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Capitolo 3. Misure contro il finanziamento del terrorismo

3.4 Autorità competenti

Il decreto legislativo 231/2007 (Capo II, artt. 5-9) definisce, in maniera sistematica, le competenze delle diverse autorità, con responsabilità nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Più in dettaglio la nuova normativa dà un’importanza particolare proprio alla collaborazione tra le diverse autorità anche attraverso l’azione del Comitato di sicurezza finanziaria, in cui siedono tutti i soggetti responsabili della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le disposizioni in questione, non solo rappresentano un puntuale recepimento della direttiva comunitaria (2005/60/CE), ma accolgono, altresì, le indicazioni del Fondo monetario internazionale che ha sottolineato la necessità di un sistema di vigilanza basato sull’efficienza di coordinamento e collaborazione allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni, nonché per assicurare un controllo

181 Informazioni tratte da un articolo in materia di IV Direttiva Antiriciclaggio pubblicato

omogeneo di tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio182.

La prima autorità menzionata nel decreto (art. 5) è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale è responsabile delle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. In queste materie promuove la collaborazione tra l’Unità d’informazione finanziaria (UIF), le Autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la Direzione investigativa antimafia (DIA) e la Guardia di Finanza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti; ed entro il 30 giugno di ogni anno presenta una relazione al Parlamento sullo stato dell’azione di prevenzione183. Per l’esercizio di tali funzioni, il

Ministero dell’Economia e delle Finanze si avvale della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria, il quale, appunto svolge funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, presenta ogni anno una relazione all’Autorità di governo (entro il 30 maggio) contenente la valutazione dell’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, formula i pareri richiesti e fornisce consulenza al Ministero stesso sulla materia oggetto del presente decreto184. Inoltre, il Ministero

dell’Economia e delle Finanze cura i rapporti con gli organismi dell’Unione Europea ed internazionali incaricati di definire le politiche e gli standard della materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.

La seconda autorità menzionata dal decreto 231/2007 è l’Unità di

182 Cfr. STURZO GASPARE, CAPOLUPO SAVERIO,CARBONE,MICHELE, BATTAGLIA SERGIO

MARIA ,Antiriciclaggio. Obblighi per professionisti, intermediari ed altri soggetti, Hoepli

- 2008, p.121.

183 V. art.5, comma 1 e 2, d.lgs.231/2007. 184 V. art.5, comma 3, d.lgs.231/2007.

informazione finanziaria (UIF) (art. 6), istituita presso la Banca d’Italia ed esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza, garanzia che viene ulteriormente rafforzata dalla previsione che tale condizione vale anche nei confronti del Governo e della Banca d’Italia, autorità che potrebbero maggiormente influenzarne l’attività. L’unità di informazione finanziaria, infatti, è istituita presso la Banca d’Italia, che le fornisce le risorse umane e strumentali di funzionamento, ne disciplina l’organizzazione e le funzioni, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l’efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Al direttore della UIF compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d’Italia, su proposta del direttore della stessa Banca d’Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Presso la UIF è istituito un Comitato di esperti, per garantire l’efficace svolgimento dei compiti affidati dalla legge. La UIF svolge le seguenti attività: analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo; riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l’analisi finanziaria; acquisisce ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette; riceve le comunicazioni dei dati aggregati da parte degli intermediari finanziari e delle società di revisione iscritte all’albo speciale ex art.161 tuf185. Inoltre, l’Unità di informazione finanziaria,

avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività, svolge analisi e studi su singole anomalie riferite a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell’economia ritenuti maggiormente a rischio; elabora e diffonde modelli rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico

e finanziario riferibili ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; ha la facoltà di sospendere, per un massimo di cinque giorni, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia alla Guardia di Finanza, alla DIA e all’autorità giudiziaria186.

L’art. 7 prevede, poi, che spetta alle Autorità di vigilanza di settore sovrintendere al rispetto degli obblighi stabiliti dal decreto in esame da parte dei soggetti rispettivamente vigilati. In particolare, per Autorità di vigilanza di settore si intendono: la Banca d’Italia, in quanto autorità di vigilanza sul sistema creditizio, persegue la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, la stabilità, l’efficienza e la competitività complessive del sistema finanziario; la CONSOB, autorità amministrativa indipendente rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare; e l’IVASS, autorità amministrativa indipendente con funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione.

Nel rispetto delle finalità e nell’ambito dei poteri regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti di settore, le Autorità di vigilanza, d’intesa tra loro, emanano disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, e l’organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo187; inoltre, a tal fine,

possono effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione o la trasmissione di documenti, atti e ogni altra informazione utile.

L’art. 8 fa, poi, riferimento alle Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di Polizia : il Ministero dell’Economia e delle

186 V. art. 6, comma 7, d.lgs.231/2007. 187 V. art. 7, comma 2, d.lgs.231/2007.

Finanze svolge l’alta vigilanza sui collegi e gli ordini professionali competenti (es. Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei revisori contabili, del notariato, dei consulenti del lavoro e Consiglio nazionale forense), i quali promuovono e controllano l’osservanza degli obblighi stabiliti dalla normativa in esame da parte dei ragionieri e dei periti commerciali, dei commercialisti, dei consulenti del lavoro, dei notai, avvocati, e su tali soggetti possono essere svolti ulteriori controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Le Amministrazioni interessate, invece, sono il Ministero della giustizia, il Ministero degli interni e il Ministero dello sviluppo economico.

Quanto, invece, alle Forze di Polizia, si prevede che queste partecipino, nel rispetto delle proprie competenze, all’attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e svolgono le funzioni espressamente previste dallo stesso decreto legislativo. Nel nostro Paese, nel settore della sicurezza operano in via prioritaria due forze di polizia a competenza generale, ossia la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, sotto l’alta direzione e il coordinamento del Ministero dell’interno; vi è, poi, il Corpo della Guardia di Finanza, quale forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, alle dirette dipendenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tra le forze di polizia vengono ricomprese anche la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, i quali svolgono gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo trasmesse dall’Unità di informazione finanziaria, informando anche il Procuratore nazionale antimafia qualora siano attinenti alla criminalità organizzata (ex art. 51, comma 3 bis, c.p.p.).