3.8 L ’insider di se stesso o insider of itself
3.8.2 Il Code of Market Conduct
Il Code of Market Conduct fornisce un ulteriore apporto al fine di
distinguere ciò che può definirsi insider dealing, anche in qualità di
insider di se stesso, ed al contrario le condotte lecite.
Il 1 aprile 2013 è entrata in vigore la riforma sul sistema finanziario
introdotta nel 2012 con il Financial Services and Markets Act 2012,
detto The Act. Questa riforma ha fatto succedere alla Financial Services
Authority un nuovo organo, la Financial Conduct Authority, affiancato
dalla Prudential Regulatory Authority.
Proprio in qualità di successore della Financial Services Authority, la
Financial Conduct Authority ha adottato un codice comportamentale,
una sorta di codice-guida per evitare le condanne per abusi di mercato,
all’interno di questo, il c.d. Code of Market Conduct a sua volta
contenuto nel Financial Conduct Authority Handbook, vi è un intero
capitolo (1.3) dedicato all’insider dealing.
Lì dove il Codice descrive alcune condotte come non abusive, queste
condotte devono essere definitivamente considerata tali. Il rispetto del
Codice è prova della liceità della condotta, al contrario l’aver intrapreso
condotte indicate come abusive dal Codice
230, implica colpevolezza. Per
questa ragione gli investitori e tutti gli operatori del mercato possono
confidare completamente nelle indicazioni del Code of Market Conduct.
Se tutte le condotte indicate in questo Codice come abusive sono tali e
viceversa, delle condotte non prese in considerazione, nulla si può
affermare con assoluta certezza. Inoltre il Codice non indica tutti i fattori
da considerare nel valutare l’abusività o meno di una condotta di
230
Regolamento emanato dalla Financial Conduct Authority, con valore di norma
interpretativa.
mercato. Gli elementi indicati non sono gli unici a dover essere presi in
considerazione, ma vanno integrati con gli elementi del Financial
Services and Markets Act 2000, salvo disposizione contraria.
231In relazione alle singole disposizioni, mentre il primo paragrafo
232indica
ciò che per l’art. 118 c. 2 del The Act si può considerare condotta
principale da insider dealing, ovvero quella che vede il soggetto in
situazione di privilegio informativo agire in prima persona sul mercato
finanziario, il paragrafo 1.3.2. indica ciò che, secondo la Financial
Conduct Authority, può in concreto rientrare in questa generale, seppur
precisa, definizione.
Secondo il Code of Market Conduct è insider dealing:
1) lo scambio sul mercato deciso sulla base di informazioni privilegiate
che non siano trading information, ovvero informazioni che la
società possiede in relazione ad operazioni pendenti o recenti;
2) il front-running/ pre-positioning, inteso come una operazione
nell’interesse di un terzo, sulla base di un ordine (incluso quello
relativo ad un’offerta) che il soggetto deve eseguire con o per un
terzo (in relazione al quale l’informazione sull’ordine è inside) e di
cui questo si avvantaggia, potendo prevedere l’impatto che l’ordine
avrà sul mercato o sul prezzo di aggiudicazione;
3) nel contesto di una acquisizione, un offerente o potenziale offerente
che intraprenda un investimento ammissibile, sulla base di
informazioni privilegiate relative proprio all’offerta, che forniscano
una rappresentazione economica dei mutamenti nei prezzi dei titoli
della società target.
231
MAR 1.1.6G; MAR 1.1.7G. The Court of Appeal also took this approach in
Winterflood Securities Ltd & Ors v FSA [2010] ECCA Civ 423.
232
MAR 1: The Code of Market Conduct, section 1.3: Market Abuse (Insider
Dealing), par. 1.3.1.
4) nel contesto di una acquisizione, una persona che agisca per conto
dell’offerente o potenziale offerente nel proprio interesse in
investimenti ammissibili sulla base di informazioni riguardanti
l’offerta proposta, che rappresenta una informazione privilegiata.
233Il codice, che può essere considerato norma interpretativa, anche in
ragione del valore attribuitogli dai precedenti in termini di abusi di
mercato, prosegue elencando i casi in cui la decisione to deal non possa
dirsi basata su di una informazione privilegiata. Fra questi il caso
dell’adempimento di un dovere preesistente all’acquisizione
dell’informazione, l’operazione iniziata prima della stessa acquisizione,
ed il caso di maggior interesse: nel caso di insider di tipo societario, se
nessuna delle persone fisiche in possesso dell’informazione ricopriva un
ruolo decisionale nell’ambito dell’operazione intrapresa, oppure è entrata
in contatto con gli organi decisionali potendo così trasmettere loro
l’informazione posseduta.
234Vi è una linea difensiva che l’ente può adottare, la c.d. Chinese Wall:
secondo la Financial Conduct Authority se l’informazione è custodita
all’interno di una Chinese Wall, ovvero da un organo indipendente ed in
segregazione fisica rispetto agli organi coinvolti nella decisione to deal,
si presume che l’ente abbia agito sul mercato non sulla base
dell’informazione privilegiata posseduta da alcuni individui interni alla
sua organizzazione.
235La chiave della questione insider of itself è racchiusa all’interno dei
paragrafi 1.3.6. e seguenti.
233
MAR 1: The Code of Market Conduct, section 1.3: Market Abuse (Insider Dealing),
par. 1.3.2.
234
MAR 1: The Code of Market Conduct, section 1.3: Market Abuse (Insider
Dealing), par. 1.3.3.
235
MAR 1: The Code of Market Conduct, section 1.3: Market Abuse (Insider
Dealing), par. 1.3.5.
Questi paragrafi nell’elencare ciò che non può essere considerato insider
dealing, riportano letteralmente il contenuto del Considerando n. 30 della
direttiva 2003/6/CE
236, escludendo quindi che la mera esecuzione di una
decisione possa considerarsi insider of itself essendo fisiologica la
preesistenza di una intenzione rispetto alla formalizzazione di una
decisione ed alla sua attuazione.
237Il paragrafo successivo statuisce che i market makers, quali intermediari
finanziari, sono legittimati a concludere scambi finanziari per proprio
conto, anche nel caso in cui posseggano trading information, purché non
commettano front- running nei confronti dei propri clienti e purché
rispettino i limiti di legittimità indicati nel paragrafo successivo;
altrettanto va detto rispetto alla fedele esecuzione di un ordine di un
cliente, ordine che, in quanto tale non può considerarsi inside
information.
238Si potrebbe quindi affermare una sorta di presunzione di insider
societario nel caso in cui un organo dell’emittente sia in possesso di
informazioni privilegiate e la società compia operazioni sul mercato,
salvo che la struttura organizzativa dell’emittente garantisca
l’incomunicabilità agli organi decidenti dell’informazione
239.
Da ciò può desumersi che nel caso in cui l’informazione sia posseduta
dall’organo decidente e la società agisca sul mercato, sarà questa stessa
ad essere accusata di insider dealing, ma non per questo di insider of
236
MAR 1: The Code of Market Conduct, section 1.3: Market Abuse (Insider Dealing),
par. 1.3.6: “A person will form an intention to buy or sell, or submit or withdraw a
bid for, a qualifying investment or a related investment before doing so. His carrying
out of his own intention is not in itself market abuse (insider dealing).”
237
In merito al Considerando n. 30 si veda par. 1.2.2.
238
MAR 1: The Code of Market Conduct, section 1.3: Market Abuse (Insider
Dealing), par. 1.3.12 e ss. Al par. 1.3.22 un esempio di insider dealing basato su ordini
pendenti utilizzati come inside information.
itself, poiché nulla si dice sul contenuto dell’informazione, salvo quanto
contenuto nel paragrafo 1.3.6.
In merito a quest’ultimo paragrafo si riconsiderino le teorie interpretative
sul Considerando n.30 della Direttiva 2003/6/CE, vista l’identità di
contenuto.
Trading information
Una importante considerazione per gli operatori di mercato riguarda il
limite in cui il regime degli abusi di mercato possa inibire gli scambi che
avvengono nel normale corso degli affari di un’impresa che ovviamente
può possedere informazioni sulle proprie operazioni o su quelle dei suoi
clienti. Ciò che conta per completare l’analisi del Code of Market
Conduct è l’inquadramento del concetto di trading information.
Il Codice prende in prestito la definizione fornita dalle disposizioni
penali del Criminal Justice Act 1993. Per trading information si intende
l’informazione relativa ad investimenti particolari che stiano per essere
conclusi o che siano in via di valutazione o di negoziazione; quelle
operazioni che non sono state concluse o che non sono in via di
conclusione; il volume degli investimenti che stiano per essere conclusi o
che siano in via di valutazione o di negoziazione; il prezzo a cui si
stanno concludendo determinate operazioni oppure il prezzo a cui si
potrebbero chiudere operazioni ancora in via di valutazione o
negoziazione; ancora, l’identità della persona coinvolta o che con
probabilità sarà coinvolte, in qualsiasi capacità, nelle operazioni.
240La trading information non è considerata fuori dal regime anti-insider;
piuttosto quando un’informazione di questo tipo si debba considerare
informazione privilegiata e quindi se un’operazione basata su questa
possa dirsi insider dealing o meno, dipende strettamente dalla capacità in
cui, e dal fine per il quale, l'insider contratta.
Si richiamano nuovamente le singole norme sulle operazioni finanziarie,
quali quelle contenute nel Take Over Code.
Nel documento
L’insider trading e l’insider di se stesso nell’ordinamento del Regno Unito (Tesi di laurea)
(pagine 151-156)