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LO SVILUPPO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NELLA TUTELA DELL’INDICAZIONE GEOGRAFICA

2.4. La protezione delle indicazioni geografiche dell’Unione Europea nei Paesi Terz

2.4.1. EC/Australia Wine Agreement

Uno dei primi accordi bilaterali sottoscritti dall’Unione Europea è stato stipulato con l’Australia nel 1994200. Questo Paese era privo di una

legislazione specifica sulla protezione delle indicazioni geografiche dei vini e di altri beni. I rimedi giuridici a disposizione degli operatori economici e dei consumatori erano limitati al cosiddetto “passing off”, ovvero il danno alla reputazione dei produttori causato dalla falsa indicazione di provenienza apposta su prodotti di qualità inferiore e per i consumatori il potere di agire contro le transazioni commerciali sleali ed ingannevoli201.

Quanto emerge dal Preambolo dell’Accordo, il desiderio comune era quello di “creare condizioni favorevoli per lo sviluppo armonioso del commercio e

la promozione della cooperazione commerciale” basando le relazioni sui principi di

uguaglianza, reciprocità e ricevendo come contropartita uguali benefici. L’approccio dei due continenti alle indicazioni geografiche è storicamente e tradizionalmente diverso: il sistema delle denominazioni europeo prevede una serie di controlli e restrizioni sulle pratiche vitivinicole, non condivise dalla legge australiana202. Quest’ultima non

198 Ibid.

199 Ibid.

200 Agreement between the European Community and Australia on trade in wine, GU n. 86/3, 31/03/1994.

201 Per approfondimenti, v. DAVISON M., MONOTTI A., WISEMAN L., Australian Intellectual Property Law, New York, Cambridge University Press, 2012, 20 “A typical passing off situation is one in which the defendant represents that its product originates from or is in some way associated with the plaintiff or the plaintiff’s business when that is not the case. It may do this by adopting some business indicia of the plaintiff such as an identical or similar business name or sign associated with the plaintiff’s product.”. 1974 Trade Practise Act.

202 McMANIS S., EU considerations don’t govern Australian GIs, court rules, in Shelston IP, in www.worldtrademarkreview.com/daily.

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cerca di creare un nesso particolare sull’origine e la qualità, ma è orientata, nella determinazione delle aree geografiche, alla valorizzazione della qualità dei vitigni203.

Per raggiungere gli obiettivi fissati, fu necessario stabilire ai fini dell’Accordo il significato dei termini usati, in particolare la definizione di indicazione geografica lata. A questo concetto si riconducono sia le indicazioni geografiche in senso stretto sia le denominazioni di origine così come specificate nell’Allegato II ed in quanto regolate dalle norme delle parti contraenti. Elemento comune rimaneva il legame inscindibile tra la qualità, la reputazione o altre caratteristiche riconosciute nel vino e attribuibili essenzialmente al luogo di origine.

L’art. 6 obbligava le parti alla protezione reciproca dei nomi dei vini, a sostegno della quale devono predisporre i mezzi giuridici necessari a prevenire l’uso di indicazioni geografiche su vini non originari dal territorio in questione.

La disposizione proibiva inoltre la registrazione di marchi costituiti o contenenti un’indicazione geografica, che non fosse veritiera sulla reale origine del prodotto.

La protezione era estesa anche alle ipotesi in cui la vera origine fosse stata correttamente indicata o fosse stata introdotta da espressioni che potevano trarre in inganno quali traduzioni, “modo”, “tipo”, “stile”, “imitazione”, “metodo” o simili.

Le parti si sono impegnate a rifiutare la registrazione di indicazioni geografiche che avessero indicato una falsa origine. I casi di omonimia furono risolti accordando protezione ad entrambe le indicazioni purché il loro utilizzo fosse giustificato da un uso costante nel tempo e non evocasse nei consumatori l’origine del vino nel territorio dell’altra parte.

Dall’Accordo si evince che numerose erano le indicazioni geografiche europee utilizzate in maniera generica dai produttori di vino australiani per qualificare i loro vini. L’art. 8 definiva i termini temporali entro i quali doveva cessare lo sfruttamento dei nomi a favore dei nomi dei vitigni quali ad esempio: Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Shiraz.

203 Ibid.

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Per rendere effettivo l’Accordo sottoscritto con l’Unione Europea, l’Australia ha modificato l’Australian Wine and Brandy Corporation Act del 1980 introducendo norme a tutela dell’indicazione geografica, fissando la percentuale minima di vino proveniente dal medesimo territorio per potersi fregiare dell’indicazione (85% del vino, che sale a 95% quando i vini con cui si crea la cuvée siano contraddistinti da più di tre indicazioni geografiche, ciascuna delle quali non può essere inferiore al 5%)204.

Per completare il quadro legislativo è stato modificata anche l’Australia’s Trademark legislation, che ha specificato che i marchi costituiti o contenenti un’indicazione geografica non possono essere registrati; se già registrati, la registrazione deve essere revocata205.

Cronologicamente l’Accordo è stato sottoscritto dalle parti prima dell’Accordo TRIPs, ma nei contenuti ha saputo andare oltre le previsioni di quest’ultimo. Le indicazioni geografiche che saranno oggetto di tutela, sono puntualmente indicate, anche se alcune di queste erano al tempo dell’Accordo ancora termini generici e pertanto, secondo le disposizioni dell’Accordo TRIPs, non oggetto di tutela206.

Come riconosciuto da alcuni autori, si stima che il 95% delle indicazioni geografiche europee fosse sconosciuto ai consumatori australiani, senza causare quindi allarme tra i produttori australiani207. Sul

piatto della bilancia pesavano però almeno una dozzina di indicazioni geografiche utilizzate come termini generici in Australia, tra cui Champagne, Burgundy, Chablis Sauternes, Hermitage Claret, Port Sherry etc. La soluzione adottata nell’Accordo fu quella di concedere un periodo di tempo ai produttori australiani per individuare nuove denominazioni e diffonderle tra i consumatori con campagne pubblicitarie. Una trasformazione non facile se si conta che prima della sottoscrizione del nuovo Accordo non tutte le indicazioni erano state tolte o sostituite208.

204 FERRARI M., op. cit.

205 AUDIER, op. cit., 38.

206 DAVISON, MONOTTI, WISEMAN, op. cit., 15.

207 STEPHEN S., Establishing a wine law regime: a new world experience – Australia in, AA.VV., Le regole del vino: disciplina internazionale, comunitaria e nazionale, 202.

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Nel 2010 un Nuovo Accordo tra Unione Europea e Australia è stato sottoscritto per garantire la piena protezione delle indicazioni geografiche e ribadire l’impegno comune ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire l’utilizzo di una denominazione tutelata e originaria del territorio dell’altra parte (art. 13/2) 209. L’interesse europeo

alla protezione dei consumatori dalle false indicazioni si è tradotto nella previsione, già formulata nel precedente Accordo ma più volte disattesa, del divieto di apporre, sebbene accanto alla reale origine, la traduzione del nome o l’utilizzo di termini quali “modo”, “tipo”, “stile”, “imitazione”, “metodo” e simili (art. 13/3/c).

L’Accordo proibisce la registrazione di marchi contenenti o consistenti in un’indicazione geografica e l’impegno dello Stato di disporre la disapplicazione della norma nazionale e la conseguente invalidazione della registrazione a seguito della richiesta della parte interessata, quando il marchio si riferisca all’indicazione geografica di un vino non originario (art. 13/5).

L’omonimia tra denominazioni non preclude che la protezione possa essere accordata ad entrambe se queste sono usate in buona fede. Per assicurare un equo trattamento ai produttori ed evitare la confusione tra i consumatori, le due parti contraenti dovranno individuare soluzioni per l’utilizzo e la differenziazione delle indicazioni (art. 13/6).

Le parti contraenti possono cessare di tutelare un’indicazione geografica quando, nel Paese d’origine, il nome sia divenuto generico o caduto in disuso (art. 13/9).

Una previsione, che segna una conquista dei produttori europei contro lo sfruttamento di alcune importanti denominazioni quali “Burgundy”, “Champagne”, “Graves”, “Porto”, “Sherry”, “Tokay”, dispone che nel termine di un anno a partire dal 1° settembre 2010, i concorrenti australiani dovranno cessare il loro utilizzo.

209 Agreement between the European Community and Australia on trade in wine del 1 dicembre 2008, OJ N. L 28/3, 30/01/2009.

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