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Le fattispecie di reato introdotte dalla legge 155/2005 (artt.

Capitolo 2. La repressione

2.14 Italia: il nuovo art 270 bis c.p

2.14.2 Le fattispecie di reato introdotte dalla legge 155/2005 (artt.

Immediatamente successiva agli attentati del 7 luglio 2005 a Londra è la nuova disciplina in materia di terrorismo internazionale apportata dal decreto legge n°144 del 2005, convertito in tempi eccezionalmente brevi nella legge 31 luglio 2005, n°155 (c.d. “Pacchetto Pisanu”), recante “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”.

La legge cerca di definire le condotte che determinano la finalità di terrorismo, in linea con la decisione-quadro del Consiglio dell’Unione europea adottata il 13 giugno 2002 (2002/475/GAI)154, e ha introdotto

significative innovazioni sul piano del diritto penale sostanziale e processuale. Sul versante sostanziale, sono state introdotte nuove fattispecie di reato connesse all’attività di terrorismo internazionale, quali l’art. 270 quater e 270 quinquies c.p., rispettivamente volti a reprimere le condotte di arruolamento e addestramento ad attività con finalità di terrorismo; dunque, si tratta di fattispecie di incriminazione di atti meramente preparatori che rispondono all’ intento politico-criminale di realizzare, in riferimento ai fatti di terrorismo, una forte anticipazione della tutela penale. Le figure di reato introdotte dagli artt. 270 quater e quinquies c.p. rispondono alla necessità contingente di intervenire, con lo strumento penale, per reprimere le condotte che caratterizzano la dimensione criminologica del nuovo terrorismo internazionale e, con queste, si è inteso attribuire autonoma rilevanza penale a condotte collocate al di fuori della fattispecie associativa di cui all’art. 270 bis c.p., e strumentali al funzionamento e al rafforzamento dell’associazione. Si tratta di comportamenti meramente sintomatici, preparatori al fenomeno terroristico, e in evidente contrasto con il principio di offensività, trattandosi di reati di pericolo astratto o presunto, e con alcuni principi di garanzia, anche in termini di eccesso punitivo, dato che gli atti preparatori come l’arruolamento e l’addestramento sono puniti con la reclusione rispettivamente da sette a quindici anni e da cinque a dieci anni. Tuttavia tali fattispecie non destano particolari inquietudini, perché costantemente ricorrenti nel diritto penale tradizionale155.

154 V. infra par. 2.8, modificata dalla decisione-quadro 2008/919/GAI.

155 Cfr. BARTOLI ROBERTO, Lotta al terrorismo internazionale, Tra diritto penale del nemico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto, Giappichelli

Venendo all’analisi delle due norme, con l’art. 270 quater c.p. il legislatore ha inteso colpire, sanzionandola severamente, la condotta di quei soggetti che, specie nell’ambito del terrorismo di matrice islamica, reclutano in Italia uomini da inviare in campi di addestramento collocati in altri Paesi, ponendo in essere una tipologia di comportamenti estranei allo spazio applicativo delle previgenti disposizioni in materia di arruolamento, in particolare gli artt. 244 e 288 c.p., i quali incriminano rispettivamente chi, in mancanza di approvazione da parte del governo, fa arruolamenti o compie atti ostili contro uno Stato estero in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, e chi, sempre senza approvazione del governo, arruola cittadini italiani al servizio o in favore di uno Stato estero. Il fenomeno riconducibile alla nuova norma (270 quater c.p.) è caratterizzato, invece, dall’arruolamento di stranieri.

L’arruolamento è descritto come l’azione di «chi prende in forza una o più persone per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali», a loro volta finalizzati al terrorismo anche internazionale. Si nota, dunque, che il sabotaggio non è più ristretto soltanto ai mezzi e alle strutture militari, ma anche ai servizi pubblici essenziali, cioè obiettivi civili156. Perché si configuri la condotta

penalmente rilevante, è sufficiente la formazione del mero accordo di volontà tra arruolatore ed arruolato, non essendo necessaria l’avvenuta presa di servizio di quest’ultimo all’interno della struttura militare. Infine il fatto viene punito stante la clausola di riserva «fuori dei casi di cui all’art. 270 bis c.p.»: qualora, infatti, la condotta di arruolamento fosse espressione del ruolo rivestito all’interno di un’associazione con finalità di terrorismo, troverebbe applicazione la fattispecie associativa. Possiamo dire che lo scopo della norma risiede nella semplificazione probatoria, al fine di colpire più agevolmente quelle condotte affini alle

156 Cfr. BALBO PAOLA, Il terrorismo: le fattispecie di un reato in evoluzione nelle fattispecie penali ed internazionali, Halley Editrice – 2007, p. 28.

associazioni criminose ma rispetto alle quali non sussistono evidenze probatorie sufficienti per fondare la partecipazione o il concorso eventuale157.

Per quanto attiene, invece, all’art. 270 quinquies c.p., questa norma incrimina la condotta di chi «addestra, o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o l’uso di materiali esplosivi, armi da fuoco, sostanze chimiche, batteriologiche, nocive, pericolose e di qualunque altra tecnica per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, anche rivolti contro uno Stato estero o un organismo internazionale». La ratio che sottostà a tale disposizione si distingue dalla norma precedente in quanto costituita, non tanto dalla necessità di punire chiunque arruoli persone dedite all’attività terroristica o fornisca loro armamento, ma piuttosto di perseguire coloro che sono perfettamente in grado di assicurare adeguata preparazione all’attività terroristica. Anche nell’art. 270 quinquies c.p. sussiste la clausola di riserva «fuori dei casi di cui all’art. 270 bis c.p.», ciò significa che l’addestratore e l’addestrato possono agire individualmente o comunque al di fuori di un contesto organizzativo criminale che rivesta i caratteri di un’associazione con finalità di terrorismo. Si nota, dunque, che le nuove fattispecie (270 quater e quinquies c.p.) si trovano in rapporto di sussidiarietà rispetto a quella associativa (270 bis c.p.), tanto che possono essere considerate come “norme di chiusura” del sistema giuridico-penale predisposto per contrastare la minaccia terroristica158.

La stessa legge 155/2005 ha, inoltre, introdotto l’art. 270 sexies c.p. («condotte con finalità di terrorismo»), che, nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto risolvere la questione del significato da

157 Cfr.PELLISSERO MARCO, Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, Giappichelli Editore – 2010, p. 200.

158 Cfr. DALIA ANDREA ANTONIO, Le nuove norme di contrasto al terrorismo: commento al decreto-legge 27 luglio 2005, n°144, Giuffrè Editore – 2006, p.510.

attribuire alla finalità di terrorismo penalmente rilevante, che appunto è il fulcro delle incriminazioni. Questa norma designa il contenuto del dolo specifico necessario all’integrazione delle fattispecie contemplate dall’art. 270 bis c.p., nonché da quelle degli artt. 270 quater e 270 quinquies c.p. 159 . Con l’intento di ovviare alle oscillazioni

giurisprudenziali che si sono registrate proprio con riguardo alla definizione di terrorismo, specie internazionale, l’art. 270 sexies c.p. descrive ora le condotte con finalità di terrorismo attraverso il riferimento a due elementi congiunti: uno di natura oggettiva, per cui sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per loro natura o contesto, sono idonee ad arrecare «grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale»; l’altro di natura soggettiva identificabile in un triplice dolo specifico alternativo, vale a dire tali condotte devono essere compiute «allo scopo di intimidire la popolazione», o «costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere, o astenersi dal compiere, un qualsiasi atto», oppure «destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale». A completare la definizione interviene, poi, una clausola di chiusura con la quale si estende la nozione a tutte «le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia». Possiamo notare, dunque, che la norma in esame annovera lo scopo eversivo, consistente nel destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, tra le finalità alternative idonee a qualificare come terroristica una condotta. In questo modo, comprendendo la finalità eversiva in quella terroristica e riferendola, non solo all’ordinamento interno, ma a qualunque Stato o organizzazione internazionale, l’art.

159 Cfr. KOSTORIS ROBERTO e ORLANDI RENZO, Contrasto al terrorismo interno e internazionale, Giappichelli Editore – 2006, p. 79.

270 sexies c.p. rende, dunque, possibile, e anzi obbligatorio, l’avvio di un’azione penale anche nei confronti di quelle associazioni che si propongono il fine di sovvertire uno Stato estero o un’istituzione internazionale al di fuori di qualsiasi finalità terroristica160.

160 Cfr. MASARONE VALENTINA, Politica criminale e contrasto al terrorismo internazionale, Edizioni Scientifiche Italiane – Napoli – 2013, p.214.

Capitolo 3. Misure contro il finanziamento