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2.1. Le fonti del diritto

2.1.7 Il Financial Services and Markets Act 2012

Il Financial Services and Markets Act 2012, il c.d. The Act, entrato in

vigore il 1 aprile 2013, contiene la riforma della disciplina degli

strumenti finanziari nel Regno Unito, in particolare crea una nuova

cornice normativa per il controllo e la gestione del settore bancario e

finanziario. Questa legge conferisce alla Bank of England la

delicatissima responsabilità di monitorare il sistema finanziario inglese e

di supervisionare quotidianamente e con estrema cautela le imprese di

servizi finanziari che fronteggiano consistenti rischi di bilancio.

Tre i nuovi organi istituiti dal Financial Services and Markets Act 2012:

il Financial Policy Committee (FPC), la Prudential Regulatory Authority

(PRA) e la Financial Conduct Authority (FCA). Questa nuova legge se

da una parte contiene disposizioni essenziali per la riforma strutturale

del sistema bancario e finanziario del Regno Unito, così incidendo sul

Financial Services and Markets Act 2000, sul Bank of England Act 1998

oltre che sul Banking Act 2009; dall'altra include autonome disposizioni

nella Parte III sulle cooperative, nella Parte IV dedicata ai rapporti di

collaborazione tra Ministero del Tesoro e Bank of England, Financial

Conduct Authority e Prudential Regulatory Authority, nella Parte V su

inchieste ed indagini, nella Parte VI relativa ad indagini e reclami contro

i gli organi regolatori ed infine nella Parte VII sugli illeciti in operazioni

finanziarie. In relazione alla Parte VI e VII va sottolineato che:

l’art. 397 del Financial Services and Markets Act 2000,

dedicato alle false dichiarazioni, viene abrogato;

• tre autonomi illeciti in operazioni finanziarie vengono

introdotti, più specificamente misleading statements, misleading

impressions and statements, and misleading impressions relating to

benchmarks; tutti riconducibili a reati di false comunicazioni sociali e

manipolazione del mercato;

• vengono introdotte nuove previsioni relative a attività

regolamentate sulla base di determinati standard. Gli emendamenti della

disciplina bancaria (Parte VIII), a parte la struttura degli organi di

controllo, si occupano soprattutto di estendere il regime delle risoluzioni

speciali per favorire la stabilizzazione degli investimenti in Inghilterra.

Per concludere, la riforma del sistema di controllo dei mercati finanziari.

Sono tre gli organi istituiti: il Financial Policy Committee, autorità di

vigilanza macro-prudenziale, con il compito di monitorare la stabilità e

la flessibilità del sistema finanziario del Regno Unito nel suo complesso,

ed insieme di sostenere le politiche economiche del governo,

identificando, sorvegliando e riducendo rischi sistematici.

Il Financial Policy Committee ha inoltre il potere di indirizzare la

Prudential Regulatory Authority e la Financial Conduct Authority in

relazione alle questioni macro- prudenziali, di inviare raccomandazioni

alla Bank of England, alla Prudential Regulatory Authority ed alla

Financial Conduct Authority, ed inoltre di stilare rapporti sulla stabilità

dei mercati finanziari. Il Financial Policy Committee nient’altro è che

una commissione della Banca di Inghilterra.

Come autorità di vigilanza micro- prudenziale viene istituito un altro

organo, responsabile di assicurare la riservatezza dei depositari di somme

e dell’esiguo numero di grandi investitori. Per legge, l’obbiettivo del

Prudential Regulatory Authority è promuovere la sicurezza e la validità

delle aziende evitando in primis gli effetti che minano la stabilità

finanziaria ed ancora cercando di minimizzare gli effetti negativi

risultanti dalla soluzione di continuità degli strumenti finanziari, causata

o dal modo in cui le aziende conducono i propri affari o altrimenti dai

loro fallimenti. La Prudential Regulatory Authority è parte della Banca

di Inghilterra.

L’ultimo dei tre organi istituiti dal Financial Services and Markets Act

2012 è la Financial Conduct Authority a cui segue la necessaria

abolizione della Financial Services Authority, inutile duplicazione. La

Financial Conduct Authority, in qualità di degna sostituta della Financial

differisce da quello originariamente attribuitole dal Financial Services

Bill (the “Bill”): proteggere ed incrementare la fiducia degli investitori

nel sistema finanziario del Regno Unito.

Per mercati principali,soggetti alla supervisione da parte della Financial

Conduct Authority, si intendono principalmente:

• i mercati finanziari;

• i mercati di strumenti finanziari regolamentati

105

;

• i mercati che, sebbene non regolamentati, non

contravvengono alla disciplina generale dei mercati finanziari.

Gli obbiettivi principali del Financial Conduct Authority consistono nel:

• assicurare un adeguato livello di tutela dei consumatori;

106

• proteggere ed incrementare la correttezza e l’integrità

dell’intero sistema finanziario del Regno Unito;

107

• promuovere una competizione effettiva nell’esclusivo

interesse degli investitori nei mercati regolamentati.

108

I fattori sui quali deve concentrarsi la Financial Conduct Authority

quando considera l’obiettivo di proteggere l’investitore, di cui all’art. 1

lett. C del Financial Services and Markets Act 2000 come riformato, si

possono sintetizzare nelle diverse aspettative che gli investitori possono

avere in relazione a diversi tipi di investimenti od operazioni finanziarie

in genere.

L’obiettivo competizione, di cui all’art. 1 lett. E del Financial Services

and Markets Act 2000 come emendato, ha sostituito il terzo obiettivo

105

Come definiti nell’art. 1 c. 2 lett. H del Financial Services and Markets Act 2000,

come emendato.

106

The consumer protection objective: art. 1 lett. C, Financial Services and Markets

Act 2000, come riformato.

107

The integrity objective: art. 1 lett. D, Financial Services and Markets Act 2000

come emendato.

108

The competition objective: art. 1 lett. E, Financial Services and Markets Act 2000

come emendato.

indicato nel progetto preliminare, il quale consisteva nel promuovere

efficienza e scelta nel mercato per alcuni tipi di strumenti. A seguito

della raccomandazione inserita in un rapporto della Independent

Commission on Banking, il governo inglese decideva di riformulare

questo obiettivo in termini di promozione della competizione

nell’interesse dei consumatori.

Al di là di quest’ultimo obiettivo, la Financial Conduct Authority ha

l’obbligo di dispiegare le proprie funzioni in modo tale da promuovere la

competizione nell’interesse dei consumatori.

109

Si tratta dunque di un

obbligo di carattere generale già contenuto nel progetto preliminare, a

cui il Financial Services and Markets Act 2012 ha aggiunto un elemento

finalistico: in the interests of the consumer.

Lo scopo della Financial Conduct Authority include:

• Regolare le condotte di mercato per tutte le imprese, sia al

dettaglio, sia all’ingrosso.

Essere l’organo leader nel controllo di quelle attività già

monitorate dalla Financial Services Authority, diverse da quelle sotto la

Prudential Regulatory Authority.

La Financial Conduct Authority sostituisce la Financial

Services Authority nel ruolo di organo regolatore e di controllo del

mercato ex Parte XVIII del Financial Services and Markets Act 2000,

salvo le attuali responsabilità per le camere di compensazione che sono

state trasferite dalla Financial Services Authority alla Bank of England.

La Financial Conduct Authority subentra alla Financial

Services Authority anche in relazione al ruolo di supervisore degli asset

dei clienti e di persecutore dei reati finanziari.

La Financial Conduct Authority si assume inoltre le

responsabilità della Financial Services Authority in merito a determinati

organi estranei all’area di competenza del Financial Services and

Markets Act 2000, quali società cooperative e fornitori di servizi di

pagamento.

Nell’ottobre 2012 la Financial Services Authority ha dichiarato che la

Financial Conduct Authority avrebbe avuto il ruolo di supervisore delle

condotte di circa 26.000 aziende di tutti i settori industriali ed l’autorità

di vigilanza prudenziale di circa 23.000 imprese non regulate dalla

Prudential Regulatory Authority.

Inoltre, a seguito del Weathley Report sulla regolazione del London

Inter-Bank Offered Rate (LIBOR), il governo inglese decideva di

modificare il progetto preliminare del Financial Services and Markets

Act 2012 al fine di far rientrare nell’ambito operativo del Financial

Services and Markets Act 2000 anche attività di fissazione degli

standard.

110

Nonostante i progetti del Ministero del Tesoro, almeno per il

momento l’unico parametro ufficiale del Regno Unito è il London

Inter-Bank Offered Rate (LIBOR), il cui organo di controllo è la stessa

Financial Conduct Authority.

Non rientrano nelle responsabilità di questo organo:

• la prevenzione di tutte le condotte o il fallimento

prudenziale;

• la gestione di reclami individuali su strumenti finanziari;

111

• agire come organo di controllo dei prezzi o dell’economia

in senso lato, come l’Ofcom; tuttavia, il cosiddetto competition objective,

affidato nel 2012 alla Financial Conduct Authority, porterà quest’organo

110

Art. 7 del Financial Services and Markets Act 2012.

ad aver a che fare con prezzi e margini, essendo proprio questi gli

indicatori chiave della competitività del mercato;

intervenire in settori per legge non affidati alla Financial

Conduct Authority;

• stabilire politiche sociali, per le quali è responsabile il

governo inglese.

Per finire, la Financial Conduct Authority succede alla Financial

Services Authority in molte delle funzioni di regolazione del mercato,

incluso il ruolo di autorità di quotazione del Regno Unito.

112

Altri emendamenti importanti del Financial Services and Markets Act

2000:

• oltre a far confluire l’autorità di quotazione del Regno

Unito nella Financial Conduct Authority, applicare gli obbiettivi generali

di quest’ultima al regime di quotazione;

estendere i poteri della Financial Conduct Authority

relativi all’imposizione di sanzioni ai finanziatori per violazioni delle

regole della UK Listing Authority e dei requisiti imposti a questi

ultimi.

113

Questi includono il potere di imporre sanzioni economiche e di

sospendere l’autorizzazione a finanziare concessa o di limitare le attività.

Sanzioni tutte sottoposte al regime di applicazione, esecuzione e ricorso

dettato dal Financial Services and Markets Act 2000;

• estendere il termine per intraprendere un’azione per

violazione della Parte VI del Financial Services and Markets Act 2000

da due a tre anni;

conferire alla Financial Conduct Authority il potere di

controllare i PIPs (Primary information providers), organizzazioni che

112

UK Listing Authority (“UKLA”).

canalizzano le informazioni dalle emittenti all’autorità di quotazione del

Regno Unito e che si occupano di diffondere le informazioni sul

mercato;

conferire alla Financial Conduct Authority il potere di

costringere una azienda a ritirare la propria promozione finanziaria,

perché ritenuta potenzialmente in violazione delle regole sulle

promozioni finanziarie;

consentire alla Financial Conduct Authority di sospendere

una quotazione, previa richiesta di una emittente, senza seguire la

procedura di avviso di cui all’art. 17, ritenendola superflua quando la

Financial Conduct Authority concede la propria autorizzazione alla

società richiedente;

conferite alla Financial Conduct Authority il potere di

comunicare agli investitori l’emissione di un avviso in relazione a una

azione disciplinare contro una società o un individuo.

Il governo del Regno Unito ritiene che il ruolo di organo deterrente sia

un punto chiave della Financial Conduct Authority, per questa ragione ci

si aspetta che la Financial Conduct Authority continui la stessa politica

già adottata dalla Financial Services Authority. Di conseguenza, non

sono stati adottati emendamenti sostanziali alle norme del Financial

Services and Markets Act 2000 dedicate alle azioni esecutive che fino al

2012 non hanno rivelato falle.

Nell’ottobre 2012 inoltre la Financial Services Authority ha dichiarato

che la Financial Conduct Authority dovesse mantenere la struttura

preesistente, preservando il Regulatory Decisions Committee, organo

decisionale rispetto alle questioni contestate, ed il dirigente capo; inoltre

che ogni tentativo di riforma della procedura vigente dovesse essere

approvata dal Consiglio della Financial Conduct Authority dopo una

Il precedente Financial Services Authority Handbook è stato diviso in

due parti: una relativa alla Financial Conduct Authority ed una per la

Prudential Regulatory Authority; la Financial Services Authority ha

pubblicato una serie di consultazioni con proposte dettagliate in relazione

alla creazione di questi due nuovi regolamenti.

Il ‘The Act’ è entrato in vigore il 1 aprile 2013 ed è stato attuato

attraverso normativa secondaria.

In conclusione, i cambiamenti principali apportati dalla riforma del

sistema finanziario del Regno Unito, contenuta nel Financial Services

and Markets Act 2012 (The Act), riguardano la Financial Conduct

Authority. La creazione di questa nuova autorità è stata vista come una

svolta, un organo in grado di introdurre nuovi standard di

comportamento sul mercato finanziario, che è stato sotto i riflettori dal

2008, anno di inizio della crisi finanziaria che ha coinvolto il Regno

Unito.

La Financial Conduct Authority è operativa dal 1 Aprile 2013. Da allora

sembra che si pretenda dalle imprese, dal momento delle decisioni nel

consiglio di amministrazione alla vendita e ben oltre, di mettere al primo

posto il benessere del consumatore nel pianificare le strategie di

mercato e di predisporsi alla correttezza come privo valore da perseguire.

Ci si aspetta che i nuovi poteri conferiti alla Financial Conduct

Authority, come la messa al bando di prodotti finanziari, la

pubblicazione di dettagli relativi a pubblicità ingannevoli, la

comunicazione agli investitori in caso di azioni disciplinari intraprese nei

confronti di una impresa, consentano all’autorità di agire con

tempestività, al momento in cui il problema viene identificato e non

quando il rischio di danno per i consumatori e per il mercato si sia

concretizzato.

Sebbene gli obiettivi della riforma siano chiari, resta da verificare se e

come i nuovi organi istituiti, in particolare la Financial Conduct

Authority con i suoi poteri aggiuntivi, li perseguiranno.

Ai fini di questa ricerca, il regolamento emanato dalla Financial Conduct

Authority con il nome di Code of Market Conduct si rivelerà di portata

determinante, soprattutto in relazione ad ipotesi di insider di se stesso.

2.1.8 L’attuale disciplina dell’insider dealing nel Regno