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La sentenza Tocai: varietà di vite e indicazione geografica a confronto

LO SVILUPPO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NELLA TUTELA DELL’INDICAZIONE GEOGRAFICA

2.2. La giurisprudenza della Corte di Giustizia

2.2.4. La sentenza Tocai: varietà di vite e indicazione geografica a confronto

Una controversia più recente che hanno affrontato la Corte di Giustizia e poi successivamente il Tribunale di Primo Grado ha ad oggetto il vino Tocai156.

L’analisi presentata in questa sezione affronta le pronunce del giudice comunitario sulle questioni sollevate dal giudice nazionale.

Il giudice amministrativo ha sottoposto diverse questioni pregiudiziali prospettando almeno quattro profili di invalidità157. La base

giuridica che conferiva alla Comunità il potere di adottare l’Accordo comunitario sulla tutela delle denominazioni dei vini, considerato anche l’Accordo del 1991 circa l’eventuale riserva di sovranità e competenza dei singoli Stati in materia di denominazioni geografiche nazionali; la violazione delle disposizioni sulle indicazioni omonime previste dall’Accordo; la violazione dell’Accordo TRIPs e la violazione del diritto fondamentale di proprietà158.

La Corte di Giustizia ha ritenuto, quale base giuridica per la sottoscrizione dell’Accordo, l’art. 133 CE che attribuisce la competenza esclusiva in capo alla Comunità “per concludere trattati in materia di politica

156 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 12 maggio 2005, Regione Autonoma Friuli- Venezia Giulia e ERSA, causa C-347/03, in Racc., I-3785. Così BOATTO V. , Il risveglio del Tocai. Le ragioni produttive e di mercato per il rilancio del prodotto, Milano, Franco Angeli, 2008,

24. La normativa comunitaria ha introdotto, sin dagli esordi della disciplina enologica (Reg. 1388/70/CE), la classificazione delle varietà di vite coltivabili su un determinato territorio e successivamente l’utilizzo del nome del vitigno per definire il vino prodotto con le relative uve. La caduta dei regimi comunisti e le trattative per l’espansione ad est della Comunità Europea hanno condotto alla stipulazione di numerosi accordi bilaterali prima della definitiva adesione. Uno tra questi stipulato con l’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproco delle denominazioni dei vini impegnava le parti contraenti a rispettare e tutelare le indicazioni geografiche indicate negli allegati. In questi si riscontra l’assenza del Tocai friulano, del Tocai italico e del Tokay d’Alsace. A questi accordi fecero seguito gli impegni delle parti contraenti a non utilizzare queste denominazioni dopo il 31 marzo 2007. La Francia tradusse questo obbligo nell’apposizione, accanto al nome Tokay

d’Alsace, l’indicazione Pinot gris, ovvero del nome del vitigno da cui era ricavato il vino.

L’Italia, con il d.m. 26 settembre 2002 aveva escluso il termine Tocai nella menzione “Tocai friulano” e “Tocai italico” per la presentazione e designazione dei vini. A seguito della fase giudiziale nazionale, è stato adito il Tribunale di primo grado e successivamente la Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

157 GENCARELLI F., Commento alla sentenza della Corte Costituzionale del 14 novembre 2008, Presidenza del Consiglio dei Ministri c. Regione Friuli Venezia Giulia, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2009, 688 e ss.

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commerciale”, tra cui quello sui vini159. La tutela riconosciuta anche alle

denominazioni dei vini provenienti dai Paesi terzi era sancita già nell’OCM vitivinicola, in vigore al momento della conclusione dell’Accordo CE- Ungheria sui vini. L’art. 63 che i vini importati destinati al consumo umano e designati con un’indicazione geografica possono beneficiare del controllo e della protezione previsti per i vini comunitari. Tale disposizione sarebbe stata oggetto, come nel caso di specie è avvenuto, di un apposito accordo con lo Stato terzo interessato principalmente per assicurare reciproca tutela e favorire la commercializzazione sui rispettivi territori.

Nel secondo punto, il giudice comunitario ha rilevato che le norme contenute negli artt. 4 e 5 sui casi di omonimia non si applicato alle menzioni di “Tocai friulano” e “Tocai italico”. All’epoca questi ultimi erano considerati vitigni atti a produrre vini v.q.p.r.d, ma non costituivano un’indicazione geografica160. L’affermazione sostenuta dalla difesa italiana,

peraltro non provata dalla stessa, adduceva alla possibilità che, soddisfatte tutte le condizioni previste dal disciplinare delle indicazioni geografiche “Collio goriziano”, “Collio”, “Isonzo del Friuli” e “Isonzo”, queste possano essere combinate con la menzione delle varietà di vite “Tocai friulano” e “Tocai italico”. Non essendo contemplate le denominazioni “Tocai friulano” e “Tocai italico” negli allegati all’Accordo, la Corte respinge l’errata percezione della realtà da parte delle parti contraenti.

L’ulteriore questione sottoposta alla Corte chiede se l’Accordo TRIPs, entrato in vigore successivamente all’Accordo del 1993, possa trovare applicazione e quindi si possa ammettere che entrambe le denominazioni possano continuare ad essere utilizzate in futuro e ciascuna indichi il Paese, la regione o la zona di provenienza per non trarre in inganno i consumatori. L’Accordo ADPIC stabilisce che gli Stati aderenti hanno competenza a decidere le condizioni pratiche per tutelare le indicazione geografiche omonime. Ricostruendo la definizione di

159 Ibid.

160 Tali espressioni figuravano negli elenchi delle varietà di vite raccomandata e autorizzata, v. titolo I dell’allegato al reg. (CE) n. 3800/81 e punto 5 allegato III del reg. (CE) n. 3201/90.

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“indicazione geografica” utilizzata nell’Accordo ADPIC, la Corte afferma che queste servono ad identificare un prodotto come originario di un territorio, regione o località e le cui qualità, notorietà o altre caratteristiche siano essenzialmente attribuibili all’origine geografica. La Corte respinse anche questa questione essendo il “Tocai friulano” il nome di un vitigno e non di un territorio come espressamente enunciato nelle norme internazionali e nell’Accordo CE-Ungheria. La facoltà degli Stati aderenti all’OMC e non l’obbligo di accordare protezione alle indicazioni omonime è previsto dallo stesso Accordo ADPIC. La Comunità, avvalendosi di questa facoltà, ha assicurato la tutela alle indicazioni geografiche e quindi riservato ai vini ungheresi l’utilizzo di tale denominazione161.

Con l’ultima questione il giudice a quo ha chiesto se il diritto di proprietà sancito nell’art. 1 del Protocollo e nell’art. 17 della CEDU ricomprenda anche la proprietà intellettuale relativamente alle denominazioni di origine dei vini e a loro sfruttamento162. La parte attrice

denunciava un’espropriazione di un bene oggetto di un diritto di proprietà intellettuale, la quale è ammessa esclusivamente in forza di una legge, per scopi di pubblica utilità, in maniera proporzionale e sostenuta da un giusto indennizzo. La Corte argomenta che il divieto di commercializzazione dei vini con la denominazione “Tocai friulano” non ha determinato l’esclusione della vendita dei vini interessati, purché questa avvenga in modo ragionevole. Essa ha ravvisato, sulla scia di una giurisprudenza consolidata, che è ammissibile la restrizione del diritto di proprietà purché sia giustificata, rispetti il principio di legalità e persegua uno scopo legittimo con mezzi ad esso ragionevolmente proporzionati. Nel caso di specie lo scopo generale era rappresentato dal favoreggiamento di una politica di reciproco sostegno nella protezione e commercializzazione dei vini originari sul territorio delle parti contraenti. Tra gli altri scopi il regolamento sancisce la necessità di fornire al consumatore finale un’informazione esatta sui prodotti e proteggere i produttori dalle distorsioni della concorrenza.

161 GENCARELLI, op. cit., 691.

162 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, GU n. C 364.

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L’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia “favorevole

alla massima tutela e alla valorizzazione delle denominazioni d’origine nei confronti delle menzioni di altra natura” è stato confermato nelle cause C-23/04 e C-

24/04163. Ai produttori ungheresi è stato riconosciuto il diritto esclusivo di

utilizzare il termine Tokaj, escludendo l’ammissibilità di menzioni omonime, “neanche per prodotti destinati al solo mercato nazionale”164.

2.3.La protezione delle indicazioni geografiche nella nuova