto di vista dei contenuti dell'attività, per mediazione tra domanda e offerta di lavoro, ricerca e selezione del personale, ricollocazione del personale, dall'altra di regolare il

sistema di autorizzazioni e di accreditamenti per l'esercizio di dette attività (Dal sito di Assores, Associazione Italiana fra Società e Studi di Consulenza per la Ricerca e Selezione del Personale35).

Si riportano in seguito le definizioni delle suddette attività, così come sono riportate nell’art. 117 della Finanziaria 2001.

Per mediazione tra domanda ed offerta di lavoro si intende l’attività,

anche estesa all’inserimento lavorativo dei disabili e delle fasce svantaggiate, di: raccolta di curricula dei potenziali lavoratori, preselezione e costituzione di relativa banca dati; orientamento professionale dei lavoratori; ricerca e selezione dei lavoratori; promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro anche nella ricollocazione professionale; effettuazione, su richiesta dell’azienda, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell’iniziativa della stessa società di mediazione; gestione di attività dei servizi all’impiego a seguito di convenzioni con le pubbliche istituzioni preposte, per il cui svolgimento il possesso dell’autorizzazione alla mediazione costituisce criterio professionale (Nuova regolamentazione RSP,

Articolo 10, D. Lgs. 469/1997).

L'esercizio di tale attività richiede quindi l'autorizzazione ministeriale, il che non innova rispetto alla stesura originaria del decreto 469, se non nei tempi di rilascio delle autorizzazioni, che sono notevolmente abbreviati, e nell'abbandono del principio del silenzio-rifiuto.

Inoltre viene specificato che l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro può essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche società cooperative, con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire, nonchè da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni (art.10, comma 2, D. Lgs. 469/1997).

Tali soggetti devono:

a) disporre di uffici idonei nonchè di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di selezione di

manodopera; l'idoneità delle competenze professionali e' comprovata da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione, all'orientamento alla selezione e alla formazione del personale almeno biennale;

b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni… (art. 10, comma 7, D. Lgs. 469/1997).

Per ricerca e selezione del personale si intende l’attività effettuata su

specifico ed esclusivo incarico di consulenza, ottenuto dal datore di lavoro cliente, consistente nel ricercare, selezionare e valutare i candidati sulla base del profilo professionale e con le modalità di lavoro concordate con il datore di lavoro cliente, approntando i mezzi ed i supporti idonei allo scopo (Nuova

regolamentazione RSP, Articolo 10, D. Lgs. 469/1997).

Per lo svolgimento di tale pratica di tipo consulenziale quindi è richiesto l'accreditamento ministeriale, soggetto all'esistenza di adeguate condizioni ambientali, professionali e finanziarie.

Lo stesso accreditamento e le stesse condizioni sono richieste per l’attività di ricollocazione del personale, definita come l’attività effettuata su

specifico ed esclusivo incarico del datore di lavoro cliente, ovvero in base ad accordi sindacali da soggetti surroganti il datore di lavoro, al fine di facilitare la rioccupazione nel mercato di prestatori di lavoro, singoli o collettivi, attraverso la preparazione, l’accompagnamento della persona e l’affiancamento della stessa nell’inserimento della nuova attività.

Per quanto riguarda i riflessi di tali riforme sui datori di lavoro da un lato e sui lavoratori dall’altro, si sottolinea che, per i primi, l’apertura ai privati dei servizi per l’impiego permetterà alle imprese di correlarsi ad una pluralità di organismi, diretti a fornire loro una manodopera il più possibile calibrata sulle specifiche esigenze; risultano così moltiplicate le opportunità per le aziende di trovare un profilo professionale adeguato; dall’altra parte, coloro che sono in cerca di occupazione potranno rivolgersi ora, oltre che agli sportelli di

collocamento pubblico, anche ad agenzie private, in primis quelle interinali, così come, ad esempio, alle università, alle scuole superiori ed alle società di selezione del personale o di ricollocazione professionale (Dal sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali36).

3.1.2 Attività di fornitura di lavoro temporaneo: