2.1. Le fonti del diritto
2.1.3. La Parte V del Companies Act 1980
Il 23 giugno del 1980 entrò in vigore la parte V del Companies Act 1980
che elevò l’insider dealing, riguardante lo Stock Exchange, a rango di
reato lesivo della fiducia degli investitori nell’integrità del mercato dei
capitali ed è per questa ragione, ovvero un’identità di beni tutelati e,
come si vedrà in seguito, di condotte, che l’abuso di informazioni
privilegiate in Italia può dirsi istituto parallelo all’insider dealing
britannico.
Di principale interesse ai fini della ricerca sono le due fattispecie di
Primary insider dealing di cui alla sezione 68 commi 1 e 2.
La sezione 68 (1) in breve prescriveva che “…any individual who is, or
at any time in the preceding six months has been, knowingly connected
with a company shall not deal on a recognised stock exchange, or
through an investment exchange, in securities of that company if he is in
71
(1962) Cmnd 1749 paras 88-91, HMSO.
72
Companies Act 1967, sezioni 27,28,29,31 come emendate dal Companies Act 1976
sezioni 24 e 25.
possession of inside information which he holds by virtue of being
connected with that company, which he knows is unpublished price
sensitive information in relation to those securities and it would be
reasonable to expect a person so connected not to disclose except for the
proper performance of the function attaching to the position
73”. Si è da
sempre sottolineato come il termine “individual”, in contrapposizione
con “person”, sia riferibile solo alle persone fisiche, specie se lo si
collega al connotato di disonestà che la consapevolezza del tipo di
informazione posseduta ed utilizzata implica. Si sottolinea come la
società sia imputabile solo in quanto mezzo esecutivo dell’insider
dealing commesso in prima persona dalle persone fisiche, qui mai intese
come organi societari, ragion per cui la responsabilità della società
sarebbe solo di secondo grado, in completa dipendenza rispetto a quella
dell’individuo.
Cosa si intendesse per “individuals knowingly connected…” era indicato
nella sezione 73(1), secondo cui gli unici presunti tali in ogni circostanza
potevano essere gli amministratori, ai quali era quindi vietato in ogni
caso operare su strumenti finanziari della società amministrata o di
società collegate.
L’espressione “deals in securities” riguardava i casi in cui un soggetto,
in prima persona od in qualità di agente, comprava o vendeva o accettava
di comprare o vendere “securities”, che per la sezione 73 (5) erano i soli
titoli quotati.
La consapevolezza del carattere riservato e price sensitive
dell’informazione in relazione ai titoli su cui si operava era necessaria,
73
B. Rider, K. Alexander ‘Insider dealing in Great Britain’, pag. 1209 in
L'informazione societaria : atti del Convegno internazionale di studi : Venezia, 5-6-7
novembre 1981 / a cura di Paola Alvisi, Paola Balzarini, Giuseppe Carcano, Venezia,
1981.
inoltre era importante che l’informazione possedesse quel carattere di
specificità e precisione altrettanto richiesto oggi dal t.u.f., che non si
trattasse dunque di un dato genericamente noto o conoscibile da parte di
chi operava sul mercato.
La seconda fattispecie descritta dalla sezione 68(2) del Companies Act
1980 rivelava qualche elemento in più, utile alla ricerca in atto, in quanto
estendeva la condotta perseguibile ai casi in cui “…the primary insider
deals in the securities of another company where he is in possession of
inside information which relates to any transaction, actual or
contemplated, involving his company and that other company, or
involving one of them and the securities of the other, or to the fact that
any such transactions is no longer contemplated”
74.
Per questa fattispecie penale, che rappresentava nient’altro che
un’estensione della tutela di cui alla sezione 68 (1), valevano le stesse
precisazioni di cui sopra e la ragione per cui l’estensione si rese
necessaria consisteva nel rilevamento secondo cui la maggior parte dei
casi di insider dealing si verificava in relazione a fusioni o acquisizioni
societarie.
Proprio in questo ambito rileva la sezione 68(4), che è al contempo tutela
più ampia in senso soggettivo e più restrittiva in senso oggettivo della
precedente, in quanto se da un lato non richiedeva una connessione tra il
soggetto agente e la società, dall’altro riguardava solo i casi di
informazione auto-elaborata come “his intention to make a take-over
offer”, in apparenza un chiaro caso di insider di sé.
Ad aprire un varco nel senso della configurabilità dell’insider di se
stesso, sebbene attraverso una fictio iuris, la sezione 68 (6), in diretta
74
B. Rider, K. Alexander, Insider dealing in Great Britain, pag. 1211 in
L'informazione societaria : atti del Convegno internazionale di studi : Venezia, 5-6-7
novembre 1981 / a cura di Paola Alvisi, Paola Balzarini, Giuseppe Carcano..
corrispondenza con la condotta di cui all’art. 184 t.u.f. lettera c) secondo
cui era punibile anche chi raccomandava o induceva altri, sulla base di
informazioni privilegiate, a vendere o compiere altre operazioni,
direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su
strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime.
La precisazione che all’apparenza suscita il collegamento con la
fattispecie di insider di se stesso consisteva nella possibilità nel diritto
inglese che la persona indotta potesse identificarsi con una società
75, e
che il suggeritore si identificasse con un suo amministratore. In questa
ipotesi, il solo fatto di prevedere una condotta di suggerimento/induzione
a, porta all’esclusione dell’identità soggettiva tra la fonte informativa ed
il suo utilizzatore; per questa ragione si deve ipotizzare che l’individuo
responsabile del suggerimento abbia acquisito l’informazione in qualità
di persona fisica e che la comunichi alla società nella stessa capacità.
Non potendosi prevedere un’identità soggettiva tra i due soggetti agenti,
agendo lo stesso individuo prima in qualità di singolo e poi in qualità di
organo societario, non si può in conclusione parlare di insider di se
stesso.
Riflessione speculare si potrebbe compiere per il caso di tipping
incriminato sotto la sezione 68 (7), solo sostituendo l’induzione ad agire
con la trasmissione consapevole dell’informazione perché si agisse o si
inducessero terzi ad agire sul mercato.
75
“Section 68 (6) renders it an offence for any individual who is for the time being by
any other provision under section 68 from dealing to counsel or procure any other
person, and this would include a company, to so deal, knowing or having reasonable
cause to believe that that person would deal on The Stock Exchange or through an
investment exchange.” Barry A.K. Rider, Insider dealing in Great Britain, pag. 1212
in L'informazione societaria : atti del Convegno internazionale di studi : Venezia,
5-6-7 novembre 1981 / a cura di Paola Alvisi, Paola Balzarini, Giuseppe Carcano.
Il comma 8 si prestava ad ulteriori riflessioni poiché classificava le
condotte incriminate dalla sezione 68 come reati a dolo specifico in
quanto prevedeva come strumento di difesa la prova dell’assenza di un
fine di profitto (come ottenimento di un guadagno o copertura di una
perdita) diretto od indiretto come scriminante, prescindendo dalla
realizzazione o meno di questo. Sebbene non sembrasse necessario
provare l’uso dell’informazione privilegiata, vi era un caso espresso al
comma 11 secondo cui un’operazione iniziata prima dell’acquisizione
dell’informazione non era perseguibile, così rendendo ribaltabile quella
presunzione di utilizzazione.
Dopo un’attenta analisi sulla Parte V del Companies Act 1980 come
antecedente storico di tutte le norme anti- insider dealing, la ricerca si
concentra sul Company Securities Act 1985 e sul Criminal Justice Act
1993 come normativa ancora in vigore. Le sezioni 68 e seguenti finora
analizzate si prestavano alla sola e ristretta tutela di “smalltime insider”
ed erano definite “shotgun behind the door” nel senso di rimedi a breve
termine, per questa ragione sono state riformate.
Nel documento
L’insider trading e l’insider di se stesso nell’ordinamento del Regno Unito (Tesi di laurea)
(pagine 54-58)