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2.1. Le fonti del diritto

2.1.3. La Parte V del Companies Act 1980

Il 23 giugno del 1980 entrò in vigore la parte V del Companies Act 1980

che elevò l’insider dealing, riguardante lo Stock Exchange, a rango di

reato lesivo della fiducia degli investitori nell’integrità del mercato dei

capitali ed è per questa ragione, ovvero un’identità di beni tutelati e,

come si vedrà in seguito, di condotte, che l’abuso di informazioni

privilegiate in Italia può dirsi istituto parallelo all’insider dealing

britannico.

Di principale interesse ai fini della ricerca sono le due fattispecie di

Primary insider dealing di cui alla sezione 68 commi 1 e 2.

La sezione 68 (1) in breve prescriveva che “…any individual who is, or

at any time in the preceding six months has been, knowingly connected

with a company shall not deal on a recognised stock exchange, or

through an investment exchange, in securities of that company if he is in

71

(1962) Cmnd 1749 paras 88-91, HMSO.

72

Companies Act 1967, sezioni 27,28,29,31 come emendate dal Companies Act 1976

sezioni 24 e 25.

possession of inside information which he holds by virtue of being

connected with that company, which he knows is unpublished price

sensitive information in relation to those securities and it would be

reasonable to expect a person so connected not to disclose except for the

proper performance of the function attaching to the position

73

”. Si è da

sempre sottolineato come il termine “individual”, in contrapposizione

con “person”, sia riferibile solo alle persone fisiche, specie se lo si

collega al connotato di disonestà che la consapevolezza del tipo di

informazione posseduta ed utilizzata implica. Si sottolinea come la

società sia imputabile solo in quanto mezzo esecutivo dell’insider

dealing commesso in prima persona dalle persone fisiche, qui mai intese

come organi societari, ragion per cui la responsabilità della società

sarebbe solo di secondo grado, in completa dipendenza rispetto a quella

dell’individuo.

Cosa si intendesse per “individuals knowingly connected…” era indicato

nella sezione 73(1), secondo cui gli unici presunti tali in ogni circostanza

potevano essere gli amministratori, ai quali era quindi vietato in ogni

caso operare su strumenti finanziari della società amministrata o di

società collegate.

L’espressione “deals in securities” riguardava i casi in cui un soggetto,

in prima persona od in qualità di agente, comprava o vendeva o accettava

di comprare o vendere “securities”, che per la sezione 73 (5) erano i soli

titoli quotati.

La consapevolezza del carattere riservato e price sensitive

dell’informazione in relazione ai titoli su cui si operava era necessaria,

73

B. Rider, K. Alexander ‘Insider dealing in Great Britain’, pag. 1209 in

L'informazione societaria : atti del Convegno internazionale di studi : Venezia, 5-6-7

novembre 1981 / a cura di Paola Alvisi, Paola Balzarini, Giuseppe Carcano, Venezia,

1981.

inoltre era importante che l’informazione possedesse quel carattere di

specificità e precisione altrettanto richiesto oggi dal t.u.f., che non si

trattasse dunque di un dato genericamente noto o conoscibile da parte di

chi operava sul mercato.

La seconda fattispecie descritta dalla sezione 68(2) del Companies Act

1980 rivelava qualche elemento in più, utile alla ricerca in atto, in quanto

estendeva la condotta perseguibile ai casi in cui “…the primary insider

deals in the securities of another company where he is in possession of

inside information which relates to any transaction, actual or

contemplated, involving his company and that other company, or

involving one of them and the securities of the other, or to the fact that

any such transactions is no longer contemplated”

74

.

Per questa fattispecie penale, che rappresentava nient’altro che

un’estensione della tutela di cui alla sezione 68 (1), valevano le stesse

precisazioni di cui sopra e la ragione per cui l’estensione si rese

necessaria consisteva nel rilevamento secondo cui la maggior parte dei

casi di insider dealing si verificava in relazione a fusioni o acquisizioni

societarie.

Proprio in questo ambito rileva la sezione 68(4), che è al contempo tutela

più ampia in senso soggettivo e più restrittiva in senso oggettivo della

precedente, in quanto se da un lato non richiedeva una connessione tra il

soggetto agente e la società, dall’altro riguardava solo i casi di

informazione auto-elaborata come “his intention to make a take-over

offer”, in apparenza un chiaro caso di insider di sé.

Ad aprire un varco nel senso della configurabilità dell’insider di se

stesso, sebbene attraverso una fictio iuris, la sezione 68 (6), in diretta

74

B. Rider, K. Alexander, Insider dealing in Great Britain, pag. 1211 in

L'informazione societaria : atti del Convegno internazionale di studi : Venezia, 5-6-7

novembre 1981 / a cura di Paola Alvisi, Paola Balzarini, Giuseppe Carcano..

corrispondenza con la condotta di cui all’art. 184 t.u.f. lettera c) secondo

cui era punibile anche chi raccomandava o induceva altri, sulla base di

informazioni privilegiate, a vendere o compiere altre operazioni,

direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su

strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime.

La precisazione che all’apparenza suscita il collegamento con la

fattispecie di insider di se stesso consisteva nella possibilità nel diritto

inglese che la persona indotta potesse identificarsi con una società

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, e

che il suggeritore si identificasse con un suo amministratore. In questa

ipotesi, il solo fatto di prevedere una condotta di suggerimento/induzione

a, porta all’esclusione dell’identità soggettiva tra la fonte informativa ed

il suo utilizzatore; per questa ragione si deve ipotizzare che l’individuo

responsabile del suggerimento abbia acquisito l’informazione in qualità

di persona fisica e che la comunichi alla società nella stessa capacità.

Non potendosi prevedere un’identità soggettiva tra i due soggetti agenti,

agendo lo stesso individuo prima in qualità di singolo e poi in qualità di

organo societario, non si può in conclusione parlare di insider di se

stesso.

Riflessione speculare si potrebbe compiere per il caso di tipping

incriminato sotto la sezione 68 (7), solo sostituendo l’induzione ad agire

con la trasmissione consapevole dell’informazione perché si agisse o si

inducessero terzi ad agire sul mercato.

75

“Section 68 (6) renders it an offence for any individual who is for the time being by

any other provision under section 68 from dealing to counsel or procure any other

person, and this would include a company, to so deal, knowing or having reasonable

cause to believe that that person would deal on The Stock Exchange or through an

investment exchange.” Barry A.K. Rider, Insider dealing in Great Britain, pag. 1212

in L'informazione societaria : atti del Convegno internazionale di studi : Venezia,

5-6-7 novembre 1981 / a cura di Paola Alvisi, Paola Balzarini, Giuseppe Carcano.

Il comma 8 si prestava ad ulteriori riflessioni poiché classificava le

condotte incriminate dalla sezione 68 come reati a dolo specifico in

quanto prevedeva come strumento di difesa la prova dell’assenza di un

fine di profitto (come ottenimento di un guadagno o copertura di una

perdita) diretto od indiretto come scriminante, prescindendo dalla

realizzazione o meno di questo. Sebbene non sembrasse necessario

provare l’uso dell’informazione privilegiata, vi era un caso espresso al

comma 11 secondo cui un’operazione iniziata prima dell’acquisizione

dell’informazione non era perseguibile, così rendendo ribaltabile quella

presunzione di utilizzazione.

Dopo un’attenta analisi sulla Parte V del Companies Act 1980 come

antecedente storico di tutte le norme anti- insider dealing, la ricerca si

concentra sul Company Securities Act 1985 e sul Criminal Justice Act

1993 come normativa ancora in vigore. Le sezioni 68 e seguenti finora

analizzate si prestavano alla sola e ristretta tutela di “smalltime insider”

ed erano definite “shotgun behind the door” nel senso di rimedi a breve

termine, per questa ragione sono state riformate.