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L’attuale disciplina dell’insider dealing nel Regno Unito

2.1. Le fonti del diritto

2.1.8 L’attuale disciplina dell’insider dealing nel Regno Unito

Il Regno Unito con estrema fatica ha sistematizzato le fattispecie di

abuso di mercato, di cui fa parte lo stesso insider dealing; nonostante gli

sforzi ne è risultata una regolamentazione molto intricata, soprattutto a

causa della mancata abolizione delle norme penali del Criminal Justice

Act 1993, nella convinzione che, essendo questa una condotta lesiva di

un bene pubblico, richiedesse una tutela penale

114

, specie nei casi di

maggior gravità come quello che segue.

Nel Dicembre 2004, Asif Nazir Butt

115

fu condannato per associazione a

delinquere volta alla commissione di insider dealing, in violazione dell’

art. 52 (1) del Criminal Justice Act 1993. Gli fu comminata una pena pari

a cinque anni di detenzione oltre alla confisca della somma di £ 348,325

e la condanna a pagare £ 60,000 di spese processuali, lo stesso per gli

altri quattro complici. In breve, il condannato lavorava per la Credit

Suisse First Boston, banca di investimenti, in una posizione di fiducia

tale da includere tra le sue responsabilità quella di assicurare la

114

BARRY RIDER, KERN ALEXANDER AND LISA LINKLATER Market Abuse

and Insider Dealing (London: Butterworths, 2002). p.47.

115

R v. Asif Nazir Butt 2006 WL 421849 (CA (Crim Div)), [2006] 2 Cr. App. R. (S.)

44, [2006] EWCA Crim 137.

segretezza delle operazioni interne alla banca. La sua posizione gli

garantiva accesso privilegiato ad informazioni riservate price sensitive,

relative allo stato ed alle operazioni delle società cui la banca faceva

consulenza. Nonostante che fosse parte del suo lavoro non comunicare le

informazioni privilegiate acquisite, e che quindi avesse la

consapevolezza dell’importanza e della riservatezza delle informazioni

acquisite, Asif Nazir Butt, con la complicità di altri quattro così da non

far risultare il proprio nome, le utilizzava per grosse operazioni sul

mercato traendone profitto.

Proprio per casi come il precedente il Regno Unito ha ritenuto di dover

conservare il regime penale dell’insider dealing, solo affiancandovi

quello amministrativo e riformandolo sulle linea della più recente

normativa europea, così causando inutile sovrapposizione di norme,

fonte di estrema confusione.

116

In merito all’abuso di informazioni, la Financial Services Authority

approfittò dell’indeterminatezza delle disposizioni e dei pochi requisiti

legali da soddisfare per combattere l’insider dealing e per questa ragione

spinse per il mantenimento delle disposizioni relative a questo abuso che

poteva definirsi come una condotta basata su di una informazione non

nella generale disponibilità degli operatori finanziari, ma che se in

possesso di un investitore medio (regular user of the market) sarebbe

stata per questo determinante ai fini della conclusione o meno

dell’operazione.

117

Dalla definizione del “misuse of information”

118

116

FSA, Consultation Paper No. 59, July 2000. Market Abuse: A Draft Code of

Market Conduct. paragraph 6.18.

117

B. RIDER, K. ALEXANDER AND L. LINKLATER Market Abuse and Insider

Dealing (London: Butterworths, 2002). p.75.

118

Importanti casi di misuse of information:

emerge la coincidenza di ratio tra le due fattispecie, insider dealing e

abuso di informazioni, soprattutto considerando l’identità del bene

oggetto di tutela quale l’integrità dei mercati, attraverso il market

egalitarianism.

119

L’illecito di abuso di informazioni introdotto nell’art.

118 del Financial Services and Markets Act 2000

120

si proponeva di

coprire un’area più ampia di fattispecie, ulteriori rispetto alle ipotesi di

insider dealing; ciò che quest’illecito non richiedeva era il nesso

qualitativo, erano interessati non solo gli insider in quanto aveva ad

oggetto qualunque informazione un investitore medio avrebbe

considerato rilevante ai fini decisori e si sarebbe aspettato fosse

pubblicata; aveva quindi una più diretta correlazione con l’obbligo di

disclosure che con la posizione di privilegio dell’utilizzatore. Quando

Michael Davies was an assistant accountant at the Berkeley Morgan Group (BMG).

As an accountant he had access to the chairman’s statement containing important parts

of the announcement and BMG’s interim results. While in possession of the

information, Mr Davies purchased shares in BMG the day before the announcement of

the interim results. Following the announcement, he sold the shares making a profit.

The FSA considered that Mr Davies’ activity amounted to ‘misuse of information’

under the original Section 118 of the FSMA 2000.

Financial Services Authority, Final Notice, Arif Mohammed, 18 May 2005.

Mr Arif Mohammed was a former PricewaterhouseCoopers (PwC) audit manager.

Delta plc was an audit client of PwC. Mr Arif Mohammed as a member of the audit

team became aware of confidential information relating to Delta plc. The confidential

information was that Delta intended to sell its electrical division. He was told that the

information was confidential and not to be discussed or disclosed. While in possession

of this confidential information, he purchased shares in Delta. Following the

announcement, Mr Arif Mohammed sold his shares making a profit. The FSA and the

judgment of the Financial Services and Market Tribunal in its decision dated 29

March 2005 confirmed that Mr Arif Mohammed breached the original Section 118 of

FSMA 2000, since his behaviour amounted to ‘misuse of information’.

119

CARLOS CONCEICAO ‘The FSA’s Approach to Taking Action Against Market

Abuse’ (2007) 28 Company Lawyer 43. p.44. Also see ANDREW HENDERSON ‘First

Light: The Financial Services Authority’s Enforcement of the Market Abuse Regime’

(2005) 20 Journal of International Banking Law and Regulation 494.

120

Under section 118(2)(a) of FSMA, ‘misuse of information’ is behaviour that is

based on information that is not generally available to those using the market but

which, if available to a regular user of the market, would or would be likely to be

regarded by him as relevant when deciding the terms on which transactions in

investments of the kind in question should be effected.

l’art. 118 fu emendato con l’introduzione di nuove fattispecie di insider

dealing, l’illecito di abuso di informazioni fu conservato con una

clausola abrogativa relativa al 2008 poiché le sue maglie larghe, in

termini di requisiti legali, garantivano un elevato numero di condanne.

Oggi quindi l’illecito di misuse of information risulta definitivamente

abrogato.

In conclusione, l’attuale normativa del Regno Unito sull’insider dealing

risulta essere frammentaria. Il tutto a causa della coesistenza di norme

simili, riguardanti insider dealing e abusi di mercato, all’interno di due

differenti atti normativi: il Criminal Justice Act 1993, ancora in vigore,

ed il Financial Securities and Markets Act 2000. Tuttavia ognuna di

queste leggi può essere letta separatamente essendo dotate entrambe di

una propria completezza.

La condotta di insider dealing richiede un’accurata definizione se

criminalizzata, in quanto punire un soggetto per fattispecie che risultano

oscure a causa della frammentarietà della legge stessa è quanto di più

ingiusto nel diritto penale si possa prospettare. Definire con precisione il

reato è utile inoltre a chiarire quali operazioni finanziarie gli operatori di

mercato possano compiere lecitamente, favorendone il verificarsi.

Oggi l’insider dealing è reato ed è regolato dal Criminal Justice Act

1993 come emendato in base alle indicazioni fornite dalla Direttiva

europea del 2003

121

, normativa supplementare in termini di abuso di

mercato è inserita nel Financial Securities and Market Act del 2000.

Il Criminal Justice Act 1993 contempla due condotte: la c.d. dealing

offence e la c.d. tipping offence. La prima persegue chiunque, persona

fisica, in possesso di un’informazione in qualità di insider, agisca, sul

mercato regolamentato od in qualità di intermediario finanziario, su titoli

influenzati dall’informazione stessa. La seconda condotta riguarda i casi

di comunicazione dell’informazione privilegiata posseduta ed anche i

casi di istigazione all’operazione borsistica, quest’ultima giustificata

dall’indebito vantaggio conoscitivo.

La Financial Services Authority, dal 2013 Financial Conduct Authority,

è l’organo che si occupa delle indagini e dei processi relativi a casi di

insider dealing. Dopo anni di light touch approach, a causa del “fiasco”

Northern Rock e dell’attuale crisi finanziaria, una rigorosa politica

repressiva si è resa necessaria.

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Dal 1985 si sono aperti 29 processi per insider dealing, che hanno

coinvolto 46 persone di cui 19 dichiarate colpevoli e 27 assolte.