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Segue c) Ratifica da parte dell’Italia e relativo protocollo d

Capitolo 2. La repressione

2.3 Convenzione europea per la repressione del terrorismo

2.3.3 Segue c) Ratifica da parte dell’Italia e relativo protocollo d

protocollo di emendamento

La Convenzione di Strasburgo del 1977 è stata ratificata dall’Italia con la legge n°719, 26 novembre 1985, la quale vede apposta una riserva

69 Avvenuta con legge 719/1985.

fondata proprio sull’eventualità che i reati contemplati dal trattato possano considerarsi politici ai sensi degli articoli 10 e 26 della nostra Carta Costituzionale71.

In particolare, la legge di ratifica fa riferimento ai criteri di valutazione della politicità del reato72, indicati nell’art.13 della Convenzione, quale

condizione per la legittimità del rifiuto di estradizione, da opporre a qualsiasi reato elencato all’art.1 della Convenzione stessa, che sia da considerare come politico nel rispetto della Costituzione italiana. C’è infatti il rischio che l’impegno convenzionale a garantire l’estradizione dei presunti colpevoli di attacchi terroristici possa risolversi in un contrasto con il tenore delle disposizioni costituzionali, laddove i fatti di terrorismo siano ricollegabili al perseguimento di finalità democratiche e, dunque, rientrino a pieno titolo nella nozione di reato politico costituzionalmente rilevante.

Tuttavia, dobbiamo dire che all’interno delle norme costituzionali sia da rilevare una sorta di limite interno all’ambito di estensione della categoria del reato politico e tale da escludere l’operatività del divieto di estradizione allorché si tratti di azioni criminose che si caratterizzano per i loro connotati violenti e disumani e per il fatto di essere diretti nei confronti di persone totalmente estranee agli obiettivi perseguiti, come accade appunto nelle forme più gravi di terrorismo. Alla luce di queste considerazioni appare opportuno ripugnare quei principi più elementari del nostro ordinamento democratico, tra i quali si fonda, appunto, il divieto di estradizione per reati politici. Infatti, il governo italiano, all’atto

71 Art. 2 della legge 719/1985 dichiara la volontà dello Stato italiano di apporre la

riserva dell’art.13 della Convenzione, all’atto della ratifica della stessa.

72 A) il fatto che esso abbia costituito un pericolo collettivo per la vita, l’integrità fisica

o la libertà delle persone, B) il fatto che abbia colpito persone estranee alle ragioni che l’hanno ispirato, oppure C) il fatto che si sia ricorso a mezzi crudeli o malvagi per perpetrare il reato.

della ratifica, dichiara che, pur non negandosi la natura politica dei fatti di terrorismo, nel decidere sulla domanda di estradizione, l’Italia si impegnerà a prendere in debita considerazione, al momento della valutazione della natura del reato, il suo carattere di gravità, cioè se ha determinato un pericolo collettivo per la vita, l’integrità fisica o la libertà delle persone, o se ha colpito persone del tutto estranee ai moventi che l’hanno ispirato, oppure se è stato realizzato con mezzi crudeli o malvagi.

Tuttavia, come per i reati volti a perseguire obiettivi contrastanti con i principi costituzionali, anche per i reati terroristici il venir meno del limite del reato politico non significa che l’estradizione debba esser concessa sempre e comunque. Anche a tali reati dovrà applicarsi la clausola della non discriminazione, la quale impedirà di estradare laddove vi sia il fondato timore di un giudizio discriminatorio da parte dello Stato richiedente. Ciò, comunque, non significa che agli autori di tali reati debba essere concessa l’impunità: in caso di mancata estradizione, scatta appunto l’obbligo di giudicare73, in base al noto

principio aut dedere aut iudicare.

Inoltre, appare opportuno precisare le peculiarità che caratterizzano un delitto terroristico rispetto agli altri reati politici: dovremmo considerare terroristico solo quel delitto che, offendendo beni indeterminati e indeterminabili, è in grado di destare un forte allarme sociale, così da indebolire le istituzioni e creare il panico nell’intera comunità. Terroristico è, dunque, solo quel delitto provocato dalla cosiddetta “strategia della tensione”, e non un qualunque delitto politico, pur grave

73 In base agli artt. 6 e 7 della Convenzione del 1977: scatta per tale Stato l’obbligo di

sottoporre il caso, senza indugi e senza alcuna eccezione, alle proprie autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale (art.7), nonché l’obbligo di modificare, se necessario , il proprio ordinamento interno immettendovi regole idonee per stabilire la competenza giurisdizionale per i reati di cui all’art.1, nel caso in cui l’autore del reato venga a trovarsi sul suo territorio (art.6).

che sia.

In conclusione possiamo affermare che, se da un lato i reati di terrorismo presentano indubbie caratteristiche di politicità, dall’altro lato si è ritenuto che non potessero essere passibili di quel particolare trattamento di favore tradizionalmente previsto per gli altri reati politici, in virtù delle connotazioni di estrema violenza di cui sono normalmente accompagnati; pertanto, essi non possono beneficiare del divieto di estradizione, a causa delle modalità con cui sono perpetrati, per il fatto di colpire persone innocenti, di utilizzare mezzi di esecuzione particolarmente efferati ecc..

L’efferatezza del reato, dunque, passa in primo piano e scavalca la politicità del fatto, salva comunque la clausola della non discriminazione74.

Dopo gli avvenimenti dell’11 settembre 2001, il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha incaricato un gruppo di esperti di elaborare un Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo.

Il Protocollo è stato aperto alla firma il 15 maggio 2003 a Strasburgo, ed è stato siglato anche dall’Italia, al fine di rafforzare la collaborazione internazionale volta a prevenire e reprimere gli attacchi terroristici; esso aggiorna la Convenzione e ne potenzia l’efficacia depoliticizzando, ai fini estradizionali, i reati correlati al finanziamento del terrorismo e agli attentati terroristici con esplosivo, gli atti contro la sicurezza della navigazione marittima e contro la protezione fisica delle materie nucleari75.

74 Cfr. MASARONE VALENTINA, Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale. Tra normativa interna, europea ed internazionale,Edizioni Scientifiche Italiane – Napoli – 2013.

75 Cfr. MASARONE VALENTINA, Argomenti in favore di un’interpretazione costituzionalmente orientata del delitto politico: il divieto di estradizione per il reati politici e la depoliticizzazione del terrorismo, Diritto Penale Contemporaneo.

Inoltre, sono state apportate ulteriori modifiche alla Convenzione del 1977 attraverso la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo76, che risulta di

particolare interesse perché rappresenta la prima Convenzione mondiale di diritto internazionale penale contenente una definizione di terrorismo nella sua globalità; si tratta, però, di una definizione indiretta adottata allo scopo di definire il reato “accessorio” costituito, appunto, dal finanziamento del terrorismo. Con tale Convenzione sono state tracciate le linee strategiche per la lotta al finanziamento del terrorismo ed è stata riconosciuta, per la prima volta, un’autonoma rilevanza della materia; inoltre è stato esteso al fenomeno terroristico il medesimo sistema di presidi già esistente per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio.