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CAPITOLO III LO SCENARIO ITALIANO

3.4. I disciplinari di produzione e le strutture di controllo

3.4.1. Il disciplinare di produzione

La struttura giuridica attorno alla quale si sviluppano la denominazione di origine e l’indicazione geografica è rappresentata dal disciplinare di produzione. Il legislatore, comunitario e nazionale, non definisce questo istituito ma ne individua i contenuti fondamentali.

L’importanza di questo strumento è prima tecnica che giuridica, in quanto esso contiene i dettami tecnici specifici, partendo dall’individuazione dell’area amministrativa di produzione per arrivare alla definizione della commercializzazione della denominazione o indicazione306. Il disciplinare “permette agli interessati di verificare le condizioni di

produzione relative alla denominazione di origine o all’indicazione geografica” (art.

118quater/2 reg. 491/2009) e deve essere in grado di dimostrare il legame tra la denominazione ed il particolare ambiente geografico e i fattori naturali e umani che ne determinano la sostanziale peculiarità (art. 118ter reg. 491/2009).

La procedura comunitaria di protezione delle denominazioni e delle indicazioni geografiche richiede che il soggetto legittimato alla presentazione della domanda alleghi anche il disciplinare di produzione relativo (art. 118quater reg. 491/2009). Oltre ad essere condizione iniziale, il disciplinare di produzione rappresenta il parametro tecnico-normativo della produzione quotidiana307.

La normativa italiana specifica i contenuti del disciplinare. In particolare questo deve contenere il nome della denominazione o dell’indicazione geografica, la delimitazione della zona di produzione, la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche, la resa massima di uva e di vino per ettaro, l’indicazione della o delle varietà di

305 Trib. Saluzzo, ord. 5 gennaio 2001, in Giur. It., 2001, I, 318. 306 FERRARI, Denominazioni di origine e prodotti agricoli, op. cit., 5. 307 Ibid.

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uve da cui il vino è ottenuto con l’eventuale riferimento alle percentuali, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e il divieto di pratiche di forzatura, le condizioni di produzione e le caratteristiche naturali dell’ambiente, gli elementi che evidenziano il legame con il territorio308. Il

secondo comma dell’art. 10 individua ulteriori elementi che possono essere inseriti nel disciplinare di produzione: periodo di invecchiamento, l’imbottigliamento in zona delimitata, la capacità e i sistemi di chiusura dei recipienti.

La riforma dell’OCM vino ha inciso sulla procedura di protezione dei vini a indicazione geografica, superando il precedente sistema basato su un iter interamente nazionale, inserendo una seconda fase comunitaria.

Il decreto che disciplina l’iter nazionale, in attuazione al reg. (CE) 479/2008, in Italia prevede che il soggetto legittimato a presentare la domanda di protezione è qualunque associazione di produttori, la quale è “costituita dall’insieme dei produttori vitivinicoli della denominazione oggetto della domanda, ivi compresi i Consorzi di tutela” (art. 2/1)309. Il

comma successivo enuclea tra gli scopi dell’Associazione, “la registrazione a livello comunitario della Denominazione per la quale viene presentata la domanda”.

La domanda, corredata di tutti i documenti, viene presentata per il tramite della Regione al Ministero delle Politiche Agricole dopo aver esaminato a) la legittimità del soggetto richiedente e del possesso dei requisiti di rappresentatività, b) la completezza della documentazione e c) la rispondenza del disciplinare alle norme comunitarie e nazionali (art.

308 L’art. 7 del reg. (CE) 607/09 individua gli elementi essenziali che giustificano la denominazione d’origine e che spiegano in che misura le caratteristiche della zona geografica limitata incidono sul prodotto. Le informazioni che deve contenere il disciplinare di produzione riguardano: a) i fattori naturali e antropici rilevanti; b) la qualità o le caratteristiche del prodotto attribuibili all’ambiente geografico; c) la descrizione dell’interazione causale fra gli elementi naturali e la qualità. Le informazioni richieste per l’indicazione geografica riguardano a) la zona geografica; b) la qualità, notorietà o altre caratteristiche attribuibili all’origine geografica; c) la descrizione dell’interazione causale fra gli elementi naturali e la qualità.

309 D.m.p.a.a.f. del 16 dicembre 2010, Procedura a livello nazionale per l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010, G.U. n. 12, 17/01/2011.

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6/1)310. Eventuali osservazioni sono trasmesse al soggetto richiedente, il

quale comunica gli elementi di risposta entro novanta giorni. Se il parere è positivo l’iter nazionale prevede l’esame da parte del Ministero e del Comitato circa la completezza e la rispondenza della documentazione alle disposizioni comunitarie (art. 7/1). L’esito positivo della verifica prevede un secondo coinvolgimento della Regione e del soggetto richiedente. La riunione di pubblico accertamento ha come scopo quello di permettere al Ministero di “verificare la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e

costanti previsti dal regolamento” (art. 7/3). La domanda è successivamente

sottoposta al Comitato per il parere e per la formulazione della proposta di disciplinare aggiornata.

In caso di esito negativo della verifica o del merito di taluni aspetti, il Ministero può convocare una conferenza di servizi per una valutazione congiunta, la quale può condurre anche alla conclusione del procedimento (art. 7/6).

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del disciplinare è imposta

“affinché tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e presentare le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate e documentate” entro sessanta giorni dalla

data di pubblicazione (art. 8/1). Alle osservazioni presentate possono essere opposte delle controdeduzioni del soggetto richiedente. Entro trenta giorni il Ministero convoca una conferenza dei servizi con il Presidente del Comitato, la Regione competente, il soggetto richiedente e quello che ha presentato le osservazioni. Al termine della riunione il

310 L’art. 4/2/c dispone che tra i Documenti venga presentato un elenco che rappresenti i viticoltori specificando per ciascuna categoria delle percentuali diverse:

- in caso di vini DOCG, qualora si intenda riconoscere una DOCG autonoma a partire da una specifica tipologia o area geografica delimitata nell'ambito della DOC di provenienza, almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo e almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio; - in caso di vini DOC, almeno il trentacinque per cento dei viticoltori interessati ed almeno il trentacinque per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio. Per il riconoscimento a DOC autonome, a partire dalle zone espressamente delimitate e dalle sottozone di preesistenti DOC, le predette percentuali sono elevate al cinquantuno per cento;

- in caso di vini IGP, almeno il venti per cento dei viticoltori interessati e il venti per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;

- in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, almeno il sessantasei per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio.

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Ministero decide sull’accoglimento o meno delle osservazioni, che condurranno alla chiusura del procedimento o alla modifica della proposta di disciplinare (art. 8/3).

Con la conclusione della procedura nazionale, in seguito alla pubblicazione sul sito del Ministero del disciplinare, la domanda di protezione è trasmessa alla Commissione Europea per l’avvio della fase comunitaria (art. 9/1/b). Eventuali osservazioni sono trasmesse per il tramite del Ministero al soggetto richiedente e alla Regione (art. 9/2).

La domanda di modifica riprende, con alcune differenziazioni, la procedura di richiesta di protezione (art. 10/1). La presentazione delle note di modifica completa la documentazione richiesta.

In caso di presentazione di domanda di modifica del disciplinare di produzione con inserimento della delimitazione della zona di imbottigliamento la richiesta deve essere accettata da un numero di produttori che rappresentino almeno il 51% della produzione imbottigliata. La deroga di cinque anni prevista dal decreto trova applicazione per quelle aziende imbottigliatrici che per almeno due anni prima dell’entrata in vigore abbiano imbottigliato fuori dalla zona la DOP o l’IGP (art. 10/3/c).

La terza ipotesi regolata dal decreto è la cancellazione della protezione di una denominazione o indicazione geografica (art. 11).

Mutatis mutandis si applica la procedura prevista per l’esame della domanda

di protezione; la domanda in questa ipotesi deve essere corredata da un’adeguata motivazione (art. 11/2).