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2.1. Le fonti del diritto

2.1.9 Il doppio binario

La scelta di adottare un regime di tutela sia penale che amministrativo,

ha due vantaggi: rendere più efficace la tutela, poiché il doppio binario

serve a differenziare in termini sanzionatori ed anche di ricerca della

prova, garantendo sanzioni meno gravi per casi meno gravi e di non

facile dimostrazione processuale, e garantire la punibilità non solo delle

persone fisiche ma anche giuridiche, grazie all’ausilio di sanzioni

amministrative.

Il 4 marzo 2014 è intervenuta una sentenza di condanna

123

, emessa dalla

Seconda Sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nei

confronti dell’Italia per violazione del ne bis in idem in tema di

manipolazione del mercato. Oggetto di contestazione era proprio il

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Margaret Cole, direttrice dell’enforcement del FSA, ha affermato: ‘Insider dealing

is not a victimless crime and we remain committed to stamping out this type of fraud.’

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C. eur. dir. uomo, Seconda Sezione, sent. 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia,

ric. n. 18640, 18647, 18668 e 18698/2010.

doppio binario sanzionatorio previsto per gli abusi di mercato. Questa

condanna dispiegherà i suoi effetti nei confronti di tutti gli Stati che

hanno aderito alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali, e quindi anche nei confronti del

Regno Unito.

La Corte EDU, nella sentenza intervenuta in merito al caso italiano Fiat-

Ifil, rinviene nel sistema del doppio binario una violazione del diritto ad

un equo processo (art. 6 § 1) oltre che la violazione del principio del ne

bis in idem (art. 4 Protocollo n.7).

Il caso riguarda un comunicato falso rilasciato dalla IFIL il 24 agosto

2005, su richiesta della Consob ex art. 114, comma 5, d.lgs. 58/1998. Il

fatto contestato, coperto dalla disciplina contro gli abusi di mercato, si

incanalava nel doppio binario di giudizio, penale ed amministrativo,

previsto nell’ordinamento italiano per reati di abuso ex artt. 180 e ss. del

t.u.f.

Il procedimento amministrativo si era concluso con una sentenza, ormai

passata in giudicato, che dichiarava avvenuta la violazione dell’art 187

ter del t.u.f., passando per la delibera Consob del 9 febbraio 2007 di

carattere afflittivo, per la riduzione delle sanzioni da parte della Corte di

Appello di Torino il 23 gennaio 2008, fino al rigetto del ricorso in

Cassazione in data 23 giugno 2009.

Il procedimento penale ha visto una assoluzione con sentenza del 21

dicembre 2010 del Tribunale di Torino per insussistenza del fatto,

sentenza annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione il 20 giugno

2012. La Corte d’Appello di Torino, in qualità di giudice di rinvio, il 21

febbraio 2013 ha emesso sentenza di condanna in merito al reato ex art.

185 t.u.f.

La Corte di Strasburgo ha rinvenuto una violazione del diritto ad un equo

processo nel procedimento amministrativo, con carattere penalistico,

svoltosi dinanzi alla Consob, poiché non conforme alle esigenze di

imparzialità ed equità oggettiva sancite dall’art. 6 § 1 Cedu.

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L’assenza

di contraddittorio, di una udienza pubblica e l’affidamento delle indagini

al Presidente dello stesso organo giudicante, sono considerati elementi di

iniquità del giudizio dinanzi alla Consob, nonostante che siano stati

compensati dai due successivi gradi di giudizio.

Ciò che rileva per il tema del doppio binario è soprattutto la rinvenuta

violazione del principio del ne bis in idem, come espresso nell’art 4 del

Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali, in qualità di principio generale

del diritto comunitario.

Proprio la riconducibilità del procedimento amministrativo ad un regime

di tipo penale, rende il sistema del doppio binario sostanzialmente

illegittimo - ovviamente nel caso in cui si agisca per via sia penale che

amministrativa in merito ad i medesimi fatti.

In merito a queste considerazioni, passato in giudicato il procedimento

penale- amministrativo sui fatti ex 187 ter t.u.f, pendente il procedimento

penale ex 185 t.u.f. in violazione del ne bis in idem, la Corte EDU ha

chiesto allo Stato italiano di chiudere nel più breve tempo possibile il

processo pendente.

Dopo l’intervento della Corte EDU, perché si abbia violazione del

principio ex art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, è

124

Si è ritenuto infatti che la natura della violazione contestata ed il grado di severità

dell’apparato sanzionatorio siano tali da far rientrare l’infrazione nella matière pénale.

Manes, Art. 7 Cedu, § 1, in Bartole- De Sena- Zagrebelsky, Commentario breve alla

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2012, 259 ss.

necessario che per gli stessi fatti intervengano due regimi sanzionatori

riconducibili entrambi ad uno schema penalistico.

Come l’Italia, anche il Regno Unito in tema di abusi di mercato prevede

un doppio binario sanzionatorio, per questa ragione, ci si attende anche

da parte dei giudici inglesi un’interpretazione del doppio binario

conforme alla Convenzione, così da evitare che per gli stessi fatti e

contro gli stessi soggetti intervengano due procedimenti ‘accusatori’, in

violazione del ne bis in idem.

125

 

125

A. F. TRIPODI, Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L’Italia condannata per

violazione del ne bis in idem in tema di manipolazione del mercato,

http://www.penalecontemporaneo.it/ ultimo accesso il 27/05/2014, commento a cura

di Andrea Francesco Tripodi, 2014.

CAPITOLO III

DALL’INSIDER DEALING ALL’INSIDER OF ITSELF NEL

REGNO UNITO

PREMESSA

Dopo un’attenta analisi della disciplina contro l’insider dealing nel

Regno Unito nel suo complesso, fondamentale è lo studio della

terminologia utilizzata nelle singole fonti e della sua interpretazione.