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LA MUTUA ASSISTENZA TRA GLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA NELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

3. Le autorità competenti

Le norme sulla mutua assistenza nella riscossione dei tributi individuano le autorità competenti a formulare la richiesta di assistenza o a riceverla, cioè a intrattenere i rapporti con lo Stato con il quale è posta in essere la collaborazione.

Le autorità competenti, in questo settore, sono generalmente autorità di natura lato

sensu amministrativa: ciò perché, nella quasi totalità degli Stati, l’attività di impulso

nella riscossione dei tributi è affidata ad autorità di questo genere, mentre l’autorità giudiziaria interviene solo in una fase successiva, spesso unicamente a fini di control-lo.

La collaborazione amministrativa può avvenire, secondo una classificazione dottrina-le che distingue proprio in ragione dell’autorità competente a richiedere e fornire l’assistenza, con tre diverse modalità: “per via diplomatica”, se è previsto un contatto tra il Ministero degli affari esteri e un agente diplomatico dell’altro Stato; “per via consolare”, se la richiesta di assistenza implica l’intervento del console; e infine attra-verso il contatto diretto tra le autorità amministrative che pongono in essere le attivi-tà oggetto di assistenza303. Quest’ultima è senz’altro la modalità più spedita ed effi-ciente.

L’intermediazione di un organo ministeriale è frequente negli accordi internazionali, mentre le norme europee prediligono il contatto diretto tra le autorità amministrative competenti a richiedere e fornire l’assistenza.

La direttiva 2010/24/UE, che al riguardo contiene senz’altro la disciplina più detta-gliata, arriva addirittura a delineare l’organizzazione degli uffici preposti a richiedere e fornire l’assistenza.

Essa richiede anzitutto che gli Stati membri comunichino alla Commissione una

«au-torità competente» ai fini della direttiva (cfr. art. 4, par. 1)304.

L’autorità competente designa un «ufficio centrale di collegamento», che è il responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore dell’assistenza reciproca

303 BISCOTTINI,G., Diritto amministrativo internazionale, in Trattato di diritto internazionale, diretto da G. Balladore Pallieri - G. Morelli - R. Quadri, Padova, 1964, Sezione seconda, Volume VI, Tomo I, 155.

304 L’art. 3, co. 1 del d.lgs. 149/2012 ha individuato quale autorità competente per l’Italia il Direttore

prevista dalla direttiva e che può essere designato altresì quale responsabile dei con-tatti con la Commissione (cfr. art. 4, par. 2)305.

L’autorità competente può infine designare degli «uffici di collegamento» responsabili per l’assistenza reciproca in relazione a specifiche categorie di tributi (cfr. art. 4, par. 3), nonché dei «servizi di collegamento» che «chiedono o accordano assistenza reciproca a norma della

presente direttiva nel quadro delle rispettive competenze territoriali o funzionali specifiche» (cfr. art.

4, par. 4)306.

La competenza a richiedere e fornire l’assistenza reciproca prevista dalla direttiva è riservata all’ufficio centrale di collegamento, agli uffici di collegamento e ai servizi di collegamento, come si desume dalle definizioni di «autorità richiedente» e di «autorità

adi-ta» contenute nell’art. 3 della direttiva307.

La direttiva stabilisce inoltre che l’ufficio che riceva una domanda di assistenza reci-proca comportante un intervento che esula dalle competenze che gli sono conferite inoltra senza indugio la domanda all’ufficio o al servizio competente, se noto, o all’ufficio centrale di collegamento, informandone l’autorità richiedente (cfr. art. 4, par. 5).

La circostanza che, in base al c.d. “principio dello strumento più efficace” previsto dall’art. 24 della direttiva 2010/24/UE, si renda applicabile una diversa procedura di-sciplinata da un accordo internazionale bilaterale o multilaterale, non dovrebbe inci-dere in alcun modo sull’individuazione degli uffici competenti. L’art. 24 prevede

in-305 L’art. 3, co. 4 del d.lgs. 149/2012 prevede che l’ufficio centrale di collegamento sia designato con

provvedimento del Direttore generale delle finanze. Quest’ultimo, con decreto 5 agosto 2013, ha attri-buito tale funzione all’Agenzia delle entrate, Direzione centrale accertamento, Ufficio Cooperazione Operativa.

306 L’art. 3, co. 2 del d.lgs. 149/2012 ha stabilito che le autorità nazionali abilitate a formulare e

riceve-re una domanda di assistenza sono gli uffici di collegamento dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane, dell’Agenzia del territorio e del Dipartimento delle finanze, ciascuno in relazione ai tribu-ti rientrantribu-ti nelle rispettribu-tive competenze. Il decreto 28 febbraio 2014 ha individuato i predettribu-ti uffici di collegamento, rispettivamente nella Direzione centrale accertamento (cui sono attribuite anche le fun-zioni di ufficio di collegamento dell’Agenzia del territorio, a seguito dell’incorporazione di quest’ultima nell’Agenzia delle entrate), il Servizio autonomo interventi settore agricolo (S.A.I.S.A.) e la Direzione relazioni internazionali del Dipartimento delle finanze. L’art. 1, co. 2 del citato decreto precisa infine i tributi di competenza dei suddetti uffici. Le regole domestiche sulla competenza sono completate dall’art. 8, co. 10 del d.lgs. 149/2012, il quale prevede che «Nel caso in cui viene richiesto il recupero di crediti

relativi a tributi che non sono riscossi nel territorio nazionale […] il recupero è affidato all’Agenzia delle entrate».

307 La prima è definita dall’art. 3, par. 1, lett. a) della direttiva 2010/24/UE come «un ufficio centrale di

collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che formula una domanda di assistenza relativa a un credito di cui all’articolo 2», mentre la seconda, specularmente, è definita dall’art. 3,

par. 1, lett. b) della direttiva medesima come «un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un

fatti che «La presente direttiva non pregiudica l’esecuzione di obblighi più ampi in materia di

assi-stenza risultanti da accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali, anche nel settore della notifica di atti giudiziari o extragiudiziari». La norma si riferisce dunque agli obblighi di assistenza

“più ampi” che risultano dalle fonti internazionali, non anche alle autorità competenti a richiedere o rendere l’assistenza richiesta.

Di conseguenza, le autorità competenti dovrebbero comunque essere individuate in base alla disciplina recata dalla direttiva.

Ciò si ricava anche dall’esame delle disposizioni nazionali di recepimento della diret-tiva 2010/24/UE. L’art. 13, co. 7, ult. periodo del d.lgs. 149/2012, infatti, riferendosi al caso in cui si applichino accordi internazionali più ampi o efficaci rispetto alla di-rettiva, stabilisce che «Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dai suddetti accordi o

convenzioni si utilizzano le procedure stabilite dal presente decreto». Il richiamo a tali procedure

sembra presupporre logicamente anche il richiamo alle norme sulla competenza degli uffici. Le disposizioni regolamentari danno ulteriore conferma di quanto si è detto308. Le fonti internazionali sono invece molto meno dettagliate di quelle europee, conte-nendo solitamente l’individuazione di un’unica autorità competente a richiedere e fornire l’assistenza.

In particolare, la Convenzione di Strasburgo prevede che gli Stati designino un’autorità competente («competent authority»), che deve essere indicata nel c.d. “Annex B” (cfr. art. 3, par. 1, lett. d) della Convenzione di Strasburgo). L’Italia ha indicato come autorità competente il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

L’art. 27 del Modello OCSE, infine, non precisa cosa debba intendersi per “autorità competente”, pertanto ci si deve rifare alla definizione contenuta all’art. 3, par. 1, lett.

308 L’art. 3 del decreto 28 febbraio 2014 prevede che, nel caso in cui si applichino accordi

internaziona-li più ampi o efficaci rispetto alla direttiva, ma non sia possibile utiinternaziona-lizzare le procedure discipinternaziona-linate dal d.lgs. 149/2012, «potranno essere applicate le altre procedure vigenti nell’ordinamento nazionale […]. Per i tributi

rientranti nella competenza del Dipartimento delle finanze può essere prevista, in sede di convenzione, la possibilità da parte dello stesso Dipartimento di avvalersi dell’Agenzia delle entrate». La previsione non avrebbe senso se, in

tale ipotesi, dovessero applicarsi le norme sulla competenza rinvenibili nell’accordo internazionale. Analogamente, l’art. 5 del decreto 28 ottobre 2013, che disciplina le modalità di assistenza alla notifica applicabili all’ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze, stabilisce che, sempre nel caso in cui si applichino accordi internazionali più ampi o efficaci rispetto alla direttiva, ma non sia possibile utilizzare le procedure disciplinate dal d.lgs. 149/2012, «l’ufficio di collegamento del DF [i.e. il Dipartimento delle finanze] provvede alla notifica secondo le procedure vigenti nell’ordinamento nazionale. Può essere prevista, in sede

f) del modello stesso, dove gli Stati contraenti dovrebbero indicare le rispettive auto-rità competenti ai fini della convenzione. Nel caso dell’Italia, generalmente, si tratta del Ministero delle finanze.

Da ultimo, si noti che le norme in esame riguardano unicamente la competenza a in-trattenere i rapporti con lo Stato con cui la collaborazione è posta in essere. Di con-seguenza, esse non attribuiscono, né ripartiscono in alcun modo, il potere di adottare i provvedimenti necessari ad eseguire la richiesta di assistenza, che, per quanto ri-guarda questi aspetti, resta interamente disciplinato dal diritto interno dei singoli Sta-ti.

È per questo, probabilmente, che in alcuni Paesi europei la giurisprudenza ha svaluta-to il rilievo delle violazioni relative alle norme qui in esame, sull’assunsvaluta-to che si tratte-rebbe di regole attinenti unicamente ai rapporti tra gli Stati, che non possono quindi incidere sulla posizione giuridica soggettiva dei soggetti privati309.