• Non ci sono risultati.

Le norme a tutela delle indicazioni geografiche nella WeinG

CAPITOLO III LO SCENARIO ITALIANO

LA NORMATIVA TEDESCA

4.5. Le norme a tutela delle indicazioni geografiche nella WeinG

La protezione contro le frodi e le indicazioni ingannevoli nel settore vitivinicolo è regolata dal § 25 della WeinG: Verbot zum Schutz vor

Täuschung ("divieto di indicazione ingannevole").

La norma vieta in via generale la messa in circolazione, l’importazione e l’esportazione di prodotti che utilizzano indicazioni, istruzioni, informazioni o presentazioni ingannevoli (Abs. 1).

Il concetto di “ingannevolezza”, ripreso il contenuto dell’art. 2/1 dir. 2000/13/CE, è stato successivamente esteso con il dettato dell’art. 7

488 KNEBEL, op et loc. ult. cit. VDP Grosse Lage contraddistingue i vini di gran carattere provenienti da particelle ben delimitate con un terroir particolare (VDP Grosse Gewächse è stato mantenuto per contraddistinguere i vini secchi). L’origine territoriale gioca un ruolo determinante. La resa massima è di 50 hl/ha e possono essere coltivate solo varietà autorizzate e tradizionali. La vendemmia è manuale. La commercializzazione dei vini è ammessa solo dopo date prestabilite. VDP Erste Lage contraddistingue i vini provenienti da vitigni di prima qualità, che assicurano precise caratteristiche e condizioni ottimali di crescita. Anche qui la vendemmia deve essere condotta manualmente e la commercializzazione segue date prestabilite. La resa massima per ettaro è di 60 hl/ha.

VDP Ortswein viene attribuito ai vini provenienti da vigneti caratteristici e coltivati con

varietà tipiche posti in località specifiche. Il nome della località certifica l’origine. la resa massima è di 75 hl/ha. VDP Gutswein contraddistingue i vini base che mantengono però uno standard qualitativo alto provenienti da Gutslagen. Almeno l’80% delle uve deve appartenerne a varietà tipiche.

489 Ibid. 490 Ibid.

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4156/

153

del reg. 1169/2011 rubricato “Pratiche leali di informazione”491. La

molteplicità delle informazioni sugli alimenti è regolata in modo da evitare che il consumatore possa essere indotto in errore “per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione”. La pubblicità e le altre forme di presentazione degli alimenti devono rispettare i medesimi requisiti di lealtà, precisione e facilità di comprensione per il consumatore (art. 7/4).

La giurisprudenza e la dottrina hanno posizioni diverse riguardo all’accertamento dell’inganno nelle attività sopra elencate. Partendo da una posizione comune che l’inganno deve essere idoneo ad indurre in errore e un’indicazione è ingannevole quando può condurre, considerato il linguaggio comune, l’opinione del mercato e le esperienze di vita dell’ambiente esaminato, a false rappresentazioni492. Controversa era

l’opinione sul riferimento soggettivo, l’ambiente esaminato, tra un consumatore impreciso e uno attento.

La giurisprudenza tedesca consolidata, anche in merito all’applicazione del § 17/1/5 LMBG e § 3 UWG, riconosceva nel divieto di inganno la tutela dei consumatori meno accorti. Questo orientamento non è più perseguibile a seguito dell’innovazione del diritto comunitario e della giurisprudenza della Corte di Giustizia493.

Il principio contenuto nel § 25, in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, deve essere applicato come criterio per decidere

491 Regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione. I considerando 5 e 6 del reg. (CE) 1169/2011 sostengono la necessità di integrare i principi generali sulle pratiche commerciali sleali, e quindi azioni ingannevoli o omissioni di informazioni, con norme specifiche relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonché aggiornare le disposizioni sull’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari.

492 BGH GRUR 61, 477, 479 in RATHKE, op. cit., § 25 WeinG, rdn. 20. 493 RATHKE, op. cit., § 25 WeinG, rdn. 21.

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4156/

154

dell’ingannevolezza di un’indicazione parametrata su un consumatore attento, fintantoché non si tratti di un’informazione riguardante la salute494.

È sufficiente che anche solo una parte dei consumatori venga ingannata dalle indicazioni fornite. Ne consegue che è sufficiente l’idoneità ad ingannare e non l’inganno effettivo e reale del consumatore. Il giudice ha escluso (e la strada comunque non risulta praticabile) che sia obbligatorio indicare la percentuale 10%, 15%, 20% o 50%, di persone che hanno associato una falsa rappresentazione all’indicazione utilizzata per l’applicazione del divieto di frode nell’assunzione delle prove495. Le reali percezioni dei consumatori possono rappresentare un punto di riferimento per l’applicazione del concetto di ingannevolezza e talvolta essere indispensabili nel singolo caso496.

Il divieto di indicazioni fallaci del § 25 si applica anche quando, in base a disposizioni esterne al diritto del vino che autorizzano l’uso di determinate indicazioni, queste contrastino con lo scopo di tutela dettato nel paragrafo. Ci si riferisce in particolar modo ai marchi commerciali, i quali sono talvolta idonei, ai sensi del § 25/1, a trarre in inganno e non possono, nonostante l’iscrizione nel registro dei marchi, essere utilizzati o non sono neppure ammissibili alla registrazione497. La registrazione di un

marchio non prevede una verifica preventiva alla luce del divieto nel campo del diritto alimentare di utilizzo di indicazioni fallaci.

Secondo la definizione dell’art. 118 quatervicies del reg. (CE) 1234/07 anche i marchi commerciali rientrano nel concetto di “etichettatura”. Pertanto il divieto di indicazioni fallaci affermato per l’etichettatura si applica anche ai marchi. I marchi non possono essere confusi con le indicazioni del prodotto e non possono, sul Landwein in

494 Ibid.

495 OLG Köln, LMRR 1994, 36 = LRE 30, 248 così LMRR 1994, 50 = LRE 31, 81 in RATHKE, op. cit., § 25 WeinG, rdn. 24.

496 RATHKE, op. cit., § 25 WeinG, rdn. 24.

497 BGH GRUR 1980, 199, 200 = ZRL 1980, 199 = LRE 12, 327 in RATHKE, op. cit., § 25 WeinG, rdn. 28.

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4156/

155

particolare, utilizzare termini o parte di essi che identificano un

Qualitätswein498.

Il principio del divieto di uso di informazioni ingannevoli contenuto nel primo comma, trova attuazione nei fatti elencati nei commi successivi. Questa “concretizzazione” è fondamentale anche per l’applicazione del divieto comunitario di pratiche ingannevoli499. I

paradigmi legislativi a cui il produttore deve fare riferimento per quanto riguarda le indicazioni o la presentazione del prodotto sono sia nazionali che comunitarie (Abs. 2/1). Sono da considerarsi ingannevoli anche quelle indicazioni idonee a dare l’impressione di una certa qualità (Abs. 2/2). La complessità del concetto di qualità in Germania, impone di considerare diverse informazioni: l’origine, la varietà, l’azienda, l’annata, le pratiche di cantina500.

L’Abs. 3/1 ingloba tra le forme ingannevoli di presentazione quelle idonee a generare nel soggetto una falsa rappresentazione dell’origine del prodotto ed estende la propria portata anche qualora venga indicata la reale origine501. Alla falsa rappresentazione viene equiparata anche quella

inesatta, ciò mancante di elementi tali da rendere univoche le informazioni per il consumatore502.

Il confezionamento, l’uso di bandiere e altre immagini, in generale le indicazioni geografiche indirette sono idonee a provocare nel consumatore un’associazione tra le informazioni ottenute tramite esse e l’origine geografica del prodotto503. La norma tutela i consumatori e i

concorrenti dall’uso non corretto di queste informazioni, anche se la reale origine è indicata504. Parimenti si considera come ingannevole l’utilizzo di

498 RATHKE, op. cit., § 25 WeinG, rdn. 29. 499 Id., rdn. 91.

500 Id., rdn. 95. 501 Id., rdn. 101.

502 A titolo di esempio l’indicazione geografica di un vino “Bergstrasse”, quando il vero e completo nome della zona di origine è “Badische Bergstrasse”, può creare confusione con es. la “Hessische Weinstrasse”. L’inganno può essere generato anche quando l’azienda possiede vigneti in più località diverse e sulla presentazione del vino indica una località da cui non provengono le uve (escluso il caso di Grosslage).

503 Ibid.

504 L’uso, ad esempio, di un simbolo cittadino facilmente riconoscibile usato su un’etichetta di un vino di origine estera ma imbottigliato nella località riprodotta nella presentazione è considerato come ingannevole per il consumatore.

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4156/

156

termini linguistici e indicazioni straniere su prodotti di origine straniera e la traduzione in tedesco505.

A tutela dell’origine, i nomi di fantasia utilizzati commercialmente possono considerarsi ingannevoli se evocano falsamente un’indicazione geografica (Abs. 3/3/a, es. “Himmlisches Moseltröpfchen”, “Moselgeister” o

“Paradiesecco” riferiti ad un vino frizzante)506.

I casi di uso di indicazioni ingannevoli dimostrano come l’utilizzo di denominazioni conosciute grazie anche a personaggi famosi possa indurre gli operatori a sfruttare la reputazione a proprio vantaggio senza che il prodotto origini dalla zona indicata.

Il primo caso riportato dall’Jahresbericht è legato al Prosecco, spumante italiano, ottenuto da uve coltivate e vinificate nella zona indicata dal disciplinare. Questo era stato oggetto di una campagna pubblicitaria con Paris Hilton, la quale era raffigurata con una lattina di Prosecco in mano. Questa confezione è passata dall’essere malvista ad un must per molti. Dietro allo slogan “Alkohol in kleinen Dosen hat noch niemandem

geschadet” (“l’alcool in piccole dosi/in lattina non ha mai fatto male a

nessuno”) si potevano trovare in tutti i supermercati tedeschi “Prosecco Frizzante” a meno di un euro. Il vantaggio per i discount era evidente: la vendita di semplice vino spumante senza alcun legame con la zona di origine sfruttando però la reputazione e la fame di quest’ultimo507.

Un secondo caso, sempre legato al Prosecco, si verificò con il titolare di un impianto di imbottigliamento presso un’azienda, la quale rimanendo senza vino ma al contempo con una scorta considerevole di lattine già marchiate “Prosecco Colli Trevigiani” decise di mescolare vino originario italiano con vino spagnolo508.

Un’attenzione particolare deve essere garantita al consumatore finale, sempre più orientato verso produzioni regionali, ma allo stesso tempo facilmente disorientato dinnanzi alle novità nella presentazione dei prodotti. La classificazione secondo il motto “Qualität im Glase” mantiene

505 Id., rdn. 102.

506 Id., rdn. 109.

507 LANDESUNTERSUCHUNSAMT RHEINLAND-PFLAZ, Jahresbericht 2011, 43. 508 Ibid.

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/4156/

157

la sua importanza e completa la c.d. “piramide dell’origine”, la quale garantisce la credibilità e l’immagine dell’intero sistema produttivo tedesco e fornisce gli elementi fondamentali per strategie di vendita di successo.

Le difficoltà per i consumatori non specializzati possono emergere dalla lettura e della comprensione di un’etichetta, dalla quale non si può ricavare se il vino proviene da una Einzellage o da una Großlage. L’origine territoriale è identificata con un unico luogo es. “Schloss Johannisberger” (Einzellage, 35 ha), “Johannisberger Erntebringer” (Grosslage, 320 ha da 15

Einzellagen sempre legati al nome di un comune, in questo caso Johannisberg).

4.6. La tutela civile e penale in materia di indicazioni