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Inghilterra: Antiterrorism Act, Anti-terrorism, Crime and Security

Capitolo 2. La repressione

2.12 Inghilterra: Antiterrorism Act, Anti-terrorism, Crime and Security

La normativa interna inglese di lotta al terrorismo internazionale è andata nella medesima direzione della legislazione americana, nel senso di ridurre quelle garanzie sancite dallo Human Rights Act (1998), con cui il Parlamento inglese ha recepito i contenuti prescrittivi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’impegno ad elevare il livello di sicurezza dei cittadini, gravemente minacciato soprattutto dopo gli attentati a Londra del 7 e 21 luglio 2005, si è tradotto nel varo di una serie di atti legislativi diretti ad intensificare, nel complesso, la lotta preventiva alle organizzazioni internazionali del terrore, comportando, però, una restrizione dell’ambito di godimento di alcuni diritti fondamentali di libertà.

Tale strategia politica comincia con l’approvazione del primo provvedimento di lotta al terrorismo adottato dal Parlamento britannico: si tratta dell’ Antiterrorism Act del 2000, il quale ha fornito, per la prima volta, una definizione organica della fattispecie di “terrorismo” nella quale trovano convergenza sia le finalità terroristiche che quelle propriamente eversive. Inoltre, ha previsto un elenco esteso delle organizzazioni terroristiche oltre a quelle associate con l’Irlanda del Nord; ha permesso alla polizia di detenere presunti terroristi per essere interrogati per un massimo di sette giorni; infine ha permesso alla polizia di fermare e perquisire ogni persona o veicolo in determinate

qualsivoglia garanzia giurisdizionale, normalmente riconosciuta sul suolo statunitense (V. MASARONE VALENTINA, Politica criminale nel contrasto al terrorismo internazionale, p.182).

aree, senza necessità di sospettare di quella persona.

Successivamente, il 13 dicembre 2001 è entrato in vigore l’Anti- terrorism, Crime and Security Act (A.T.C.S.A.)135, che ha apportato

delle modifiche alla legge antiterrorismo del 2000, con la finalità di rafforzare l’apparato di contrasto alla minaccia terroristica. Tale provvedimento, introduce, in primo luogo, misure di ampliamento delle fonti di informazione, mediante un rafforzamento degli ordinari dispositivi di sicurezza e un incremento dell’azione di polizia. Infatti, sono previste soluzioni dirette ad agevolare lo scambio di informazioni che i dipartimenti governativi e le relative agenzie potranno utilizzare al fine di contrastare il terrorismo. Ma non solo, nell’intento della legge è presente anche la prevenzione e la repressione del finanziamento ad organizzazioni terroristiche, per cui la polizia è autorizzata a richiedere informazioni alle istituzioni bancarie e finanziarie in merito ai conti e alle transazioni effettuate da soggetti sospettati di appartenere, o anche solo di sostenere, siffatte organizzazioni; inoltre, la polizia ha anche il potere di congelare i beni fin dall’inizio delle indagini per scongiurare il rischio che i fondi siano utilizzati o trasferiti.

Accanto al versante dello scambio delle informazioni, l’ Anti-terrorism, Crime and Security Act intendeva consolidare la difesa preventiva contro stranieri o apolidi potenziali terroristi prevedendone la detenzione per un tempo illimitato, nell’ipotesi in cui il Segretario di Stato avesse “certificato” la sua condizione di sospetto terrorista internazionale ma non potesse darsi corso ad un provvedimento di espulsione136. Tuttavia, tale prescrizione mostrava, in primo luogo, il

difetto di fondarsi su un presupposto assolutamente generico, quale la “certificazione” di sospetto terrorista, maturata sulla base di riferimenti probatori costituiti essenzialmente da fonti di intelligence e, come tali,

135 Consultabile sul sito

Webhttp://www.publications.parliament.uk/pa/cm200102/cmbills/049/2002049.pdf.

destinate a rimanere segrete. Inoltre, era in contrasto con l’art. 5, 3 comma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il quale riconosce a tutti i detenuti (anche stranieri) il diritto di contestare davanti a un giudice la legittimità dei provvedimenti emanati nei propri confronti, ma consapevole di tale deficit il governo britannico emanò un Derogation Order (3644/01), il quale prevedeva la possibilità di derogare agli obblighi previsti dalla Convenzione nei casi di particolare urgenza, tipo la minaccia terroristica137. Quindi, in sostanza, questa

disciplina si risolveva nella statuizione della potestà del Segretario di Stato di disporre in modo piuttosto libero la detenzione a tempo indeterminato e senza processo per stranieri o apolidi sospettati di partecipazione, o anche solo di favoreggiamento, a organizzazioni terroristiche, nel caso in cui, per qualsiasi ragione, ne fosse giuridicamente impedita l’espulsione. Era chiaro, dunque, che vi fosse un pregiudizio al diritto di difesa e che tale disciplina derogatoria fosse illegittima.

Nel 2005, venne approvato il Prevention of Terrorism Act138 , con cui il Parlamento britannico ha registrato un ulteriore aggravamento dell’azione preventiva di lotta al terrorismo internazionale con una serie di disposizioni la cui conformità allo Human Rights Act e, più in generale, allo Stato di diritto è risultata alquanto dubbia.

La legge in questione si muove nella direzione di superare i vizi di legittimità riscontrati soprattutto nella discriminazione del trattamento riservato agli stranieri e apolidi in confronto ai cittadini inglesi, e ammette un ampio ricorso ai cc.dd. “control orders”, vale a dire ordinanze impositive di obblighi o divieti disposti nei confronti di

137 Cfr. BALDINI VINCENZO, Sicurezza e libertà nello Stato di diritto in trasformazione - Problematiche costituzionali delle discipline di lotta al terrorismo internazionale,

Giappichelli Editore – Torino – 2005, p.79.

138 Consultabile sul sito Web http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/2/crossheading/control-orders.

persone (cittadini e stranieri) sospettate di prender parte ad organizzazioni terroristiche. Presupposto necessario per adottare un control order è l’esistenza di un “ragionevole sospetto” circa il coinvolgimento della persona interessata in attività di matrice terroristica, nonché un apprezzamento circa il ruolo ricoperto da questa persona al fine di prevenire ulteriori azioni di questo genere. L’adozione di questi control orders è rimessa al Segretario di Stato, previa autorizzazione di un organo giudiziario, salvo nei casi di particolare necessità e urgenza, in tali casi il controllo del giudice è limitato all’accertamento che la decisione del Segretario di Stato non risulti, nella fattispecie concreta, palesemente viziata, cioè che non manchino le ragioni idonee a consentire l’emanazione dell’ordinanza; pertanto, quando non risulti questa evidente invalidità della decisione del Segretario di Stato, il giudice è tenuto ad accordare all’organo di governo la necessaria autorizzazione. In sostanza, questi control orders sono ordini adottati al fine di limitare la libertà di un individuo, con l’obiettivo di proteggere i cittadini dal rischio del terrorismo. L’elenco delle restrizioni o obblighi che possono essere incluse in un ordine è molto lungo, può trattarsi di limitazioni su ciò che la persona può usare o possedere, sul suo posto di lavoro, sul luogo di residenza; oppure alla persona può essere ordinato di consegnare il proprio passaporto, di permettere alla polizia di visitare la sua casa in qualsiasi momento e di farsi registrare elettronicamente dalle autorità in modo tale che i suoi movimenti possano essere monitorati. I control orders hanno un termine di efficacia di dodici mesi, prorogabile per altri dodici mesi in considerazione della persistente necessarietà di tali misure sia in relazione al rischio incombente di un’azione terroristica, sia, ancora, per scopi di prevenzione e repressione di attività connesse al terrorismo.

La linea di tendenza appena esaminata sembra destinata a consolidarsi dopo gli attentati del 7 e 21 luglio 2005 a Londra. Il

governo inglese ha sollecitato l’approvazione di una nuova legge in materia di lotta al terrorismo internazionale, con cui si dovrà procedere ad un ulteriore potenziamento dell’azione di prevenzione, nonché un ampliamento delle fattispecie in cui è consentita una rapida espulsione dello straniero – come in caso di apologia del terrorismo – insieme ad un maggior controllo relativamente all’ingresso nel Regno Unito di stranieri ritenuti sospetti. Infine, la nuova legge dovrebbe prolungare i tempi di una detenzione cautelare di persone sospettate di appartenere ad organizzazioni terroristiche prima della formulazione ufficiale dei capi di imputazione139.

2.12.1 Segue. Counter-Terrorism and Security Act

Nel febbraio 2015, è stato adottato un nuovo provvedimento in materia di lotta al terrorismo, il Counter-Terrorism and Security Act140, che ha arricchito la normativa inglese antiterrorismo con nuove e stringenti previsioni.

La legge in questione si prefigge tutta una serie di obiettivi, quali interrompere la capacità delle persone di viaggiare all’estero per impegnarsi in attività terroristiche e poi tornare nel Regno Unito; migliorare la capacità delle agenzie operative per monitorare e controllare le azioni di coloro che rappresentano una minaccia; combattere l’ideologia di fondo che alimenta e supporta il terrorismo. Questo atto contiene una serie mirata di proposte e tra le misure previste include:

139 Cfr. BALDINI VINCENZO,Sicurezza e libertà nello Stato di diritto in trasformazione - Problematiche costituzionali delle discipline di lotta al terrorismo internazionale,

Giappichelli Editore – Torino – 2005, pp. 83-84.

140 Consultabile sul sito Web

 Permettere alla polizia di ritirare temporaneamente il passaporto alla frontiera in modo da poter indagare sul soggetto interessato;

 Creare un ordine di esclusione temporanea (“temporary exclusion order”) che possa interrompere momentaneamente il ritorno nel Regno Unito di un cittadino britannico sospettato di coinvolgimento in attività terroristiche all’estero, garantendo, in questo modo, che quando certi individui ritornano in patria possano essere tenuti sotto controllo;

 Apportare miglioramenti nel regime di prevenzione del terrorismo e misure investigative, includendo vincoli più forti di localizzazione di certi soggetti;

 Migliorare la capacità delle forze dell’ordine di identificare chi è il responsabile dell’invio di una comunicazione su Internet o dell’accesso a un servizio di comunicazione Internet;

 Migliorare la sicurezza alle frontiere per il trasporto aereo, marittimo e ferroviario, con disposizioni relative ai dati dei passeggeri, liste “no fly” 141 e misure di sicurezza e di

screening142.