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Definire l’area degli strumenti finanziari interessati dalla normativa anti-

insider è funzionale alla definizione dell’ambito di applicazione e del

fine della disciplina sull’insider dealing nel suo complesso.

Nel Regno Unito non vi è una univoca indicazione. Il Criminal Justice

Act 1993 nell’art. 45 dell’Allegato 2 elenca gli strumenti finanziari

interessati dalla disciplina in analisi includendo: azioni, obbligazioni,

warrant, certificati di deposito, opzioni, contratti finanziari a termine

standardizzati (future), contratti finanziari differenziali.

203

Ovviamente

questa legge include azioni ed obbligazioni, in più copre altri strumenti

finanziari quali le opzioni, per evitare l’impunibilità di chi acquisti

opzioni piuttosto che azioni proprio a questo scopo.

203

Articolo adottato in base all’art. 1(2) della Insider Dealing Directive:

“ ‘transferable securities’ shall mean:

(a) shares and debt securities, as well as securities equivalent to shares and debt

securities;

(b) contracts or rights to subscribe for, acquire or dispose of securities referred to in

(a);

(c) future contracts, options and financial futures in respect of securities referred to in

(a);

(d) index contracts in respect of securities referred in (a),

When admitted to trading on a market which is regulated and supervised by authorities

recognised by public bodies, operates regularly and is accessible directly or indirectly

to the public”.

Il Financial Services and Markets Act 2000 ha ampliato l’area degli

strumenti finanziari coperti dalla disciplina sull’insider dealing

204

, in

particolare includendo derivati su merci, tassi di interesse, tassi di

cambio ed altri strumenti finanziari derivati. Questo approccio è stato a

lungo criticato.

La ratio principale nel disciplinare l’insider dealing risiede nella

necessità di arginare l’abuso di informazioni privilegiate. Legittimare

l’insider dealing vorrebbe dire contrastare il mantenimento di un mercato

trasparente ed informato e violare il principio di uguaglianza degli

investitori in termini di accesso alle informazioni.

Queste argomentazioni suggeriscono che la disciplina dell’insider

dealing svolge la sola funzione di deterrente alla diffusione ed al

monopolio delle informazioni material non-public. Non si può di certo

negare che la normativa sull’insider dealing lavori in collaborazione con

quella relativa al duty of disclosure al mantenimento di un mercato

204

Financial Services and Markets Act 2000 (Prescribed Markets and Qualifying

Investments) Order 2001, as amended by Regulation 10 of the Financial Services and

Markets Act 2000 (Market Abuse) Regulations 2005. Article 4 determines Qualifying

Investments as “...all financial instruments within the meaning given in Article 1(3) of

Directive 2003/6/EC of the European Parliament and the Council of 28 January 2003

on insider dealing and market manipulation (market abuse).”

In turns Market Abuse Directive, Article 1(3) states that: “‘Financial instrument’ shall

mean:

- transferable securities as defined in Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on

investment services in the securities field (1),

- units in collective investment undertakings,

- money-market instruments,

- financial-futures contracts, including equivalent cash settled instruments,

- forward interest-rate agreements,

- interest-rate, currency and equity swaps,

- options to acquire or dispose of any instrument falling into these categories,

including equivalent cash-settled instruments. This category includes in particular

options on currency and on interest rates,

- derivatives on commodities,

- any other instrument admitted to trading on a regulated market in a Member State or

for which a request for admission to trading on such a market has been made.

informato. In altre parole, dovrebbe esistere una fonte informativa quale

la società emittente i titoli; agli insider in possesso di informazioni

relative, direttamente od indirettamente, all’emittente od ai titoli di

questa dovrebbe essere proibita ogni condotta da insider dealing.

Dall’altra parte, però, non vi è alcuna emittente tassi di cambio, derivati,

strumenti finanziari diversi dai titoli; perciò, non si può affermare

l’esistenza in capo alle emittenti di un obbligo di disclosure, nei

confronti del mercato, delle informazioni riservate. Per questa ragione è

incorretto affermare che esiste una fonte interna alle informazioni e che

siano gli insider a subire la disciplina dell’insider dealing.

205

Esistono una serie di situazioni in cui si può rinvenire abuso di

informazioni, come nel caso di questioni finanziarie quali questioni di

governo, decisioni della banca centrale od operazioni di banche

commerciali. Per questa ragione, la Market Abuse Directive ed il

Financial Services and Markets Act 2000 hanno esteso l’area degli

strumenti finanziari coperti dalla normativa anti- insider includendo

strumenti finanziari diversi dai titoli. Tuttavia la disciplina avrebbe

dovuto determinare con chiarezza il proprio obiettivo; è questo il profilo

per cui si critica l’estensione dell’area degli strumenti finanziari

interessati dalle disposizioni.

206

Non è realizzabile una estensione della

disciplina tale da coprire tutte le condotte che possano costituire abuso di

informazioni confidenziali. Sembrano piuttosto doversi introdurre leggi e

regolamenti speciali relativi ad i singoli settori interessati, quali ad

205

INTERNATIONAL SWAPS AND DERIVATIVES ASSOCIATION, ISDA

Comments on the Proposal for a Directive on Insider Dealing and Market

Manipulation (Market Abuse) (London: International Swaps and Derivatives

Association, Inc., 2001). p.2.

206

INTERNATIONAL SWAPS AND DERIVATIVES ASSOCIATION, ISDA

Comments on the Proposal for a Directive on Insider Dealing and Market

Manipulation (Market Abuse) (London: International Swaps and Derivatives

Association, Inc., 2001). pp. 2-3.

esempio il settore pubblico, la banca centrale, e l’intero apparato delle

banche commerciali. Per questo non è compito della disciplina

anti-insider regolare l’abuso di informazioni in vari settori.

Un ulteriore problema nell’estensione della disciplina al mercato merci

nasce dalla diversa natura di questo mercato rispetto al mercato dei titoli.

Infatti, non si può identificare una società emittente merci e perciò non

può esserci una fonte informativa interna; inoltre, nel mercato delle

merci vi sono varie fonti di informazioni che hanno influenza sui prezzi.

Per esemplificare, le previsioni meteorologiche possono contenere

informazioni con influenza sui prezzi dei prodotti agricoli per l’effetto

che le condizioni meteorologiche hanno sui raccolti. Si può affermare

con certezza che individuare una specifica fonte interna di informazione

nel mercato merci a cui attribuire un obbligo di disclosure risulti

difficile, se non impossibile.

Un altra tipologia di informazione è la market information relativa ai

segnali di trading sui derivati su merci: l’informazione relativa al prezzo

di mercato ed al volume di scambi può influenzare il prezzo dei derivati

relativi alle merci. La difficoltà risiede nella differenza tra

l’informazione rilevante per i derivati su merci e quella rilevante per i

titoli. Perciò, per coprire il mercato merci, è necessaria una speciale

definizione di inside information che rilevi come price-sensitive in

questo mercato. La Market Abuse Directive ha introdotto una definizione

di questo tipo

207

ed in adeguamento il Financial Services and Markets

Act 2000 nell’art. 118 lett. C c. 3

208

.

Questo articolo definisce l’inside information in relazione ai derivati su

merci come un’informazione (oltre ad altre condizioni) relativa,

direttamente od indirettamente, ad uno o più derivati. Inoltre sostituisce

il requisito della price sensitivity con l’espressione informazione che gli

utenti del mercato dei derivati si aspetterebbero di ricevere in accordo

con le prassi accettate dal mercato interessato.

209

Questo requisito è meglio definito nel c. 7 dello stesso articolo

210

, in cui

si afferma che si può ritenere informazione di cui ci si può

ragionevolmente aspettare la comunicazione quell’informazione

regolarmente messa a disposizione degli utenti del mercato, oppure la cui

disclosure sia richiesta da norme statutarie, leggi di mercato, contratti o

207

Market Abuse Directive, Article (1) states:

“...In relation to derivatives on commodities, ‘inside information’ shall mean

information of a precise nature which has not been made public, relating directly or

indirectly, to one or more such derivatives and which users of markets on which such

derivatives are traded would expect to receive in accordance with accepted market

practices on those markets”.

208

118 C Inside Information

...

(3) In relation to qualifying investments or related investments which are commodity

derivatives, inside information is information of a precise nature which –

(a) is not generally available,

(b) relates, directly or indirectly, to one or more such derivatives, and

(c) users of markets on which the derivatives are traded would expect to receive in

accordance with any accepted market practices on those markets.

209

Financial Services and Markets Act 2000, art. 118C c. 3 lett. c:

…..

c) users of markets on which commodity derivatives are traded would expect to

receive in accordance with accepted market practices on those markets.

210

For the purposes of sub-section (3)(c), users of markets on which investments in

commodity derivatives are traded are to be treated as expecting to receive information

relating directly or indirectly to one or more such derivatives in accordance with any

accepted market practices, which is-

(a) routinely made available to the users of those markets, or

(b) required to be disclosed in accordance with any statutory provision, market rules,

or contracts or customs on the relevant underlying commodity market or commodity

derivatives market.

consuetudini diffuse nel mercato merci principale o nel mercato dei

derivati.

Si deve notare come la definizione speciale di inside information relativa

ai derivati su merci abbia introdotto un nuovo requisito, quello della

ragionevole aspettativa di ricevere l’informazione. La condotta da insider

dealing è rinvenibile solo in relazione ai titoli derivati su cui pendono

informazioni che devono essere annunciate al mercato interessato.

211

Altrimenti sarebbe difficile immaginare l’esistenza di un insider che si

avvantaggi del possesso dell’inside information rispetto agli altri

investitori; come spiegato, è difficile determinare una fonte informativa

interna nel caso della borsa merci e dei titoli su merci.

Per questa ragione, l’art. 118 C c.7 ha introdotto delle circostanze in cui

l’informazione relativa alle merci ha l’obbligo di essere diffusa, ma

senza indicare i soggetti su cui cada questa responsabilità. Le circostanze

indicate sono numerose e di difficile determinazione, data l’ampiezza

delle indicazioni contenute nell’art. 118C c.7. Secondo questo articolo

un’informazione si considera gravata dall’obbligo della disclosure,

quando è abitualmente resa pubblica, è richiesto da disposizioni di legge,

regole di mercato, regole contrattuali o consuetudini. L’ampiezza delle

circostanze indicate dall’articolo, rende difficile una precisa

determinazione dei casi in cui si possa rinvenire un’abuso di inside

information relativa al mercato merci.

Inoltre, la definizione speciale di informazione privilegiata adottata per

questo mercato, non prevede più il connotato della price sensitivity;

essendo questo il connotato principale dell’inside information, una

caratteristica che la distingue dal normale flusso di informazioni non

211

EDWARD J. SWAN ‘Market Abuse Regulation and Energy Trading’ (2004) 4

International Energy Law and Taxation Review 91. p.92.

soggette alla disciplina anti-insider, ci si chiede se sia corretto parlare di

informazione privilegiata, una volta che la si privi del suo connotato

principale: la price sensitivity.

In conclusione, pare necessaria la chiara determinazione dell’area degli

strumenti finanziari e dei mercati interessati dalla normativa sull’insider

dealing. Ogni ordinamento ha adottato una propria politica, strettamente

legata al fine verso cui si è deciso di far propendere la disciplina in

materia di abuso di informazioni privilegiate, che sia la tutela del

mercato, degli investitori, dell’informazione.

Considerando come obiettivo principale la tutela del mercato e di

conseguenza degli investitori, lo strumento finanziario, per essere

coperto dalla disciplina in esame, deve essere oggetto di scambio sul

mercato, altrimenti neanche si potrebbe parlare degli effetti negativi che

ha la condotta da insider dealing sul mercato.

Di conseguenza, la disciplina in materia può arrivare a coprire unità di

investimento diverse dalle azioni, ma comunque ammesse nel mercato

finanziario.

In merito alla tutela dell’informazione, perché lo strumento finanziario

sia interessato dalla disciplina, è necessario che sia identificabile una

fonte informativa interna perché si abbiano dei soggetti agenti in qualità

di insider ed una informazione privilegiata. Proprio per la difficoltà di

rinvenirvi questi elementi, l’estensione della disciplina ai titoli derivati

su merci è soggetta a critiche.

3.6. Le eccezioni

Dopo aver definito i concetti di insider, inside information, ed indicato

gli strumenti finanziari ed i relativi mercati coperti dalla disciplina in

esame, è necessario tracciare la linea tra condotte di scambio legittime ed

illegittime. I vari ordinamenti hanno introdotto in merito una serie di

eccezioni e safe-harbours grazie ai quali una condotta è lecita nonostante

rientri in astratto nella definizione di insider dealing. Si ritiene

necessario sottolineare che la disciplina della fattispecie in esame non

può e non deve risolversi in un ostacolo per il settore del commercio, ma

deve piuttosto favorirne il regolare avanzamento.

Per le ragioni sopra esposte vi sono delle prassi di mercato ammesse che

non possono essere coperte dalla disciplina anti-insider, perché, se così

fosse, si finirebbe per imbrigliare il mercato.

La Market Abuse Directive è molto chiara nel determinare le circostanze

che dovrebbero cadere fuori dal divieto di insider dealing.

Nell’adozione di questa direttiva, il Regno Unito, in particola la

Financial Services Authority oggi Financial Conduct Authority, ha

adottato criteri di gran lunga più vaghi nell’indicazione delle prassi di

mercato ammesse.

212

Risulta di maggior chiarezza ed interesse la discussione delle pratiche

lecite indicate nella Market Abuse Directive, attraverso le quali si può

agilmente ricostruire il contenute delle indicazioni contenute nel

Financial Conduct Authority Handbook del Regno Unito.

212

2. The FSA will take the following non-exhaustive factors into account when

assessing whether to accept a particular market practice:

(1) the level of transparency of the relevant market practice to the whole market;

(2) the need to safeguard the operation of market forces and the proper interplay of the

forces of supply and demand...

(3) the degree to which the relevant market practice has an impact on market liquidity

and efficiency;

(4) the degree to which the relevant practice takes into account the trading mechanism

of the relevant market...

(5) the risk inherent in the relevant practice for the integrity of, directly or indirectly,

related markets...

(6) the outcome of any investigation of the relevant market practice by any competent

authority...

La Direttiva 2003/6/CE considera lecite condotte quali:

- quelle degli intermediari finanziari che scambiano strumenti finanziari

perseguendo il proprio business;

- quelle dei soggetti che eseguono ordini per conto di terzi;

213

- l’utilizzo di informazioni privilegiate relative ad un’altra società per

lanciare un’offerta pubblica di acquisto o per proporre una fusione;

214

- gli scambi rispettosi delle regole di stabilizzazione degli strumenti

finanziari o le operazioni su azioni proprie in esecuzione di programmi

di buy- back.

In sintesi e secondo logica, le operazioni di intermediazione finanziaria,

di offerte d’acquisto e di buy-back sono considerate prassi di mercato

lecite.

215

Impedire radicalmente queste pratiche avrebbe imbrigliato il

mercato finanziario; sono state introdotte delle regole specifiche per

ognuna di queste operazioni, perché sia garantita comunque la loro

trasparenza.

216

Vi è poi una seconda categoria di eccezioni, relative questa volta a

condotte compiute nel regolare corso del commercio. La Market Abuse

213

Market Abuse Directive, Recital 18:

...the mere fact that market-makers, bodies authorised to act as counterparties, or

persons authorised to execute orders on behalf of third parties with inside information

confine themselves, in the first two cases, to pursuing their legitimate business of

buying or selling financial instruments or, in the last case, to carrying out an order

dutifully, should not in itself be deemed to constitute use of such inside information.

214

Market Abuse Directive, Recital 29:

Having access to inside information relating to another company and using it in the

context of a public takeover bid for the purpose of gaining control of that company or

proposing a merger with that company should not in itself be deemed to constitute

insider dealing.

215

Market Abuse Directive, Recital 33:

Stabilisation of financial instruments or trading in own shares in buy-back

programmes can be legitimate, in certain circumstances, for economic reasons and

should not, therefore, in themselves be regarded as market abuse. Common standards

should be developed to provide practical guidance.

Directive all’art. 2(3)

217

prevede un safe-harbour per il caso in cui un

soggetto abbia chiuso un accordo prima di acquisire l’informazione

privilegiata e la cui sola esecuzione sia avvenuta in costanza del possesso

dell’informazione.

Nel normale corso degli affari rientra anche la lecita possibilità di

comunicare informazioni riservate in maniera selettiva a terzi in rapporto

di consulenza o comunque collaborazione con la società.

218