3.8 L ’insider di se stesso o insider of itself
3.8.6 La misappropriation theory
L’analisi della misappropriation theory si rivela necessaria, poiché se
dovesse rivelarsi tesi fondata per il diritto anglosassone, ne deriverebbe
una automatica esclusione dell’illiceità della condotta da insider of itself.
246
RIDER- ALEXANDER- LINKLATER, Market Abuse and Insider Dealing,
London, 2002, 15.
247
RIDER- ALEXANDER- LINKLATER, Market Abuse and Insider Dealing,
London, 2002, 16.
Per misappropriation theory si intende quella tesi secondo cui sarebbero
le modalità di appropriazione a rendere illecita la condotta da insider
dealing.
Affermare che sia la appropriazione indebita dell’informazione a rendere
riprovevole l’insider dealing ha una serie di importanti implicazioni. In
primis, ne deriva che non tutte le condotte da insider dealing siano
illecite: il modo attraverso cui si acquisisce l’informazione è l’unico
criterio distintivo. Il compiere operazioni sulla base di informazioni
ottenute in virtù di un’attenta osservazione ed analisi, od un assidua
ricerca, deve essere tenuto distinto dall’acquisizione attraverso una
violazione dell’obbligo di riservatezza o attraverso il furto di
informazioni.
Il tipo di relazione intercorrente tra colui che compie l’operazione, la sua
fonte informativa e l’oggetto dell’informazione stessa è essenziale a
determinare l’immoralità o meno di alcune condotte da insider dealing.
Se l’acquisizione è avvenuta incidentalmente o accidentalmente,
l’operazione conclusa potrebbe mancare della riprovevolezza necessaria
alla sua punibilità.
Esemplificando, un professore di matematica è consapevole del fatto che
il suo miglior dottorando, dalle capacità sorprendenti, sta per essere
assunto da una società che si occupa di informatica. Il professore è
quindi in possesso di una informazione riservata price- sensitive in
ragione della professione che svolge e se dovesse comprare titoli della
società interessata, si renderebbe colpevole di insider dealing, sebbene
nel suo comportamento non ci sarebbe nulla di riprovevole. Il professore
non si è indebitamente appropriato dell’informazione: non ha rapporti
fiduciari con la società, non ha rubato allo studente alcuna informazione,
egli è semplicemente nella posizione di apprendere ed apprezzare
l’importanza di una informazione che potrebbe fornirgli un vantaggio su
operazioni finanziarie.
Allo stesso modo, l’insider dealing concluso con il beneplacito, oltre che
la piena consapevolezza, dei soci non è immorale, in quanto i soci hanno
deciso di rinunciare al proprio beneficio informativo per affidarlo ai
propri dirigenti, hanno compiuto un atto dispositivo della loro proprietà.
Potrebbe essere considerata una decisione folle che può dar vita ad un
potenziale conflitto di interesse: gli amministratori, sapendo di poter
trarre profitto dalle operazioni basate su informazioni relative ad eventi
spiacevoli accaduti alla loro società, potrebbero essere meno incentivati a
prevenirli.
Si può però confidare sul principio secondo cui i fini della società sono
quelli determinati dai suoi membri, per cui accettando che gli insider
societari compiano operazioni sul mercato per proprio conto utilizzando
inside information, i soci rideterminano i loro doveri di rappresentanza
relativi alle operazioni da compiere.
Gli insider, avendo ricevuto in questo caso espressa autorizzazione
all’utilizzo delle informazioni riservate, non si rendono autori di un
abuso di informazioni né di una appropriazione, di conseguenza,
l’insider dealing societario a cui i soci prestino consenso non dovrebbe
costituire condotta illecita.
248La misappropriation theory, di provenienza statunitense, non può però
considerarsi tesi attendibile negli Stati Membri dell’Unione Europea, in
quanto il bene giuridico tutelato dalla disciplina anti-insider, soprattutto
a seguito degli interventi comunitari in materia, è da rinvenirsi nella
trasparenza e nel corretto funzionamento dei mercati, da perseguire
248
E. Sternberg, Insider Trading, Reprinted from Just Business: Business Ethics in
Action, Oxford:Oxford University Press, 2000.
attraverso la parità informativa degli investitori, al fine di conservare la
fiducia di questi nel mercato finanziario. Al contrario la
misappropriation theory poggia sul rapporto di fiducia intercorrente tra il
singolo insider, la sua fonte informativa e l’oggetto dell’informazione
acquisita.
Anche volendo ammettere la validità della tesi, questa sarebbe un
ostacolo insuperabile alla ipotizzabilità dell’insider of itself.
Alla condotta di chiunque sfrutti una propria decisione per trarre un
vantaggio economico dall’operazione finanziaria in atto, manca del tutto
quella rimproverabilità che secondo la misappropriation theory risiede
nell’acquisizione abusiva; nel caso di notizia auto- elaborata sarebbe
impossibile parlare di appropriazione, essendovi una perfetta
sovrapponibilità tra la fonte e l’utilizzatore dell’informazione, non
potendosi configurare una ipotesi di furto del proprio.
Un’altra interpretazione
249della misappropriation theory ritiene che
risiederebbe nella destinazione dell’informazione privilegiata ad un altro
fine rispetto a quello per la quale viene elaborata la rimproverabilità
della condotta da insider dealing.
Si tratterebbe di una sorta di condotta distrattiva, per cui non rileverebbe
l’utilizzo dell’informazione, ma il solo averla destinata ad un fine
differente. In questa ipotesi anche l’insider of itself possiederebbe quel
connotato di riprovevolezza, considerandosi reato il solo mutamento di
destinazione dell’informazione.
249
RIDER- ALEXANDER- LINKLATER, Market Abuse and Insider Dealing,
London, 2002, 15.
3.9. Casi giurisprudenziali
Trattandosi di un ordinamento di common law un tassello fondamentale
da aggiungere al suo studio è rappresentato dall’analisi dei precedenti
giurisprudenziali.
Come è noto, i giudici inglesi hanno esercitato una indiscutibile
egemonia nella formulazione del diritto; la dottrina del precedente
vincolante (c.d. stare decisis) nasce proprio nei paesi anglosassoni
intorno al ‘600.
Nei paesi di common law vi è un diritto di fonte giurisprudenziale, di
conseguenza viene meno la figura esterna del legislatore, mentre assume
un ruolo centrale il giudice, che diventa esso stesso fonte di diritto con le
proprie decisioni. Nel common law non si hanno norme generali e
astratte da applicare ai casi concreti, ma sentenze giudiziali che
diventano vincolanti, nate sul caso concreto.
Oggi, in realtà, la divergenza fra il sistema di common law e quello di
civil law non è più così netta, in quanto nel common law si sta facendo
strada un diritto di fonte statutaria (statutory law), mentre nel civil law
assume sempre più importanza il precedente. All'interno dello stesso
common law la rigidità della vincolatività non è più così rigorosa come
alle origini. Resta comunque chiave il ruolo dei precedenti, soprattutto in
relazione ad aspetti talmente legati al caso di specie da non poter essere
regolati univocamente attraverso la legge.
Si analizzano i casi chiave relativi ad i principali profili trattati.
Sulla necessaria previsione di sanzioni amministrative per i casi di
insider dealing di minore gravità e di più difficile dimostrabilità si
analizza due casi.
Nel caso R v Holyoak, Hill and Morl
250, impiegati in una società di
consulenza per offerenti in ipotesi di acquisizione di società venivano
assolti per l’impossibilità di provare la consapevolezza di aver utilizzato
informazioni di carattere privilegiato. Infatti i tre impiegati avevano
acquistato titoli della società target sette minuti prima che il contratto di
acquisizione relativo a questa società fosse reso pubblico; l’aver venduto
i titoli acquistati il giorno dopo garantì loro un profitto del valore di £
13,000. Questi dichiararono di aver ritenuto erroneamente che
l’informazione fosse già al momento degli acquisti di dominio pubblico e
nonostante l’evidente colpevolezza, fu impossibile provare, secondo il
regime penale della prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole
dubbio, la falsità della dichiarazione difensiva.
Nel caso Lord Advocate v Mackie
251, Mr Mackie, un analista finanziario,
dopo un breve incontro con il rappresentante di una società, consigliò i
suoi clienti sulla base di un’informazione privilegiata e fu per questo
condannato per aver consigliato od indotto terzi a compiere operazioni
finanziarie in violazione della legge anti-insider della 1985. La sentenza
fu appellata e si risolse con un’assoluzione dovuta all’impossibilità di
provare oltre ogni ragionevole dubbio il contenuto delle informazioni
acquisite durante il colloquio con il responsabile della società,
nonostante la testimonianza di quest’ultimo.
Sul necessario mantenimento del regime penale, oltre a quello
amministrativo introdotto dal Financial Services and Markets Act 2000,
250
R v Holyoak, Hill and Morl. Unreported case, but for explanation see MARGARET
COLE, Insider Dealing in the City. Speech by Margaret Cole, Director of Enforcment,
FSA London School of Economics, 17 March 2007.
251
Lord Advocate v Mackie, High Court of Justiciary, Edinburgh, March 1993. The
case was decided under the Companies Securities (Insider Dealing) Act 1985, but it
clearly supports the argument that it is difficult to prove beyond a reasonable doubt
the elements of insider dealing offence.
per i casi più gravi di insider dealing si studia il caso R v. Asif Nazir Butt.
Nel Dicembre 2004, Asif Nazir Butt
252fu condannato per associazione a
delinquere volta alla commissione di insider dealing, in violazione dell’
art. 52 (1) del Criminal Justice Act 1993. Gli fu comminata una pena pari
a cinque anni di detenzione oltre alla confisca della somma di £ 348,325
e la condanna a pagare £ 60,000 di spese processuali, lo stesso per gli
altri quattro complici. In breve, il condannato lavorava per la Credit
Suisse First Boston, banca di investimenti, in una posizione di fiducia
tale da includere tra le sue responsabilità quella di assicurare la
segretezza delle operazioni interne alla banca. La sua posizione gli
garantiva accesso privilegiato ad informazioni riservate price sensitive,
relative allo stato ed alle operazioni delle società cui la banca faceva
consulenza. Nonostante che fosse parte del suo lavoro non comunicare le
informazioni privilegiate acquisite, e che quindi avesse la
consapevolezza dell’importanza e della riservatezza delle informazioni
acquisite, Asif Nazir Butt, con la complicità di altri quattro così da non
far risultare il proprio nome, le utilizzava per grosse operazioni sul
mercato traendone profitto.
Proprio per casi come il precedente il Regno Unito ha ritenuto di dover
conservare il regime penale dell’insider dealing, solo affiancandovi
quello civile e riformandolo sulle linea della più recente normativa
europea, così causando inutile sovrapposizione di norme, fonte di
estrema confusione.
253252
R v. Asif Nazir Butt 2006 WL 421849 (CA (Crim Div)), [2006] 2 Cr. App. R. (S.)
44, [2006] EWCA Crim 137.
253
FSA, Consultation Paper No. 59, July 2000. Market Abuse: A Draft Code of
Market Conduct. paragraph 6.18.
Il leading case sul reato di insider dealing oggi è il caso R v McQuoid
254.
All’avvocato Christopher McQuoid, consulente generale presso la TTP
Communications, nel maggio 2006 fu rivelato confidenzialmente che la
Motorola stava pianificando un’offerta d’acquisto alla TTP; egli riferì
l’informazione al suocero, James Melbourne, che due giorni prima della
pubblicazione dell’operazione, acquistò quote della TTP
Communications per 13 Pence ciascuna. Il prezzo dell’operazione
d’acquisto fu di 45 Pence per quota, ed il profitto che il sig. Melbourne
ricavò dalla vendita delle quote appena acquistate fu di circa 50,000
Pound. Tre mesi più tardi, Melbourne consegnò metà del guadagno a
McQuoid. Le operazioni concluse da Melbourne furono segnalate come
sospette alla Financial Services Authority, i due furono condannati per il
reato di insider dealing, secondo la disciplina del Criminal Justice Act
1993. Al di là dei fatti, ciò che rivela la sentenza, attraverso una
inequivoca elencazione, sono i fattori da prendere in considerazione per
un’ipotetica condanna da reato di insider dealing. Tra questi: la natura
dell’impiego dell’autore della condotta, le circostanze in cui il soggetto
ha acquisito l’informazione e l’utilizzo che ne ha fatto, la temerarietà del
comportamento, il grado di pianificazione, il tempo della condotta ed il
numero di persone coinvolte, la presenza o meno di correi ed il grado di
colpevolezza di ognuno, il beneficio finanziario potenzialmente
ricavabile e quello concretamente ottenuto, il danno sui singoli
investitori e l’impatto sulla fiducia degli investitori nella integrità del
mercato finanziario e per finire l’età ed un’eventuale ammissione di
colpa; tutti indicati nel provvedimento di rigetto della richiesta di
appello.
Sulla competenza della Financial Services Authority, poi Financial
Conduct Authority, a decidere sui casi di reato da insider dealing viene in
soccorso il caso Chaligne and others v Financial Services Authority, che,
sebbene non riguardi un’ipotesi di insider dealing, nell’elencare le
materie di competenza dell’Autorità, richiama, tra le altre, la disciplina
contenuta nella Parte V del Criminal Justice Act 1993.
In merito alla definizione di secondary insider, si riporta il caso di una
banca d’affari con il ruolo di consulente finanziario di una emittente;
l’accusato, che all’epoca dei fatti stava pianificando l’acquisto di una
quota di maggioranza dell’emittente, aveva contattato la stessa banca;
sfortunatamente l’emittente accettò un’altra offerta ricevuta ed un
impiegato della banca informò della chiusura dell’accordo l’accusato,
quando ancora l’informazione era di carattere riservato. Questi compì
delle operazioni sui titoli della società emittente ricavandone un profitto.
Fu accusato di insider dealing e processato in qualità di insider
secondario o tippee, poiché aveva agito sulla base di un’informazione
riservata che aveva acquisito da un soggetto legato alla società
interessata.
255Nel caso Arif Mohammed v. Financial Services Authority, il Financial
Services and Markets Tribunal affermava che un’informazione è precisa
anche se non vi è certezza ma solo una fondata possibilità che l’evento
oggetto dell’informazione si verifichi. Il sig. Arif Mohammed era un ex
PricewaterhouseCooper (PwC) audit manager. Delta plc era un cliente
audit della PwCn. Il sig. Arif, come membro dell’audit, acquisì
informazione riservate sulla Delta, che avevano ad oggetto l’intenzione
della società di vendere l’electrical division. Appena dopo aver acquisito
255
Attorney-General's Reference (No. 1 of 1988), [1989] 2 W.L.R. 195. The case was
under sections 1(4)(a), 1(3) and 9(b) of the Company Securities (Insider Dealing) Act
1985. (Repealed).
l’informazione, ben consapevole del suo carattere privilegiato, il sig.
Arif acquistava azioni della Delta per poi rivenderle, dopo l’annuncio
ufficiale da parte della società, e ricavarne un lauto profitto. La Financial
Services Authority lo dichiarò colpevole per aver violato l’art 118 del
Financial Services and Markets Act 2000 ed il sig. Arif fece appello al
Financial Services and Markets Tribunal negando il carattere di
precisione e specificità dell’informazione, adducendo che, sebbene a
conoscenza della possibilità che la vendita avvenisse, non poteva sapere
con quanta probabilità si sarebbe realizzata fino all’effettivo verificarsi.
In più sostenne che termini, condizioni, prezzo, profitto della vendita
fossero elementi rilevanti e determinanti al fine di stabilire la
vantaggiosità o meno dell’operazione per la Delta, così da tradursi in un
aumento del valore dei titoli.
256A ciò il Tribunale replicava sostenendo
che Mr Arif fosse ben consapevole, al momento dell’acquisto delle
azioni della Delta, del fatto che il processo di vendita fosse in atto,
nonostante che non ne conoscesse i dettagli, e che ciò bastasse a definire
l’informazione specifica e precisa. Infatti l’accusato era a conoscenza di
qualcosa che gli altri investitori avrebbero potuto solo immaginare.
257In base a quanto visto, si può concludere che il carattere della specificità
e della precisione servano sopratutto ad escludere pettegolezzi e notizie
infondate dal raggio di azione della disciplina sull’insider dealing, non
rientrando queste nella definizione di inside information.
Nel caso FSA v. Morgan Grenfell, l’ultimo parere emesso dalla Financial
Services Authority impose una sanzione economica alla Morgan
Grenfell and Co Ltd, per aver venduto, attraverso i suoi operatori, titoli
256
Financial Services and Markets Tribunal, Arif Mohammed and the FSA, March
2005. p.16.
257
Financial Services and Markets Tribunal, Arif Mohammed and the FSA, March
2005. p.16.
che un cliente avrebbe acquistato lo stesso giorno, qualche ora più tardi,
operazione di cui la società era a conoscenza in qualità di intermediaria.
La società di intermediazione finanziaria non aveva ottemperato
all’obbligo di proteggere le informazioni confidenziali di un cliente ed a
gestire il conflitto di interesse. La Financial Services Authority trovò la
condotta della Morgan Grenfell in violazione dei principi economici n.6
(Customer’s Interests) e 8 (Conflct of Interest) della Financial Services
Authority stessa. Bisogna sottolineare che questo caso fu deciso in base
alla formulazione originaria dell’art. 118 del Financial Services and
Markets Act 2000. Morgan Grenfell aveva utilizzato informazioni non
nella generale disponibilità, ma non fu accusato di abuso di mercato.
Tuttavia, questo quadro sembra essere mutato a seguito dell’adozione
della Market Abuse Directive. La definizione speciale di inside
information, diretta a proibire il front-running, ha un forte impatto sulla
disciplina degli abusi di mercato. L’operazione conclusa da un broker
basata su di una informazione not generally available sulle operazioni di
un suo cliente, condotta simile a quella del caso in analisi, è soggetta
oggi alla disciplina anti-insider dealing.
258Per il caso di disclosure di informazioni importanti oggetto di ricerche
finanziarie, si studia il caso Casoni.
259Di questa tipologia di
informazioni si presume il carattere della materialità e price sensitivity,
tuttavia in alcuni ordinamenti questa non è considerata inside
information, soprattutto perché si tratta di una informazione generata
all’esterno della società emittente, da un ricercatore o analista
258
ANDREW HENDERSON ‘Financial Services Authority v. Morgan Grenfell in the
Light of the Market Abuse Directive’ (2004) 19 Journal of International Banking Law
and Regulation 310. p.312.
259
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY, Final Notice, Roberto Chiarion Casoni,
20 March 2007.
finanziario. Si ritiene irrazionale nell’ordinamento inglese la possibilità
di considerare una persona come insider di sé, dei suoi pensieri; la legge
non può regolare il rapporto di un individuo con i suoi pensieri. La
questione appena enunciata è stata risolta nel caso in esame attraverso il
ricorso all’art. 6(5) della Market Abuse Directive
260come adottato dalla
normativa interna.
Il sig. Casoni,un analista finanziario impegnato in una ricerca per la
Citigroup’s Global Equity Research (Citigroup) a Londra, capo di un
team specializzato nel leasing in Italia, con copertura sulla Banca
Italease (BI), il 9 gennaio 2006 chiedeva l’approvazione della sua ricerca
sulla BI, pianificandone la pubblicazione per il 20 gennaio dello stesso
anno. Tra la richiesta di approvazione e la data della prevista
pianificazione, il Casoni compiva una disclosure selettiva dei dettagli
della sua ricerca ad alcuni clienti della società; tra questi le modalità di
valutazione ed il prezzo target, fino ad arrivare alla comunicazione della
data di pubblicazione. La Citigroup pubblicava la ricerca alle h 17.40 del
23 gennaio 2006 raccomandando acquisti al prezzo consigliato di 39
Euro per quota; il prezzo delle quote della Banca Italease era a quel
tempo pari a 25,70 Euro.
L’autorità competente, nel 2006 ancora la Financial Services Authority,
impose una sanzione economica al sig. Casoni per non aver osservato gli
standard richiesti nel rivestire il suo ruolo di Approved Person. La sua
condotta ammontava ad una violazione del Principio 3 dello Statement of
260
Member states shall ensure that there is appropriate regulation in place to ensue
that persons who produce or disseminate research concerning financial instrument or
issuers of financial instruments and persons who produce or disseminate other
information recommending or suggesting investment strategy, intended for
distribution channels or for the public, take reasonable care to ensure that such
information is fairly presented and disclose their interests or indicate conflicts of
interest concerning the financial instrument to which that information relates. Details
of such regulation shall be notified to the Commission.
Principles for Approved Persons della Financial Services Authority che
stabiliva che “un approved person deve osservare specifici standard di
condotta nel portare a termine la sua funzione”. Lo Statement of
Principles è stato emanato secondo le indicazione contenute nell’art. 64
del Financial Services and Markets Act 2000
261. Per approved person si
intende quel soggetto a cui la Financial Services Authority ha concesso
la propria approvazione, in base all’art. 59 Financial Services and
Markets Act 2000
262, per la prestazione di attività soggetta a controllo.
Margaret Cole, all’epoca dei fatti presidente della Financial Services
Authority, sottolineò che il sig. Casoni non aveva rispettato gli standard
propri delle condotte di mercato comunicando deliberatamente il
contenuto della sua valutazione, il prezzo consigliato e quello stabilito a
soggetti terzi esterni alla società prima della pubblicazione del suo
studio. Con questa condotta aveva consentito ai soggetti riceventi
l’informazione la conoscenza anticipata rispetto al resto del mercato dei
risultati e degli effetti della ricerca.
263Dall’analisi di questo caso emerge la riconducibilità dello scalping al
Nel documento
L’insider trading e l’insider di se stesso nell’ordinamento del Regno Unito (Tesi di laurea)
(pagine 161-200)