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Germania: Pacchetto Anti-Terrorismo

Capitolo 2. La repressione

2.13 Germania: Pacchetto Anti-Terrorismo

Mentre negli Stati Uniti e nel Regno Unito, per fronteggiare la minaccia terroristica, si è proceduto ad elaborare una vera e propria legislazione d’emergenza, in Italia e in Germania non sono state apportate modifiche significative all’interno dell’ordinamento costituzionale. In particolare, la strategia di contrasto al terrorismo prescelta dalla

141 Le liste “no fly” sono elenchi di persone non ammesse a bordo di un aereo di linea. 142 Queste informazioni sono state tratte dal sito Web gov.uk from Box Office,

consultabile su https://www.gov.uk/government/collections/counter-terrorism-and- security-bill .

Germania non ha trovato espressione in complessi provvedimenti “a tutto campo”, bensì in una serie di affinamenti e aggiustamenti della normativa preesistente, le cui linee di tendenza sono l’approccio volto alla prevenzione dei pericoli, prima che alla repressione degli atti di terrorismo.

Il 1° gennaio 2002 è stato adottato il “Pacchetto Anti-terrorismo” (Anti- Terror-Paket I), nell’immediatezza degli eventi dell’11 settembre, il quale procede, sul piano organizzativo, ad un generale rafforzamento dei poteri di polizia, quale necessaria condizione per un efficace svolgimento dell’azione preventiva, mentre sul piano sostanziale, introduce più rigorose limitazioni ai diritti fondamentali della persona. Quanto al primo versante, vengono apportate significative modificazioni ad una serie di precedenti leggi ampliando poteri e competenze del Servizio di intelligence federale, il quale è autorizzato, in presenza di specifiche circostanze, a richiedere informazioni sulle transazioni monetarie e sugli investimenti in istituti di credito o in società finanziarie. Inoltre vengono ampliate le attribuzioni della Polizia di frontiera, in un generale contesto di potenziamento della sicurezza aerea negli aeroporti e sugli aeromobili, con finalità di prevenzione di dirottamenti ed atti terroristici; in particolare la Polizia di frontiera è autorizzata a controllare i documenti di riconoscimento delle persone fermate in modo da verificarne le informazioni fornite ed utilizzarle adeguatamente. Vengono poi estese le competenze del Servizio di controspionaggio militare, il quale è autorizzato a richiedere alle società che forniscono servizi di telecomunicazioni le informazioni sui dati relativi all’utilizzo di tali servizi. Infine vengono rafforzate le funzioni dell’Ufficio Federale per la tutela della Costituzione, tra i cui compiti viene ricompresa l’acquisizione e la valutazione delle informazioni su qualsiasi attività diretta contro la pacifica coesistenza dei popoli; tale Ufficio, oltre a poter richiedere informazioni a istituti di credito e di servizi finanziari, nonché a società finanziarie e compagnie aeree, è anche autorizzato

ad utilizzare mezzi tecnici per localizzare telefoni cellulari accesi, nel caso in cui non sia possibile ottenere un risultato analogo mediante misure di sorveglianza.

Mentre sul versante sostanziale, innanzitutto, è stato introdotto nel codice penale il reato di partecipazione e supporto a gruppi terroristici, anche se privi di rilevante struttura e presenza in Germania. Inoltre è stata inserita una normativa concernente le associazioni al fine di dotare le autorità di sicurezza degli strumenti giuridici idonei ad esercitare un controllo più incisivo nei confronti dei gruppi religiosi, associazioni ideologiche e gruppi islamici fondamentalisti. Sono state apportate modifiche anche alle disposizioni in materia di stranieri e di asilo politico: in particolare è stato prevista la possibilità di negare il visto e il permesso di soggiorno a chiunque partecipi o contribuisca ad atti di terrorismo o di violenza, e a tali soggetti sarà, inoltre, proibito di entrare e risiedere in Germania; sulla base di tali norme, nei confronti del soggetto cui è stato vietato l’ingresso nel territorio nazionale verrà adottato un provvedimento di espulsione. Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di chi fornisca informazioni false alle autorità estere nel corso della procedura per il rilascio del visto. Inoltre, vengono forniti alle rappresentanze diplomatiche maggiori poteri in ordine alle procedure volte all’identificazione dei soggetti che richiedono il visto, al fine di migliorare le capacità di identificazione personale. Nella nuova disciplina apportata dal Pacchetto Anti- Terrorismo si prevede poi la concessione di nullaosta di sicurezza al fine di consentire l’effettuazione di controlli su persone già impiegate, o che verranno impiegate, in incarichi delicati nell’ambito di strutture di interesse primario per la difesa nazionale. Infine, per quanto concerne i documenti di identità e i passaporti, è necessario che questi contengano, oltre alla foto e alla firma, anche ulteriori dati biometrici che consentiranno una migliore identificazione al computer delle

persone143.

2.13.1 Segue. Nuova disciplina sulla sicurezza dei voli

Nel quadro delle normative con finalità, essenzialmente, prevenzionistica, adottate dall’ordinamento tedesco, un ruolo importante è assegnato alla nuova disciplina diretta a garantire la sicurezza dei voli, entrata in vigore il 15 gennaio 2005144, la cui ratio è

ispirata all’esigenza di innalzare il livello di controllo rafforzando i poteri di perquisizione e ispezione delle autorità aeroportuali nei confronti dei passeggeri e bagagli, al fine di prevenire dirottamenti, attacchi terroristici e di sabotaggio contro il settore dell’aviazione. Tali misure sono tutte adottate in una logica ispirata alla prevenzione e in generale non sembrano destare grossi dubbi di legittimità.

Tuttavia è presente una disposizione (art. 14) che si mostra alquanto problematica sotto il profilo della compatibilità con il dettato normativo della Legge fondamentale; infatti, tale norma prevede che nell’ipotesi di sequestro di un aeromobile ad opera di un terrorista, o un gruppo di terroristi, che intenda utilizzarlo come bomba volante per dirottarlo su obiettivi sensibili, sia possibile, come extrema ratio, abbatterlo in volo, e quindi causare volontariamente la morte di vite umane innocenti145.

Nella specie, spetterebbe al Ministro della Difesa la competenza ad impartire alle forze militari l’ordine di abbattimento del velivolo, nel caso

143 La nuova disciplina apportata dal Pacchetto Anti-Terrorismo tedesco è rinvenibile

sulla Rivista Italiana di Intelligence, “Per Aspera ad Veritatem” n°22 (Gnosis).

144 La nuova legge è entrata in vigore come art. 1 della “legge sulla nuova

regolamentazione dei compiti di sicurezza in materia di voli” (Gesetz zur Neuregelung

von Luftsicherheitsaufgaben).

145 Cfr. BALDINI VINCENZO, Sicurezza e libertà nello Stato di diritto in trasformazione - Problematiche costituzionali delle discipline di lotta al terrorismo internazionale,

in cui tale provvedimento sia idoneo ad evitare un disastro maggiore e il sacrificio di un numero più altro di vittime.

Le maggiori perplessità suscitate dalla disposizione in esame non sembrano investire il pur discusso rapporto con il fondamentale diritto alla vita, ma piuttosto i dubbi di costituzionalità si concentrano su profili di natura organizzativa, come la legittimità di un intervento delle forze armate militari in operazioni di questo genere. Per questi motivi vi sono state numerose pronunce da parte della Corte Costituzionale federale, la quale, nel 2013, ha stabilito che non è più il Ministro della Difesa competente a decidere l’adozione di un provvedimento di questo genere, ma solo il Governo federale tedesco può adottare simili decisioni in caso di emergenza.