2.1. Le fonti del diritto
2.1.9 Il doppio binario
La scelta di adottare un regime di tutela sia penale che amministrativo,
ha due vantaggi: rendere più efficace la tutela, poiché il doppio binario
serve a differenziare in termini sanzionatori ed anche di ricerca della
prova, garantendo sanzioni meno gravi per casi meno gravi e di non
facile dimostrazione processuale, e garantire la punibilità non solo delle
persone fisiche ma anche giuridiche, grazie all’ausilio di sanzioni
amministrative.
Il 4 marzo 2014 è intervenuta una sentenza di condanna
123, emessa dalla
Seconda Sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nei
confronti dell’Italia per violazione del ne bis in idem in tema di
manipolazione del mercato. Oggetto di contestazione era proprio il
122
Margaret Cole, direttrice dell’enforcement del FSA, ha affermato: ‘Insider dealing
is not a victimless crime and we remain committed to stamping out this type of fraud.’
123
C. eur. dir. uomo, Seconda Sezione, sent. 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia,
ric. n. 18640, 18647, 18668 e 18698/2010.
doppio binario sanzionatorio previsto per gli abusi di mercato. Questa
condanna dispiegherà i suoi effetti nei confronti di tutti gli Stati che
hanno aderito alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, e quindi anche nei confronti del
Regno Unito.
La Corte EDU, nella sentenza intervenuta in merito al caso italiano Fiat-
Ifil, rinviene nel sistema del doppio binario una violazione del diritto ad
un equo processo (art. 6 § 1) oltre che la violazione del principio del ne
bis in idem (art. 4 Protocollo n.7).
Il caso riguarda un comunicato falso rilasciato dalla IFIL il 24 agosto
2005, su richiesta della Consob ex art. 114, comma 5, d.lgs. 58/1998. Il
fatto contestato, coperto dalla disciplina contro gli abusi di mercato, si
incanalava nel doppio binario di giudizio, penale ed amministrativo,
previsto nell’ordinamento italiano per reati di abuso ex artt. 180 e ss. del
t.u.f.
Il procedimento amministrativo si era concluso con una sentenza, ormai
passata in giudicato, che dichiarava avvenuta la violazione dell’art 187
ter del t.u.f., passando per la delibera Consob del 9 febbraio 2007 di
carattere afflittivo, per la riduzione delle sanzioni da parte della Corte di
Appello di Torino il 23 gennaio 2008, fino al rigetto del ricorso in
Cassazione in data 23 giugno 2009.
Il procedimento penale ha visto una assoluzione con sentenza del 21
dicembre 2010 del Tribunale di Torino per insussistenza del fatto,
sentenza annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione il 20 giugno
2012. La Corte d’Appello di Torino, in qualità di giudice di rinvio, il 21
febbraio 2013 ha emesso sentenza di condanna in merito al reato ex art.
185 t.u.f.
La Corte di Strasburgo ha rinvenuto una violazione del diritto ad un equo
processo nel procedimento amministrativo, con carattere penalistico,
svoltosi dinanzi alla Consob, poiché non conforme alle esigenze di
imparzialità ed equità oggettiva sancite dall’art. 6 § 1 Cedu.
124L’assenza
di contraddittorio, di una udienza pubblica e l’affidamento delle indagini
al Presidente dello stesso organo giudicante, sono considerati elementi di
iniquità del giudizio dinanzi alla Consob, nonostante che siano stati
compensati dai due successivi gradi di giudizio.
Ciò che rileva per il tema del doppio binario è soprattutto la rinvenuta
violazione del principio del ne bis in idem, come espresso nell’art 4 del
Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, in qualità di principio generale
del diritto comunitario.
Proprio la riconducibilità del procedimento amministrativo ad un regime
di tipo penale, rende il sistema del doppio binario sostanzialmente
illegittimo - ovviamente nel caso in cui si agisca per via sia penale che
amministrativa in merito ad i medesimi fatti.
In merito a queste considerazioni, passato in giudicato il procedimento
penale- amministrativo sui fatti ex 187 ter t.u.f, pendente il procedimento
penale ex 185 t.u.f. in violazione del ne bis in idem, la Corte EDU ha
chiesto allo Stato italiano di chiudere nel più breve tempo possibile il
processo pendente.
Dopo l’intervento della Corte EDU, perché si abbia violazione del
principio ex art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, è
124
Si è ritenuto infatti che la natura della violazione contestata ed il grado di severità
dell’apparato sanzionatorio siano tali da far rientrare l’infrazione nella matière pénale.
Manes, Art. 7 Cedu, § 1, in Bartole- De Sena- Zagrebelsky, Commentario breve alla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2012, 259 ss.
necessario che per gli stessi fatti intervengano due regimi sanzionatori
riconducibili entrambi ad uno schema penalistico.
Come l’Italia, anche il Regno Unito in tema di abusi di mercato prevede
un doppio binario sanzionatorio, per questa ragione, ci si attende anche
da parte dei giudici inglesi un’interpretazione del doppio binario
conforme alla Convenzione, così da evitare che per gli stessi fatti e
contro gli stessi soggetti intervengano due procedimenti ‘accusatori’, in
violazione del ne bis in idem.
125125
A. F. TRIPODI, Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L’Italia condannata per
violazione del ne bis in idem in tema di manipolazione del mercato,
http://www.penalecontemporaneo.it/ ultimo accesso il 27/05/2014, commento a cura
di Andrea Francesco Tripodi, 2014.
CAPITOLO III
DALL’INSIDER DEALING ALL’INSIDER OF ITSELF NEL
REGNO UNITO
PREMESSA
Dopo un’attenta analisi della disciplina contro l’insider dealing nel
Regno Unito nel suo complesso, fondamentale è lo studio della
terminologia utilizzata nelle singole fonti e della sua interpretazione.
Nel documento
L’insider trading e l’insider di se stesso nell’ordinamento del Regno Unito (Tesi di laurea)
(pagine 86-90)