2.1. Le fonti del diritto
2.1.7 Il Financial Services and Markets Act 2012
Il Financial Services and Markets Act 2012, il c.d. The Act, entrato in
vigore il 1 aprile 2013, contiene la riforma della disciplina degli
strumenti finanziari nel Regno Unito, in particolare crea una nuova
cornice normativa per il controllo e la gestione del settore bancario e
finanziario. Questa legge conferisce alla Bank of England la
delicatissima responsabilità di monitorare il sistema finanziario inglese e
di supervisionare quotidianamente e con estrema cautela le imprese di
servizi finanziari che fronteggiano consistenti rischi di bilancio.
Tre i nuovi organi istituiti dal Financial Services and Markets Act 2012:
il Financial Policy Committee (FPC), la Prudential Regulatory Authority
(PRA) e la Financial Conduct Authority (FCA). Questa nuova legge se
da una parte contiene disposizioni essenziali per la riforma strutturale
del sistema bancario e finanziario del Regno Unito, così incidendo sul
Financial Services and Markets Act 2000, sul Bank of England Act 1998
oltre che sul Banking Act 2009; dall'altra include autonome disposizioni
nella Parte III sulle cooperative, nella Parte IV dedicata ai rapporti di
collaborazione tra Ministero del Tesoro e Bank of England, Financial
Conduct Authority e Prudential Regulatory Authority, nella Parte V su
inchieste ed indagini, nella Parte VI relativa ad indagini e reclami contro
i gli organi regolatori ed infine nella Parte VII sugli illeciti in operazioni
finanziarie. In relazione alla Parte VI e VII va sottolineato che:
• l’art. 397 del Financial Services and Markets Act 2000,
dedicato alle false dichiarazioni, viene abrogato;
• tre autonomi illeciti in operazioni finanziarie vengono
introdotti, più specificamente misleading statements, misleading
impressions and statements, and misleading impressions relating to
benchmarks; tutti riconducibili a reati di false comunicazioni sociali e
manipolazione del mercato;
• vengono introdotte nuove previsioni relative a attività
regolamentate sulla base di determinati standard. Gli emendamenti della
disciplina bancaria (Parte VIII), a parte la struttura degli organi di
controllo, si occupano soprattutto di estendere il regime delle risoluzioni
speciali per favorire la stabilizzazione degli investimenti in Inghilterra.
Per concludere, la riforma del sistema di controllo dei mercati finanziari.
Sono tre gli organi istituiti: il Financial Policy Committee, autorità di
vigilanza macro-prudenziale, con il compito di monitorare la stabilità e
la flessibilità del sistema finanziario del Regno Unito nel suo complesso,
ed insieme di sostenere le politiche economiche del governo,
identificando, sorvegliando e riducendo rischi sistematici.
Il Financial Policy Committee ha inoltre il potere di indirizzare la
Prudential Regulatory Authority e la Financial Conduct Authority in
relazione alle questioni macro- prudenziali, di inviare raccomandazioni
alla Bank of England, alla Prudential Regulatory Authority ed alla
Financial Conduct Authority, ed inoltre di stilare rapporti sulla stabilità
dei mercati finanziari. Il Financial Policy Committee nient’altro è che
una commissione della Banca di Inghilterra.
Come autorità di vigilanza micro- prudenziale viene istituito un altro
organo, responsabile di assicurare la riservatezza dei depositari di somme
e dell’esiguo numero di grandi investitori. Per legge, l’obbiettivo del
Prudential Regulatory Authority è promuovere la sicurezza e la validità
delle aziende evitando in primis gli effetti che minano la stabilità
finanziaria ed ancora cercando di minimizzare gli effetti negativi
risultanti dalla soluzione di continuità degli strumenti finanziari, causata
o dal modo in cui le aziende conducono i propri affari o altrimenti dai
loro fallimenti. La Prudential Regulatory Authority è parte della Banca
di Inghilterra.
L’ultimo dei tre organi istituiti dal Financial Services and Markets Act
2012 è la Financial Conduct Authority a cui segue la necessaria
abolizione della Financial Services Authority, inutile duplicazione. La
Financial Conduct Authority, in qualità di degna sostituta della Financial
differisce da quello originariamente attribuitole dal Financial Services
Bill (the “Bill”): proteggere ed incrementare la fiducia degli investitori
nel sistema finanziario del Regno Unito.
Per mercati principali,soggetti alla supervisione da parte della Financial
Conduct Authority, si intendono principalmente:
• i mercati finanziari;
• i mercati di strumenti finanziari regolamentati
105;
• i mercati che, sebbene non regolamentati, non
contravvengono alla disciplina generale dei mercati finanziari.
Gli obbiettivi principali del Financial Conduct Authority consistono nel:
• assicurare un adeguato livello di tutela dei consumatori;
106• proteggere ed incrementare la correttezza e l’integrità
dell’intero sistema finanziario del Regno Unito;
107• promuovere una competizione effettiva nell’esclusivo
interesse degli investitori nei mercati regolamentati.
108I fattori sui quali deve concentrarsi la Financial Conduct Authority
quando considera l’obiettivo di proteggere l’investitore, di cui all’art. 1
lett. C del Financial Services and Markets Act 2000 come riformato, si
possono sintetizzare nelle diverse aspettative che gli investitori possono
avere in relazione a diversi tipi di investimenti od operazioni finanziarie
in genere.
L’obiettivo competizione, di cui all’art. 1 lett. E del Financial Services
and Markets Act 2000 come emendato, ha sostituito il terzo obiettivo
105
Come definiti nell’art. 1 c. 2 lett. H del Financial Services and Markets Act 2000,
come emendato.
106
The consumer protection objective: art. 1 lett. C, Financial Services and Markets
Act 2000, come riformato.
107
The integrity objective: art. 1 lett. D, Financial Services and Markets Act 2000
come emendato.
108
The competition objective: art. 1 lett. E, Financial Services and Markets Act 2000
come emendato.
indicato nel progetto preliminare, il quale consisteva nel promuovere
efficienza e scelta nel mercato per alcuni tipi di strumenti. A seguito
della raccomandazione inserita in un rapporto della Independent
Commission on Banking, il governo inglese decideva di riformulare
questo obiettivo in termini di promozione della competizione
nell’interesse dei consumatori.
Al di là di quest’ultimo obiettivo, la Financial Conduct Authority ha
l’obbligo di dispiegare le proprie funzioni in modo tale da promuovere la
competizione nell’interesse dei consumatori.
109Si tratta dunque di un
obbligo di carattere generale già contenuto nel progetto preliminare, a
cui il Financial Services and Markets Act 2012 ha aggiunto un elemento
finalistico: in the interests of the consumer.
Lo scopo della Financial Conduct Authority include:
• Regolare le condotte di mercato per tutte le imprese, sia al
dettaglio, sia all’ingrosso.
• Essere l’organo leader nel controllo di quelle attività già
monitorate dalla Financial Services Authority, diverse da quelle sotto la
Prudential Regulatory Authority.
• La Financial Conduct Authority sostituisce la Financial
Services Authority nel ruolo di organo regolatore e di controllo del
mercato ex Parte XVIII del Financial Services and Markets Act 2000,
salvo le attuali responsabilità per le camere di compensazione che sono
state trasferite dalla Financial Services Authority alla Bank of England.
• La Financial Conduct Authority subentra alla Financial
Services Authority anche in relazione al ruolo di supervisore degli asset
dei clienti e di persecutore dei reati finanziari.
• La Financial Conduct Authority si assume inoltre le
responsabilità della Financial Services Authority in merito a determinati
organi estranei all’area di competenza del Financial Services and
Markets Act 2000, quali società cooperative e fornitori di servizi di
pagamento.
Nell’ottobre 2012 la Financial Services Authority ha dichiarato che la
Financial Conduct Authority avrebbe avuto il ruolo di supervisore delle
condotte di circa 26.000 aziende di tutti i settori industriali ed l’autorità
di vigilanza prudenziale di circa 23.000 imprese non regulate dalla
Prudential Regulatory Authority.
Inoltre, a seguito del Weathley Report sulla regolazione del London
Inter-Bank Offered Rate (LIBOR), il governo inglese decideva di
modificare il progetto preliminare del Financial Services and Markets
Act 2012 al fine di far rientrare nell’ambito operativo del Financial
Services and Markets Act 2000 anche attività di fissazione degli
standard.
110Nonostante i progetti del Ministero del Tesoro, almeno per il
momento l’unico parametro ufficiale del Regno Unito è il London
Inter-Bank Offered Rate (LIBOR), il cui organo di controllo è la stessa
Financial Conduct Authority.
Non rientrano nelle responsabilità di questo organo:
• la prevenzione di tutte le condotte o il fallimento
prudenziale;
• la gestione di reclami individuali su strumenti finanziari;
111• agire come organo di controllo dei prezzi o dell’economia
in senso lato, come l’Ofcom; tuttavia, il cosiddetto competition objective,
affidato nel 2012 alla Financial Conduct Authority, porterà quest’organo
110
Art. 7 del Financial Services and Markets Act 2012.
ad aver a che fare con prezzi e margini, essendo proprio questi gli
indicatori chiave della competitività del mercato;
• intervenire in settori per legge non affidati alla Financial
Conduct Authority;
• stabilire politiche sociali, per le quali è responsabile il
governo inglese.
Per finire, la Financial Conduct Authority succede alla Financial
Services Authority in molte delle funzioni di regolazione del mercato,
incluso il ruolo di autorità di quotazione del Regno Unito.
112Altri emendamenti importanti del Financial Services and Markets Act
2000:
• oltre a far confluire l’autorità di quotazione del Regno
Unito nella Financial Conduct Authority, applicare gli obbiettivi generali
di quest’ultima al regime di quotazione;
• estendere i poteri della Financial Conduct Authority
relativi all’imposizione di sanzioni ai finanziatori per violazioni delle
regole della UK Listing Authority e dei requisiti imposti a questi
ultimi.
113Questi includono il potere di imporre sanzioni economiche e di
sospendere l’autorizzazione a finanziare concessa o di limitare le attività.
Sanzioni tutte sottoposte al regime di applicazione, esecuzione e ricorso
dettato dal Financial Services and Markets Act 2000;
• estendere il termine per intraprendere un’azione per
violazione della Parte VI del Financial Services and Markets Act 2000
da due a tre anni;
• conferire alla Financial Conduct Authority il potere di
controllare i PIPs (Primary information providers), organizzazioni che
112
UK Listing Authority (“UKLA”).
canalizzano le informazioni dalle emittenti all’autorità di quotazione del
Regno Unito e che si occupano di diffondere le informazioni sul
mercato;
• conferire alla Financial Conduct Authority il potere di
costringere una azienda a ritirare la propria promozione finanziaria,
perché ritenuta potenzialmente in violazione delle regole sulle
promozioni finanziarie;
• consentire alla Financial Conduct Authority di sospendere
una quotazione, previa richiesta di una emittente, senza seguire la
procedura di avviso di cui all’art. 17, ritenendola superflua quando la
Financial Conduct Authority concede la propria autorizzazione alla
società richiedente;
• conferite alla Financial Conduct Authority il potere di
comunicare agli investitori l’emissione di un avviso in relazione a una
azione disciplinare contro una società o un individuo.
Il governo del Regno Unito ritiene che il ruolo di organo deterrente sia
un punto chiave della Financial Conduct Authority, per questa ragione ci
si aspetta che la Financial Conduct Authority continui la stessa politica
già adottata dalla Financial Services Authority. Di conseguenza, non
sono stati adottati emendamenti sostanziali alle norme del Financial
Services and Markets Act 2000 dedicate alle azioni esecutive che fino al
2012 non hanno rivelato falle.
Nell’ottobre 2012 inoltre la Financial Services Authority ha dichiarato
che la Financial Conduct Authority dovesse mantenere la struttura
preesistente, preservando il Regulatory Decisions Committee, organo
decisionale rispetto alle questioni contestate, ed il dirigente capo; inoltre
che ogni tentativo di riforma della procedura vigente dovesse essere
approvata dal Consiglio della Financial Conduct Authority dopo una
Il precedente Financial Services Authority Handbook è stato diviso in
due parti: una relativa alla Financial Conduct Authority ed una per la
Prudential Regulatory Authority; la Financial Services Authority ha
pubblicato una serie di consultazioni con proposte dettagliate in relazione
alla creazione di questi due nuovi regolamenti.
Il ‘The Act’ è entrato in vigore il 1 aprile 2013 ed è stato attuato
attraverso normativa secondaria.
In conclusione, i cambiamenti principali apportati dalla riforma del
sistema finanziario del Regno Unito, contenuta nel Financial Services
and Markets Act 2012 (The Act), riguardano la Financial Conduct
Authority. La creazione di questa nuova autorità è stata vista come una
svolta, un organo in grado di introdurre nuovi standard di
comportamento sul mercato finanziario, che è stato sotto i riflettori dal
2008, anno di inizio della crisi finanziaria che ha coinvolto il Regno
Unito.
La Financial Conduct Authority è operativa dal 1 Aprile 2013. Da allora
sembra che si pretenda dalle imprese, dal momento delle decisioni nel
consiglio di amministrazione alla vendita e ben oltre, di mettere al primo
posto il benessere del consumatore nel pianificare le strategie di
mercato e di predisporsi alla correttezza come privo valore da perseguire.
Ci si aspetta che i nuovi poteri conferiti alla Financial Conduct
Authority, come la messa al bando di prodotti finanziari, la
pubblicazione di dettagli relativi a pubblicità ingannevoli, la
comunicazione agli investitori in caso di azioni disciplinari intraprese nei
confronti di una impresa, consentano all’autorità di agire con
tempestività, al momento in cui il problema viene identificato e non
quando il rischio di danno per i consumatori e per il mercato si sia
concretizzato.
Sebbene gli obiettivi della riforma siano chiari, resta da verificare se e
come i nuovi organi istituiti, in particolare la Financial Conduct
Authority con i suoi poteri aggiuntivi, li perseguiranno.
Ai fini di questa ricerca, il regolamento emanato dalla Financial Conduct
Authority con il nome di Code of Market Conduct si rivelerà di portata
determinante, soprattutto in relazione ad ipotesi di insider di se stesso.
2.1.8 L’attuale disciplina dell’insider dealing nel Regno
Nel documento
L’insider trading e l’insider di se stesso nell’ordinamento del Regno Unito (Tesi di laurea)
(pagine 73-82)