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Una caratteristica dell’inside information che richiede una più

approfondita analisi è la sua riservatezza ed il rapporto delle norme

anti-insider con il duty of disclosure.

177

La funzione del sistema di disclosure consiste proprio nella diffusione di

informazioni non ancora pubbliche. Per questa ragione si può affermare

che il discrimine tra informazioni pubbliche ed informazioni riservate

consiste nel verificarsi o meno della disclosure, intesa come

comunicazione al pubblico. Considerando che oggetto della disciplina

dell’insider dealing sono le sole informazioni riservate, la stretta

dipendenza tra insider dealing e regole sul duty of disclosure è di

immediata deduzione.

Nei mercati finanziari ormai le due discipline sono state armonizzate nel

senso dell’inutile ricorso alla normativa sull’insider dealing nel caso di

informazioni già rese pubbliche, in osservanza del duty of disclosure.

177

Nelle nostra letteratura si veda A. F. TRIPODI, Informazioni privilegiate e statuto

penale del mercato finanziario, CEDAM, 2012, pagg. 336 e ss.; E. PEDERZINI, Art.

114 t.u.f., in La disciplina, 979; S. GILOTTA, Art. 114 t.u.f., in Commentario T.U.F.,

a cura di F. VELLA, 1154; e, sotto la vigenza della precedente disciplina R. COSTI-

L.ENRIQUES, Il mercato mobiliare, 196.

Sembra sussistere una sostanziale differenza tra informazioni di pubblico

dominio ed informazioni nella disponibilità di azionisti ed investitori. Al

fine di informare il mercato, si ritiene sia più efficace comunicare

l’informazione attraverso la pagina dedicata alla borsa valori piuttosto

che su di un quotidiano locale. Questa esigenza pratica è riconosciuta

negli ordinamenti all’avanguardia, che sempre di più chiedono alle

società emittenti di rispettare una procedura specifica per la disclosure

delle informazioni (ad esempio attraverso agenzie specializzate o la

borsa stessa).

Tuttavia, esistono ancora ordinamenti che richiedono solo che la

pubblicazione della notizia riservata avvenga, senza pretendere ulteriori

adempimenti. Proprio in queste realtà giuridiche potrebbe risultare

difficile capire se la comunicazione abbia reso o meno l’informazione

disponibile per tutti gli investitori e se, di conseguenza, la si possa

considerare pubblica.

La difficoltà nasce dall’idea che rivelare una notizia ad un’agenzia di

stampa non specializzata in finanza possa rivelarsi non efficace alla

diffusione dell’informazione nel mondo degli investitori. Perciò, vi è uno

scarto temporale necessario tra la diffusione dell’informazione e

l’assorbimento di questa da parte del mercato azionario, ma questo può

essere ridotto notevolmente indirizzando le informazioni a mezzi di

comunicazione specialistici o direttamente allo Stock Exchange.

Nonostante ciò, la probabilità che investitori che siano venuti prima di

altri a conoscenza dell’informazione possano trarne vantaggio resta alta,

non basta ad arginarla il rispetto delle formalità di disclosure imposte.

Gli insider potrebbero compiere operazioni borsistiche sulla base di

informazioni sì diffuse, ma non ancora assorbite dal mercato finanziario,

ricavandone un profitto oppure scongiurando una perdita. La disciplina

cui l’insider può compiere operazioni sui titoli interessati

dall’informazione dopo la sua diffusione. In assenza di una tale

indicazione, una serie di tentativi interpretativi hanno riguardato le

espressioni not public e not generally available.

Ancora il Financial Services and Markets Act 2000 ed il Criminal

Justice Act 1993 offrono due diverse definizioni di inside information,

quest’ultimo definendola come quella informazione non ancora resa

pubblica ed il Financial Services and Markets Act 2000 come “non nella

generale disponibilità”.

Quest’ultima espressione è utilizzata per enfatizzare la predominanza del

fattore disponibilità, in relazione agli investitori, rispetto alla conoscenza

generalizzata dell’informazione.

178

Se le due espressioni, not public e not

generally available, siano equivalenti o no è ancora questione irrisolta.

Questa apparente confusione è il risultato della convivenza di due

diverse definizioni di informazione privilegiata contenute in due diverse

leggi. Tuttavia, confrontando queste due definizioni si può concludere

per la sostanziale equivalenza delle espressioni adottate.

Nel progetto di legge del Criminal Justice Act 1993, il governo inglese

dichiarava di voler affidare alle corti l’interpretazione dell’espressione

has not been made public. Tuttavia, a seguito di forti pressioni esterne,

venivano introdotte delle linee-guida non esaustive su ciò che si potesse

intendere per “resa pubblica”.

179

L’art. 58 c. 2 del Criminal Justice Act 1993 oggi indica quattro

circostanze in cui una informazione può sicuramente dirsi pubblicata.

180

178

BARRY RIDER, KERN ALEXANDER AND LISA LINKLATER Market Abuse

and Insider Dealing (London: Butterworths, 2002). p.85.

179

House of Commons Standing Committee B, Fifth Sitting, 10 June 1993, cols 182.

180

(1) For the purposes of section 56, “made public”, in relation to information, shall

be construed in accordance with the following provisions of this section; but those

La definizione di informazione privilegiata contenuta nel Financial

Services and Markets Act 2000 è una duplicazione dell’art. 1 c. 1 della

Market Abuse Directive, con una differenza irrilevante. Mentre nella

Direttiva citata, l’informazione privilegiata è detta non-public, il

Financial Services and Markets Act 2000 utilizza la formula not

generally available. Questa legge non presenta al suo interno alcuna

definizione della espressione utilizzata, è il Code of Market Conduct

181

a

fornirne una.

182

Osservando le due definizioni è evidente che

provisions are not exhaustive as to the meaning of that expression.

(2) Information is made public if-

(a) it is published in accordance with the rules of a regulated market for the purpose of

informing investors and their professional advisers;

(b) it is contained in records which by virtue of any enactment are open to inspection

by the public; (c) it can be readily acquired by those likely to deal in any securities-

(i) to which the information relates, or

(ii) of an issuer to which the information relates; or (d) it is derived from information

which has been made public.

(3) Information may be treated as made public even though-

(a) it can be acquired only by persons exercising diligence or expertise;

(b) it is communicated to a section of the public and not to the public at large; (c) it

can be acquired only by observation;

(d) it is communicated only on payment of a fee; or

(e) it is published only outside the United Kingdom.

181

L’art 119 del Financial Services and Markets Act 2000 ha affidato alla Financial

Services Authority il potere di adottare il Code of Market Conduct: “(1) The Authority

must prepare and issue a code containing such provisions as the Authority considers

will give appropriate guidance to those determining whether or not behaviour amounts

to market abuse…”. Riformato dall’autorità che ha sostituito nell’aprile 2013 la

Financial Services Authority, ovvero la Financial Conduct Authority.

182

Code of Market Conduct, 1.2.12.

“In the opinion of the FSA, the following factors are to be taken into account in

determining whether or not information is generally available, and are indications that

it is (and therefore not inside information):

(1) whether the information has been disclosed to a prescribed market through a

regulatory information service or RIS or otherwise in accordance with the rules of that

market;

(2) whether the information is contained in records which are open to inspection by

the public;

(3) whether the information is otherwise generally available, including through the

Internet, or some other publication (including if it is only available on payment of a

fee) or is derived from information which has been made public;

l’interpretazione di generally available fornita dal Code of Market

Conduct contiene molte delle linee- guida dell’art. 58 del Criminal

Justice Act 1993, che, a sua volta, definisce l’espressione made public

nell’ambito del reato di insider dealing.

In sintesi, vi è una situazione specifica in cui l’informazione è da

considerare pubblica o nella generale disponibilità: quando

l’informazione è diffusa nel rispetto delle regole del mercato

regolamentato.

Il profilo problematico dello scarto temporale tra la pubblicazione

dell’informazione ed il suo assorbimento da parte del mercato azionario

non risulta però superato da queste interpretazione. In base al Criminal

Justice Act 1993 ed al Financial Services and Markets Act 2000

l’informazione diventa di pubblico dominio nel momento della sua

diffusione; ma non vi è alcun particolare requisito secondo cui

(4) whether the information can be obtained by observation by members of the public

without infringing rights or obligations of privacy, property or confidentiality; and

(5) the extent to which the information can be obtained by analysing or developing

other information which is generally available.”

Come riformato:

n the opinion of the FCA, the following factors are to be taken into account in

determining whether or not information is generally available, and are indications that

it is (and therefore not inside information):

(1) whether the information has been disclosed to a prescribed market or a prescribed

auction platform1 through a regulatory information service or RIS or otherwise in

accordance with the rules of that market;

(2) whether the information is contained in records which are open to inspection by

the public;

(3) whether the information is otherwise generally available, including through the

Internet, or some other publication (including if it is only available on payment of a

fee), or is derived from information which has been made public;

(4) whether the information can be obtained by observation by members of the public

without infringing rights or obligations of privacy, property or confidentiality; and

(5) the extent to which the information can be obtained by analysing or developing

other information which is generally available.

l'informazione debba essere stata assorbita dagli investitori o si debba

rispecchiare nel valore attuale dei titoli.

183

Qualcuno sostiene che la possibilità che un insider compia operazioni sui

titoli in base ad una informazioni pubblica ma non ancora assorbita dal

mercato finanziario, rappresenti una violazione dello spirito, se non della

lettera della legge.

184

Gli studiosi vedono questa possibilità come un modo da parte

dell’insider di evitare la responsabilità da insider dealing.

Tuttavia, una visione più razionale porta a ritenere che il non richiedere

come requisito l'assorbimento dell'informazione da parte del mercato

finanziario possa avere un vantaggio in termini di chiarezza. Sarebbe

infatti arduo, se non impossibile, stabilire l'esatto momento in cui questo

assorbimento si sia verificato così da permettere agli insider di compiere

lecitamente operazioni sul mercato.

185

Il mercato potrebbe persino non

assorbire mai completamente l'informazione in considerazione del fatto

che i prezzi dei titoli dipendono da una serie di variabili. Quest'idea è

supportata da un avvocato di grande fama

186

che aggiunge: se

considerassimo privilegiata una informazione anche dopo la sua

comunicazione ma prima che l'assorbimento da parte del mercato sia

avvenuto, allora chiunque in quel frangente avesse letto l’informazione

potrebbe essere visto come un insider e gli si potrebbe imporre il divieto

di compiere operazioni sul mercato.

183

KEITH WOTHERSPOON ‘Insider Dealing: The New Law: Part V of the Criminal

Justice Act 1993’ (1994) 57 The Modern Law Review 419. p.424.

184

“represents a contravention of the spirit, if not the letter of the law” in MATTHEW

WHITE ‘The Implications For Securities Regulation Of New Insider Dealing

Provisions In The Criminal Justice Act’ (1995) 16 Company Lawyer 163. p.165.

185

B. RIDER AND M. ASHE Insider Crime: The New Law (Bristol: Jordans, 1993).

p.34.

186

ALISTAIR ALCOCK ‘Inside Information’ in BARRY RIDER AND MICHAEL

ASHE (eds.) The Fiduciary, the Insider and the Conflict: a Compendium of Essays

(Dublin: Brehon Sweet & Maxwell, 1995). p.87.

Questo porterebbe a risultati contrari alle normali prassi di mercato, per

cui gli investitori attendono la disclosure e scelgono i propri investimenti

non appena apprendono le informazioni necessarie. Ogni investitore

dovrebbe avere il diritto di utilizzare le informazioni una volta diffuse.

Per questa ragione sembra inappropriato pretendere che l’investitore non

utilizzi le informazioni acquisite prima il mercato le assorba e che i

prezzi dei titoli interessati ne siano influenzati.

L’art. 58 del Criminal Justice Act 1993, così come il Code of Market

Conduct, indica tre circostanze secondarie in cui l’informazione si possa

considerare made public o generally available. Le informazioni

contenute in registri che, per qualsiasi ragione, sono aperti alla

consultazione pubblica sono da ritenersi made public o generally

available. Il fine di questi registri è proprio rendere pubbliche le

informazioni contenute al loro interno e garantirne il diritto di accesso al

pubblico. Alcuni esempi: informazioni contenute nel Registro delle

Imprese, informazioni relative alla concessione di un brevetto pubblicata

nel Registro dei Brevetti ed informazioni pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale.

187

Secondo l’art. 58 del Criminal Justice Act 1993, l’informazione

acquisibile grazie alla lettura di questi registri da parte di chi con grandi

probabilità opererà sul mercato, è da considerarsi pubblica.

Quando un’informazione è disponibile alla letture da parte delle figure

professionali del mercato, è probabile che questa sia già stata utilizzata e

che si sia riflessa sul valore dei titoli interessati. Si ritiene che questa

“difesa” sia a servizio dei professionisti del mercato finanziario, come gli

intermediari inclini alle operazioni. D’altra parte, non è immaginabile

che un amministratore possa difendersi da un’accusa di insider dealing

affermando che l’informazione fosse disponibile.

188

Secondo il Code of Market Conduct, per il Financial Services and

Markets Act 2000 un’informazione può dirsi generally available se è

disponibile attraverso il web o qualunque altra forma di pubblicazione.

Un’altra circostanza accomuna il Criminal Justice Act 1993 ed il

Financial Services and Markets Act 2000: il caso dell’informazione che

derivi da un’altra informazione già resa pubblica. All’apparenza si

potrebbe parlare di espressione tautologica, ma non si può ignorare che

l’analisi di un’informazione pubblica, svolta da un esperto di mercati

finanziari con una conoscenza specialistica, possa risultare in conclusioni

non pubbliche. Considerando le informazioni derivate come

informazioni public o generally available, si tenta di tutelare gli analisti

finanziari, visto che le informazioni derivate, nel senso già espresso,

costituiscono parte del loro lavoro.

189

Il merito dell’analista risiede nella

capacità di consigliare intermediari e clienti in base alle sue valutazioni

sul mercato ed alla prevedibilità di alcuni eventi. Perciò, proteggere gli

analisti finanziari che operano deduzioni a partire da informazioni

pubbliche, significa favorire il mercato finanziario. Considerare i risultati

degli studi specialistici come inside information significherebbe

aggiungere inutili barriere all’importante ruolo ricoperto dagli analisti

finanziari.

Il Criminal Justice Act 1993 ha fornito un elenco non esaustivo di

quattro casi in cui un’informazione debba essere considerata pubblica

188

ALISTAIR ALCOCK ‘Inside Information’ in BARRY RIDER AND MICHAEL

ASHE (EDS.) The Fiduciary, the Insider and the Conflict: a Compendium of Essays

(Dublin: Brehon Sweet & Maxwell, 1995). p.87.

189

ALISTAIR ALCOCK ‘Inside Information’ in BARRY RIDER AND MICHAEL

ASHE (EDS.) The Fiduciary, the Insider and the Conflict: a Compendium of Essays

(Dublin: Brehon Sweet & Maxwell, 1995). pp.87-88.

nell’art. 58 c. 3. Questa disposizione ha il fine di fornire linee-guida agli

analisti ed ai professionisti nei casi di incertezza sullo status

dell’informazione, incertezza che scoraggerebbe operazioni e consigli.

L’art. 58 c. 3 rappresenta allo stesso tempo una guida per le corti, perché

decidano in base ai fatti specifici del caso se l’informazione debba essere

considerata come made public.

190

Vi rientra il caso in cui l’informazione

sia stata comunicata ad un solo settore e non al pubblico nel suo

complesso.

Il Ministero ha fornito un esempio di informazione che possa essere colta

anche solo attraverso l’osservazione: la ciminiera di un’industria che

fumi durante la notte è indice del fatto che si sta effettuando il turno

notturno. Questa informazione può essere considerata pubblica.

191

Anche le informazioni pubblicate al di fuori del territorio del Regno

Unito possono essere considerate tali; ancora, se l’informazione fosse

però contenuta in quotidiano di nicchia fuori dal Paese, questa non

potrebbe dirsi pubblica, come al contrario, l’informazione contenuta in

un giornale estero ad ampia distribuzione.

192

In approfondimento del duty of disclosure, la Market Abuse Directive,

richiede a tutte le società emittenti titoli quotati su mercati regolamentati,

che rispettino i minimi standard in termini di disclosure.

Le regole in merito, nel Regno Unito, sono dettate dalla Financial

Conduct Authority

193

, in qualità di successore della Financial Services

Authority, e si impongono a tutte le società emittenti.

190

KEITH WOTHERSPOON ‘Insider Dealing: The New Law: Part V of the Criminal

Justice Act 1993’ (1994) 57 The Modern Law Review 419. p.423.

191

House of Commons Standing Committee B, Fifth Sitting, 10 June 1993, col 184.

192

House of Commons Standing Committee B, Fifth Sitting, 10 June 1993, col 183.

193

Financial Conduct Authority Handbook, Disclosure rules and Transparency Rules,

or DTRs.

Si impone che vengano pubblicate le variazioni intervenute su di una

inside information già resa pubblica; che le informazioni riservate

vengano pubblicate tempestivamente, salvo casi in cui la tempestiva

pubblicazione possa contrastare con gli interessi legittimi della società

emittente; che non si operi una disclosure selettiva nei confronti di terzi,

a meno che questi non possiedano un obbligo di riservatezza nei

confronti della società emittente; che si stilino elenchi contenenti gli

aventi accesso alle informazioni riservate; che gli amministratori della

società dichiarino le operazioni su azioni della emittente o su strumenti

derivati legati a queste.

La regola base, ovvero la disclosure dell’inside information, non è

differente dalle norme generali del mercato finanziario secondo cui

l’informazione che, se resa pubblica, influenzerebbe il prezzo dei titoli

quotati, deve essere notificata tempestivamente.

194

194

Financial Conduct Authority Handbook, Disclosure rules and Transparency Rules,

or DTRs, DTR 2.2.1 e ss.

2.2.1 An issuer must notify a RIS as soon as possible of any inside information which

directly concerns the issuer unless DTR 2.5.1 R applies. [Note: Article 6(1) Market

Abuse Directive]

2.2.2An issuer will be deemed to have complied with DTR 2.2.1 R where, upon the

coming into existence of a set of circumstances or the occurrence of an event, albeit

not yet formalised, the issuer notified a RIS as soon as was possible. [Note: Article

2(2) 2003/124/EC]

2.2.3 Information is inside information if each of the criteria in the definition of inside

information is met.

2.2.4 (1) In determining the likely price significance of the information an issuer

should assess whether the information in question would be likely to be used by a

reasonable investor as part of the basis of his investment decisions and would

therefore be likely to have a significant effect on the price of the issuer's financial

instruments (the reasonable investor test). [Note: Article 1(2) 2003/124/EC]

(2) In determining whether information would be likely to have a significant effect on

the price of financial instruments, an issuer should be mindful that there is no figure

(percentage change or otherwise) that can be set for any issuer when determining what

constitutes a significant effect on the price of the financial instruments as this will

vary from issuer to issuer.

L’eccezione prevista in relazione alla possibilità che una emittente ritardi

la disclosure

195

, è interamente formulata sul concetto di legittimo

(1) to take into account that the significance of the information in question will vary

widely from issuer to issuer, depending on a variety of factors such as the issuer's size,

recent developments and the market sentiment about the issuer and the sector in which

it operates; and

(2) to assume that a reasonable investor will make investment decisions relating to the

relevant financial instrument to maximise his economic self interest.

(…)

2.2.9 (1) Subject to the limited ability to delay release of inside information to the

public provided by DTR 2.5.1 R, an issuer is required to notify, via a RIS, all inside

information in its possession as soon as possible(…).

(2) If an issuer is faced with an unexpected and significant event, a short delay may

be acceptable if it is necessary to clarify the situation. In such situations a holding

announcement should be used where an issuer believes that there is a danger of inside

information leaking before the facts and their impact can be confirmed. The holding

announcement should:

(a) detail as much of the subject matter as possible;

(b) set out the reasons why a fuller announcement cannot be made; and

(c) include an undertaking to announce further details as soon as possible.

(3) If an issuer is unable, or unwilling to make a holding announcement it may be

appropriate for the trading of its financial instruments to be suspended until the issuer

is in a position to make an announcement.

(4) An issuer that is in any doubt as to the timing of announcements required by this