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Nel caso Cremonini si discute intorno al lancio nel 2008 di un’Opa sulle

azioni della società capogruppo Cremonini S.p.a., finalizzata alla revoca

della quotazione dell’azione dal listino di borsa (delisting), da parte di

Cremonfin S.r.l., Ci-Erre Lux e sopratutto da Luigi Cremonini, il quale,

oltre che fondatore del gruppo, che include Cremonfin e Ci-Erre, era

all’epoca anche presidente ed azionista di controllo della stessa

capogruppo, nella quale il figlio Vincenzo ricopriva la carica di

amministratore delegato.

In particolare, nella suddetta data, Luigi Cremonini, la Cremonfin e

Ci-Erre Lux avevano comunicato al mercato la decisione di promuovere

un’offerta pubblica d’acquisto totalitaria volontaria sulle azioni

Cremonini al prezzo di 3,00 Euro per azione, tramite una società italiana

in corso di costituzione, la Cremonini Investimenti S.r.l., che sarebbe

stata interamente posseduta da Cremonfin ed il cui amministratore

delegato sarebbe stato Ilias Aratri.

Il progetto ebbe esito positivo: al termine del periodo rilevante gli

offerenti disponevano del 95,817% del capitale sociale e, avendo così

superato il limite del 95% del capitale, poterono acquistare il residuo

sempre attraverso la Cremonini Investimenti, che in qualità di socio

totalitario deliberò il delisting del titolo.

a. La sentenza del Tar del Lazio

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza n. 6257

del 12.7.2012, ha annullato la deliberazione Consob 11 maggio 2011 n.

17777,con la quale si qualificava insider trading ex art. 187 bis t.u.f.

un’operazione di rastrellamento di titoli ante Opa. La corrispondenza

strutturale tra illecito penale ed illecito amministrativo di “Abuso di

informazioni privilegiate” rende l’affermata irrilevanza dell’ insider di se

stesso sul piano del diritto sanzionatorio amministrativo tanto più

esportabile su quello penale.

Il provvedimento con cui la Consob, competente ad istruire e giudicare i

fatti integranti illecito amministrativo, ha condannato ai sensi dell’art.

187 bis t.u.f. Luigi e Vincenzo Cremonini, nonché Ilias Aratri, muove

dalla circostanza di fatto, accertata per mezzo di verifiche ispettive, che

Cremonfin - all’epoca dei fatti controllata direttamente ed indirettamente

dai Cremonini - aveva acquistato azioni Cremonini S.p.a. tra il 9 gennaio

ed il 20 febbraio 2008 e dunque prima della comunicazione al mercato

della decisione di promuovere l’Opa: tali acquisti sarebbero stati

effettuati utilizzando l’informazione privilegiata relativa al progetto di

Opa, di cui Luigi Cremonini, Vincenzo Cremonini ed Ilias Aratri erano a

conoscenza in ragione della loro qualità, rispettivamente, di presidente e

azionista di controllo di Cremonini S.p.a., di amministratore delegato di

Cremonini S.p.a. e di amministratore unico di Cremonfin S.r.l. Nello

specifico, Ilias Aratri viene indicato come esecutore della decisione,

assunta dai primi due, di procedere all’acquisto delle azioni ante Opa.

Il Tar del Lazio, accogliendo la tesi dei ricorrenti, dapprima riconosce

che alla data del 9 gennaio 2008 non poteva considerarsi esistente

un’informazione privilegiata, come invece asserito dalla Consob, la

quale deduceva il carattere di precisione dal “complesso di circostanze

esistenti” “costituito dai presupposti oggettivi della quotazione nel

giugno 2005 della controllata MARR S.p.a. e dell’accordo di join

venture con il gruppo JBS concluso nel dicembre 2007, nonché

dall’intenzione- da tempo maturata dall’azionista di controllo e che si è

consolidata da un punto di vista della sua ragionevole prevedibile

esecuzione proprio nel periodo in cui si sono svolti i fatti di cui trattasi-

di addivenire al delisting delle azioni Cremonini”

32

. In particolare, i

ricorrenti hanno evidenziato che gli accadimenti riferiti dalla Consob,

così come la volontà dell’azionista di controllo, indicherebbero appunto

l’esistenza dell’intento di procedere al delisting, ma non sarebbero di

certo elementi sufficienti ai fini dell’integrazione di un’informazione

privilegiata avente ad oggetto la decisione di promuovere un’offerta

pubblica sub forma della sua ragionevole prevedibilità: a tal fine si

sarebbe dovuta attendere la “formalizzazione, almeno per i profili

salienti” dei termini di finanziamento dell’operazione (che mai i

Cremonini avrebbero potuto attuare con mezzi propri), ciò che avvenne

solo intorno alla metà del mese di marzo con la Banca Popolare di

Milano “quando il term sheet venne sottoscritto da entrambe le parti,

mentre il contratto di finanziamento fu stipulato soltanto il seguente 15

aprile”.

Alla valutazione circa l’iter formativo dell’informazione privilegiata,

segue quella attinente alla problematica dell’insider di se stesso. A

sostegno dell’irrilevanza penale della figura nel caso di specie si portano

due argomentazioni ben note: la prima, di carattere generale, si basa

sulla necessità che le informazioni siano “formate e apprese da terzi” e

sul richiesto legame strumentale- che nell’ipotesi in esame non

sussisterebbe- tra l’acquisizione della notizia e la qualità rivestita o

l’attività svolta; la seconda, più specifica, richiama la copertura del

“Considerando” n. 30 della Direttiva sui rastrellamenti ante Opa.

Nulla da aggiungere in merito all’affermata nota di alterità che, stando

al dato semantico, dovrebbe connotare il rapporto fonte- utilizzatore

della notizia; altrettanto non può dirsi rispetto alla menzionata

“circostanza che l’acquisizione dell’informazione avvenga in ragione

della relazione esistente tra insider ed emittente”, la quale dimostrerebbe,

a parere del giudicante, che “in un contesto sanzionatorio, chi lancia

un’offerta pubblica non può considerarsi insider di se stesso, in quanto

egli è creatore dell’informazione”, conformemente alla ratio della norma

che è quella di “punire chi sfrutta indebitamente conoscenze acquisite

per ragioni professionali”.

In specie, posto come unico il centro decisionale dell’operazione, ovvero

la famiglia Cremonini, si conclude: “il fatto che i Cremonini avessero

cariche sociali e controllo del capitale è irrilevante (…) poiché non è per

questo che gli stessi sono venuti a conoscenza della volontà di realizzare

l’offerta pubblica”.

La tesi affermata pare quella per cui il soggetto insider di sé non

acquisirebbe il dato informativo in ragione della propria qualifica in

quanto sarebbe egli stesso a crearlo. Circa tale lettura, si è già espressa

una dissenting opinion, ribadita di seguito per punti.

Il soggetto invero può assumere quella decisione, poi utilizzata nei

mercati finanziari, proprio perché titolare di quella qualifica e dunque

propriamente in ragione di essa; il fenomeno traslativo del dato, che

evidenzia il rapporto di alterità tra la fonte della notizia ed il suo

utilizzatore, è immanente alla nozione di informazione e non trova

espressione nella clausola in ragione che, nel collegare l’apprendimento

semplicemente la funzione di tipizzare la figura dell’insider primario; la

posizione dell’insider di se stesso risulta conforme alla logica selettiva di

quest’ultima categoria di insider, integrando una posizione di privilegio

informativo intimamente collegata alla titolarità di una carica.

La dissenting opinion appena richiamata per suffragare la tesi sulla

rilevanza penale dell’insider di se stesso, rappresenta un elemento-

chiave anche per una riflessione sulla strumentalità della qualifica

racchiusa nella locuzione “in ragione”.

Se si considerasse questa espressione come elemento della fattispecie a

sé, non potrebbe trovare spazio un tipo di abuso di informazione

privilegiata in cui il vantaggio conoscitivo non fosse il risultato di una

comunicazione strumentale all’adempimento dei doveri, bensì l’effetto

della posizione di privilegio rivestita, intesa in senso lato.

Se, al contrario, si considerasse “in ragione” come locuzione qualificante

l’insider primario (l’unico imputabile del reato di insider trading di cui

al 184 t.u.f.) rispetto all’insider secondario, ed immanente alla nozione di

informazione la traslazione del dato cognitivo, l’insider di se stesso

troverebbe immediata legittimazione all’interno del t.u.f.

Infatti, se l’espressione “in ragione” non implicasse un passaggio da un

soggetto ad un altro, anche una condotta di sfruttamento di una notizia

auto-elaborata da parte di un soggetto, in qualità di organo decisionale,

potrebbe rientrare nella fattispecie di insider trading ex art. 184 t.u.f. in

qualità di insider di sé.

Inoltre, l’aver escluso la ricorrenza dell’acquisizione del dato in ragione

delle proprie qualifiche, spostando così implicitamente l’asse della

questione sul piano dei soggetti attivi da quello attinente all’integrazione

della figura dell’informazione privilegiata, avrebbe dovuto aprire alla

possibilità della qualificazione dei soggetti coinvolti in termini di

insiders secondari.

33

La seconda argomentazione del giudice amministrativo verte sul

contenuto del Considerando n. 30 dell Direttiva 2003 n. 6 “che si attaglia

perfettamente alla fattispecie in esame”.

b. Il Considerando n. 30 della Direttiva 2003/6/CE

Ciò che fa pensare ad una possibile evoluzione giurisprudenziale è una

delle due argomentazioni utilizzate nella sentenza, che richiama il

Considerando n. 30 della Direttiva

34

Europea. Infatti, nell’indicare le

motivazioni per cui l’intento di procedere al delisting nel caso di specie

non rientri nella nozione di informazione privilegiata, il giudice afferma

a contrario che ciò che può farvisi rientrare è un’informazione su di una

operazione sì in embrione ma dotata di una “ragionevole prevedibilità”,

nel caso concreto: “formalizzazione almeno per profili salienti” dei

termini del finanziamento dell’operazione, altrimenti non attuabile.

35

Nel

caso Cremonini questa seconda argomentazione del Tar del Lazio basata

sul “Considerando” n. 30 della Direttiva 2003 n. 6 è suffragata, senza

che ne risulti chiaro il motivo, dalla sentenza del caso Spector Photo

Group (sentenza della Corte di Giustizia 23 dicembre 2009).

Nonostante che ai “Considerando” di una Direttiva non si possa

riconoscere una portata vincolante, il valore esplicativo di questi

nell’interpretazione della normativa di recepimento è indiscusso, ragion

33

A.F. TRIPODI, Informazioni privilegiate e statuto penale del mercato finanziario,

CEDAM, 2012, pag. 323.

34

Direttiva 2003/6/CE, considerando n. 30.

35

A.F. TRIPODI, Informazioni privilegiate e statuto penale del mercato finanziario,

CEDAM, 2012, pag. 323.

per cui, oltre che nella sentenza Cremonini, si è sempre attribuito a questi

un ruolo chiave nelle argomentazioni giuridiche.

In particolare dal Considerando n. 30 sembra emergere una apertura nei

confronti dell’ipotesi di “insider di se stesso”, infatti mentre nella

direttiva precedente si utilizzava il categorico “non costituisce”

utilizzazione di informazione privilegiata il caso di acquisto o cessione di

strumenti finanziari da parte di chi preliminarmente doveva averlo

necessariamente deciso, in quella del 2003 si utilizza l’espressione più

generica “non si dovrebbe considerare” il fatto di per sé come

utilizzazione di informazione privilegiata. Questa evoluzione è stata

utilizzata sia come elemento a favore della rilevanza penale di una

determinata operazione di insider di se stesso, sia come argomento

liceista.

Il “Considerando” n. 30 per molti ha il ruolo di discrimine per ciò che

caratterizza l’utilizzo di una informazione e ciò che invece è mera

attuazione di un processo decisionale.

In particolare il considerando offrirebbe una parziale copertura liceista al

fenomeno dell’insider di se stesso delineando il caso di “un fisiologico

processo attuativo di una decisione”

36

partendo dalla biunivocità della

relazione oggetto della decisione- operazione sui mercati finanziari a

rischio perseguibilità come insider trading, in realtà sviluppo esecutivo

della decisione stessa, perciò non riconducibile alla diade informazione

privilegiata- utilizzazione della stessa.

In altre parole, quando si spezza la corrispondenza tra operazione e

decisione, per cui l’operazione sul mercato finanziario non costituisce

più atto esecutivo della decisione a monte, ma è un passaggio logico

36

A.F. TRIPODI, Informazioni privilegiate e statuto penale del mercato finanziario,

CEDAM, 2012, pag. 298.

successivo, che implica l’utilizzazione di questa decisione, per questa

stessa ragione divenuta informazione, il processo decisionale

fisiologico decisione- esecuzione, viene sostituito da un patologico

sfruttamento di un vantaggio conoscitivo derivante dall’aver dato

origine, grazie alla qualifica rivestita, alla decisione. Sembra necessario

dover sottolineare che l’oggetto della decisione e l’oggetto

dell’operazione sul mercato non devono coincidere affinché si abbia

illecito, piuttosto l’operazione deve risultare potenziata dalla futura

attuazione della decisione a monte.

Esemplificando, da questa interpretazione del Considerando n. 30

risulterebbero non perseguibili quelle operazioni di acquisto o vendita di

strumenti finanziari attuativi di una corrispondente decisione

preliminare, illecite invece quelle operazioni o decisioni prodromiche

all’attuazione di quelle a monte, che di per sé costituiscono informazioni

privilegiate

37

; altrettanto illecite quelle operazioni non strumentali

all’esecuzione della decisione intesa come informazione privilegiata, a

contrario lecite quelle operazioni di carattere strumentale quali i

rastrellamenti ante Opa.

Ciò che viene meno nei casi di liceità di cui sopra non è quindi il profilo

dell’utilizzazione, bensì l’informazione stessa, ancora “L’informazione

privilegiata non può cioè identificarsi con la decisione che sta alla radice

di qualsivoglia operazione: precisazione ovvia ma non oziosa, che

acquista tangibile portata quando siano soggetti distinti a decidere e ad

attuare. Nel qual caso- si desume dal testo comunitario- è la ‘decisione

37

Come il caso di un rilevante acquisto di azioni proprie quando il medesimo

“annuncio della sua effettuazione sia price sensitive”. M. RIGOTTI, L’abuso di

informazioni privilegiate, in Intermediari finanziari, mercati e società quotate, a cura

di A. PATRONI GRIFFI, M. SANDULLI E V. SANTORO, Torino, 1999, 1370, nello

stesso senso, M.L. ERMETES, Art. 180 t.u.f., in Il testo unico dell’intermediazione

finanziaria, a cura di C. RABITTI BEDOGNI, Milano, 1998, 987.

preliminare di acquisire o cedere’ che individua la ‘persona che procede

a una di queste operazioni’”

38

. La tangibilità data dalla terzietà del

soggetto agente rispetto al decidente, può essere vista a contrario,

erroneamente, come un’automatica esclusione dell’illiceità in caso di

sovrapposizione dei due ruoli (come avviene nell’insider di se stesso);

ma intangibile non è in questo caso sinonimo di inesistente, per cui si

può affermare che in un unico soggetto si possono riunire la figura

decidente, l’utilizzatore della decisione in operazioni estranee

all’esecuzione della decisione stessa e l’esecutore della decisione. Questi

passaggi in caso di identità soggettiva possono non essere di facile

apprensione ma non sono per questo irrealizzabili.

Ciò detto si può desumere la rilevanza penale dell’insider di se stesso in

casi quali la vendita delle azioni della società amministrata da parte di un

amministratore a fronte delle pronte dimissioni: qui l’informazione

utilizzata è la scelta di dimettersi e non la vendita delle azioni, che al

contrario rientrerebbe nel rapporto decisione- esecuzione, di cui al

“Considerando” n. 30.

La conclusione a cui si è appena pervenuti segue ad una considerazione

preliminare non da tutti condivisa, ovvero il ruolo escludente che il

Considerando di cui sopra ha nei confronti della decisione meramente

attuata rispetto alla categoria dell’informazione; diversa è la prospettiva

se si pensa alla riflessione comunitaria come ad un mero tentativo di

individuare un criterio di individuazione dei casi di utilizzazione della

decisione, piuttosto che di sola esecuzione

39

.

38

C. PEDRAZZI, Riflessioni sull’insider trading in ambito corporativo, cit., 233.

39

A.F. TRIPODI, Informazioni privilegiate e statuto penale del mercato finanziario,

CEDAM, 2012,pag. 327.

Il Considerando n.30 della Direttiva n.6 del 2003 stabilisce che costituisce reato di

insider trading anche l’utilizzo da parte della fonte decisionale di decisioni in via di

attuazione, purché si tratti di un uso finalizzato ad operazioni non indirizzate, neanche

Secondo altri, lo stesso Considerando costituirebbe una copertura di

liceità dell’insider di se stesso solo parziale, ritenendo lecite solo

operazioni di acquisto e cessione di strumenti finanziari e non anche il

caso di decisioni preliminari con diverso oggetto, ad esempio il caso di

dimissioni da parte di un amministratore la cui presenza sia rilevante per

l’immagine della società.

Applicando quanto detto al caso Cremonini, presupposto che il

Considerando n. 30 copra i casi di operazioni strumentali a quella finale

oggetto della conoscenza anticipata, quali i rastrellamenti ante Opa, si

può concludere che il rastrellamento sub iudice operato nel caso di

specie rientri nella categoria di attività prodromiche di cui sopra, in

quanto finalizzato anche questo all’attuazione della decisione iniziale di

procedere al delisting, senza che si possa dare alcuna rilevanza al grado

di invasività dell’intervento, qui finalizzato non all’acquisizione della

maggioranza, ma al controllo totalitario della Cremonini S.p.A da parte

della famiglia Cremonini, ma ancora lontano dall’obiettivo finale.

La sentenza Cremonini fa sorgere dei dubbi quando richiama il caso

Spector Photo Group, la cui sentenza afferma che la funzione del

Considerando in esame sia l’indicazione esemplificativa di ciò che non

si può considerare “utilizzo” di informazione privilegiata ai fini dell’art.

2 n. 1 della Direttiva n. 6 del 2003, sottolineando la necessità di questa

precisazione per consentire agli organi decisionali di dare esecuzione alle

proprie deliberazioni.

40

indirettamente, all’esecuzione della decisione, altrimenti si andrebbe a spezzare quella

relazione fisiologica tra decisione ed esecuzione ed in concreto vieterebbe “alla

persona che ha deciso di lanciare un’offerta pubblica d’acquisto di eseguire tale

decisione, essendo quest’ultima un’informazione privilegiata”, finendo per imbrigliare

il mercato.

40

A.F. TRIPODI, Informazioni privilegiate e statuto penale del mercato finanziario,

CEDAM, 2012, pag. 326.

Ancora una volta quindi si utilizza la seconda linea interpretativa

secondo cui il Considerando n. 30 ha il ruolo di discrimine per ciò che

caratterizza l’utilizzo di una informazione e ciò che invece è mera

attuazione di un processo decisionale.

Per concludere secondo il Considerando n.30 della Direttiva n.6 del 2003

costituisce reato di insider trading anche l’utilizzo da parte della fonte

decisionale di decisioni in via di attuazione, purché si tratti di un uso

finalizzato ad operazioni non indirizzate, neanche indirettamente,

all’esecuzione della decisione (qui intesa come informazione privilegiata

nonostante l’assenza dell’alterità soggettiva), altrimenti si andrebbe a

spezzare quella relazione fisiologica tra decisione ed esecuzione che in

concreto vieterebbe “alla persona che ha deciso di lanciare un’offerta

pubblica d’acquisto di eseguire tale decisione, essendo quest’ultima

un’informazione privilegiata”, finendo per imbrigliare il mercato

41

.

c. La sentenza della Corte d’Appello di Bologna

Il caso Cremonini fin qui analizzato sembrava chiuso grazie alla

decisione del TAR del Lazio nel luglio 2012

42

, con l’accoglimento del

ricorso e l’annullamento del provvedimento sanzionatorio; sennonché

nelle more della pubblicazione della sentenza stessa, la Corte

Costituzionale dichiarava

43

“l’illegittimità costituzionale degli articoli

133 comma 1 lettera a), 135 comma 1 lettera c) e 134 comma 1 lettera c)

del decreto legislativo 2-7-2010 n.104, nella parte in cui attribuiva la

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa

41

Punto 60, sentenza Corte di Giustizia 23 dicembre 2009 (caso Spector Photo

Group).

42

Sn. n. 6257 del 10.7.2012.

al merito ed alla competenza funzionale del TAR del Lazio alle

controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale

per la società e la borsa (Consob).”

44

, così autorizzando la Consob ad

impugnare la sentenza del Tar dinanzi al Consiglio di Stato deducendo

l’intervenuto difetto di giurisdizione. Il Consiglio di Stato, accogliendo il

ricorso della Consob e annullando la sentenza impugnata, dichiarava

inammissibile il ricorso di primo grado

45

, quindi riproposto dinanzi alla

Corte d’Appello di Bologna.

46

I ricorrenti contestano l’esistenza di un’informazione privilegiata a

partire dalla mancanza di precisione della notizia e l’impossibilità di

definire insider colui il quale lancia un’Opa, essendo egli stesso il

creatore dell’informazione.

Quest’ultimo è il profilo di maggiore rilevanza per l’argomento oggetto

di questa ricerca, in quanto negare la qualifica di insider nel caso di

specie, significherebbe escludere tutti i casi di insider di se stesso dalla

copertura offerta dall’art. 184 t.u.f. (poiché perfettamente speculare

all’art. 187-bis qui in esame); nonostante questo, anche il primo motivo

oggetto di contestazione può offrire un aiuto in termini di configurazione

dell’insider di sé come utilizzo di una notizia auto-elaborata,

riconducibile o meno al concetto di informazione privilegiata.

Partendo dall’elemento normativo quale l’art 181 dlgs. n. 58/1998, si

definisce privilegiata qualunque informazione di carattere preciso e per

precisa si intende quell’informazione che “si riferisce ad un complesso di

circostanza esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà

ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente

prevedere che si verificherà” e dotata di quel carattere di price

44

Sn. n. 1804 del 29.10.2013, sez. III Civile Corte d’Appello di Bologna.

45

Sn. n. 5939 del 22.11.2012.

sensitivity, nel caso di specie non contestato. Anche l’art 1 n.1 della

direttiva 2003/6/CE, da cui la normativa interna ha avuto origine, offre

una definizione del carattere della “precisione” in termini di alternatività

tra l’accaduto ed il prevedibile, così includendo la notizia/decisione. La

sentenza in esame ribadisce il bene che la normativa, sia interna che

comunitaria, si offrono di tutelare ovvero l’integrità dei mercati