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La classificazione dei vini su base geografica

CAPITOLO III LO SCENARIO ITALIANO

LA NORMATIVA TEDESCA

4.3. Elementi del “sistema romano” nel diritto tedesco: il recepimento della normativa comunitaria nella WeinG

4.3.4. La classificazione dei vini su base geografica

Mentre in Italia le regioni viticole normalmente corrispondono alle Regioni amministrative, diversa è la situazione in Germania dove le

Anbaugebiete (“zone viticole”) hanno una vocazione storica alla coltivazione

della vite e superano i confini amministrativi e politici. La maggior parte di queste zone si trova lungo i corsi di alcuni fiumi tedeschi (Rhein, Mosel,

Nahe, etc.). Sono state costituite 13 Weinbaugebiete (es. Rheingau), il cui nome

è stato inserito nel registro comunitario dei vini a denominazione di origine protetta.

La Weinbaugebiete si divide a sua volta in più Bereiche (“sottozona”, es. Bernkastel).

L’unità viticola più piccola si chiama Lage o Einzellage (“vigneto”, es. Baiken) e più Lagen formano una Grosslage (es. Burgweg)472.

Questa ripartizione è propria dei Qualitätsweine e Prädiktasweine. I Landweingebiete (es. Landwein Rhein) sono le zone viticole che designano i Landweine ed attualmente sono 26 (§ 2 WeinV).

Con la riforma della WeinG le norme europee sono state trasposte nell’ordinamento con l’inserimento dei § 22b (tutela delle indicazioni geografiche), § 22c (domanda comunitaria di protezione dell’indicazione

471 Ibid.

472 La definizione di Lage non trova un omonimo nella viticoltura italiana. La Lage è una superficie vitata ben delimitata, iscritta nel catasto. Escluse le eccezioni consentite dalla legge, la superficie non può essere inferiore a 5 ha. La superficie media è di 40 ha. Esistono in totale 2600 Lagen. È costituita da più vigneti appartenenti a diversi proprietari.

A differenza dell’Einzellage, la Großlage è una costruzione puramente giuridica. I nomi possono essere di fantasia, toponimi, riferimenti storici o nomi di Einzellagen non più esistenti. La superficie estesa garantisce, soprattutto ai grandi commercianti e imbottigliatori, di poter vendere vino prodotto con uve provenienti da diversi paesi sotto un unico nome. Es. Großlage Scharzberg (1568 ha) sempre unita al nome del comune di

Wiltingen, comprende vigneti di 16 comuni.

Il Bereich comprende più Lagen. Le uve prodotte all’interno di questo territorio possono essere mescolate. Il nome del Bereich deve comparire sull’etichetta. Le piccole regioni, come Ahr e Rheingau, hanno un solo Bereich che coincide con l’Anbaugebiet. Gli altri

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geografica) e § 22d (caratteristiche dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica) e sono state adeguate le disposizioni connesse con il disciplinare di produzione e gli elementi che esso deve contenere: metodi di coltivazione, raccolta e lavorazione, varietà di uva etc.473.

La determinazione delle qualità e delle caratteristiche dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani compete al legislatore regionale474.

Il § 22b disciplina la tutela delle indicazioni geografiche che, ai sensi della legge sul vino, sono quelle definite nell’art. 118 bis/1/a-b del reg. (CE) 1234/07, i nomi di luoghi e zone iscritte nella Weinbergsrolle (“registro viticolo”) e i nomi di comuni o distretti che vengono usati commercialmente per identificare un prodotto475.

L’articolo riassume in sé il significato di indicazione geografica proveniente dal diritto comunitario e dal diritto tedesco; supera la definizione europea legata strettamente alla regione o un luogo determinato di coltivazione per inglobare anche i nomi di comuni e distretti.

La politica di qualità generale perseguita dal Ministero dell’Agricoltura si esprime attraverso forme diverse, in particolare mediante la fissazione degli elementi del disciplinare di produzione: la resa per ettaro, il contenuto minimo di alcool e le caratteristiche che il vino deve possedere per essere tutelato mediante la denominazione di origine o l’indicazione geografica, fermo restando il rispetto delle disposizioni comunitarie e, soprattutto, delle caratteristiche tipiche del territorio di produzione (§ 22 d). Le qualità e le caratteristiche che emergono da un determinato territorio rispondono a determinati criteri fissati dal legislatore nazionale. La tradizione tedesca è ormai consolidata sul contenuto minimo di alcool e sulla resa massima per ettaro.

473 RATHKE, op. cit., 5. Abschnitt. 474 Ibid.

475 § 22 b WeinG „1. […]die Ursprungsbezeichnungen und die geografischen Angaben im Sinne des Artikels 118b Absatz 1 Buchstabe a und b der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007,

1. die Namen von in die Weinbergsrolle eingetragenen Lagen und Bereichen sowie

2. die Namen von Gemeinden und Ortsteilen, die im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung eines Erzeugnisses benutzt werden.“.

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Il legislatore tedesco assicura la tutela (§ 23 WeinG) ai nomi di unità amministrative e geografiche più limitate, come lo sono di fatto distretti e vigneti, a condizione che questi siano iscritti nel registro viticolo senza la necessità che vengano inseriti nel registro delle indicazioni geografiche. Allo stesso modo vengono tutelati i nomi dei Comuni e località476. Queste

possono essere iscritte comunque nel registro comunitario e pertanto non si applica il comma 1.

Il § 23 tutela le indicazioni legate alle piccole unità geografiche facendo un distinguo tra i nomi già iscritti nel registro delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche e quelle che possono costituire un’indicazione facoltativa ex art. 118 septvicies/1/g e venire tutelate dalle norme comunitarie, purché tali nomi siano iscritti nello schedario vinicolo. Il reg. (CE) 1234/07 considera quale indicazione geografica “il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese”, senza fare alcun riferimento esplicito ai nomi di piccole unità geografiche se non indirettamente all’art. 118 septvicies/1/g, il quale ammette che le denominazioni e le indicazioni geografiche possano essere completate con “il nome di un’altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica”.

Il primo comma limita queste piccole unità ai comuni, ai distretti e alle sole zone iscritte negli schedari vinicoli.

Il Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, autorizzato per decreto dal Bundesrat, stabilisce le

condizioni per la registrazione e l’identificazione della zona nello scheda vinicolo, decide sull’assegnazione dei vigneti che non appartengono a nessuna zona e determina le condizioni entro le quali il nome di un comune o di un distretto può essere usato, nella domanda ex § 22c/1, da solo o come parte di un altro nome.

476 Il Ministero per l’Alimentazione, l’Agricoltura e la Tutela dei Consumatori è competente nel definire, tramite regolamento, le condizioni per l’iscrizione nel registro viticolo dei distretti e dei vigneti, la disposizione delle superfici vitate che non appartengono a nessun vigneto, le condizioni per la presentazione di una domanda di protezione ex § 22c del nome, da solo o come parte di un’unità, di un comune o di una località.

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147 I Landesregierungen (“governi regionali”) determinano l’istituzione e la tenuta dello schedario vinicolo nel quale vengono registrate le unità geografiche e le caratteristiche delle stesse: delimitazione, condizioni e procedure di iscrizione e cancellazione, la registrazione o la cancellazione d’ufficio quando lo stesso nome viene iscritto nel registro comunitario delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche.

Queste indicazioni non possono essere sfruttate commercialmente ed essere apposte su vini che non provengono dall’unità geografica protetta dalla denominazione, dalla zona iscritta nella Weinbergsrolle o dal comune e distretto indicato quando vi è il rischio che da tale utilizzo il consumatore possa essere tratto in inganno477. Mutatis mutandis si applicano

le disposizioni contenute nel § 128 Abs. 1 e 2 del MarkenG.

All’interno di queste divisioni territoriali, il legislatore compie una distinzione tra le indicazioni obbligatorie e quelle facoltative in armonia con le norme comunitarie. Alla prima categoria appartengono: l’indicazione di “Deutscher Wein”, “Wein aus Deutschland” o termini simili, l’indicazione di una determinata Anbaugebiet o LandWeinGebiet e l’informazione della menzione tradizionale (Qualitätswein, Prädiktaswein e

Landwein).

Sono invece informazioni facoltative quelle relative ad una zona più ristretta (Bereiche, Groß- e Einzellage, solo per i Qualitätsweine e

Prädiktasweine, poiché l’indicazione di una zona più ristretta è vietata per i Landweine).

477 „(2) Geografische Bezeichnungen dürfen im geschäftlichen Verkehr nicht für Erzeugnisse benutzt werden, die nicht aus

1. der der Ursprungsbezeichnung oder der geografischen Angabe zugrunde liegenden geografischen Einheit oder

2. der in der Weinbergsrolle eingetragenen Lage oder dem dort eingetragenen Bereich oder 3. der bezeichneten Gemeinde oder dem Ortsteil

stammen, wenn bei der Benutzung solcher Bezeichnungen eine Gefahr der Irreführung über die geografische Herkunft besteht.“

La Weinbergsrolle è stato introdotto nel 1969 nel diritto tedesco. Si tratta un registro pubblico gestito a livello regionale, che contiene l’elenco delle zone e dei territori e dei relativi dati. L’iscrizione nel registro garantisce la tutela ex § 22b/2. Contiene le informazioni relative alle superfici vitate e le coltivazioni ivi insediate, le caratteristiche della zona e i proprietari per una maggior tutela dei consumatori e degli altri produttori da indicazioni geografiche mendaci e ingannevoli. Questo registro non si deve confondere con lo schedario viticolo previsto dal reg. (CE) 436/09, la cui funzione è quella di fornire le informazioni sulla quantità prodotta.

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Questi elementi che caratterizzano una determinata denominazione o indicazione, origine, produzione e lavorazione, fattori umani e naturali e la loro influenza sulla zona d’origine sono, come per gli altri Stati membri, iscritti nel disciplinare di produzione (Produktspezifikation). L’inserimento di una disposizione sul disciplinare d’origine risale solamente al quinto emendamento alla legge (29 luglio 2009). Il § 16a rubricato Produktspezifikation ha permesso di adeguare la normativa tedesca alle norme comunitarie sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini, nonostante il mantenimento dello status quo con la classificazione precedente.

I disciplinari di produzione sono emanati con Landesgesetz478.