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I LIMITI TERRITORIALI ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

3.2 I limiti alla validità e all’efficacia degli atti di attuazione autoritativa della pretesa tributaria al di fuori del territorio dello Stato

3.2.3 L’espropriazione presso terzi e presso il terzo proprietario

L’esecuzione esattoriale può svolgersi anche nei confronti di soggetti terzi rispetto al debitore del tributo: ciò avviene nell’ipotesi dell’espropriazione presso terzi e dell’espropriazione contro il terzo proprietario128.

La questione, nel caso dell’espropriazione presso terzi avente ad oggetto beni mobili o dell’espropriazione contro il terzo proprietario, è abbastanza lineare: per le stesse ragioni già evidenziate nel precedente paragrafo, la procedura è compatibile con il di-ritto internazionale solo se il bene che ne è oggetto è situato nel territorio dello Stato. Ciò è confermato, ancora una volta, dal confronto con il processo esecutivo129. La questione si complica, invece, se oggetto dell’espropriazione è un credito vantato dal debitore del tributo nei confronti di un soggetto estraneo rispetto all’ordinamento dello Stato (ad esempio, un istituto finanziario residente all’estero). In tal caso, sic-come il credito non è un “bene” localizzabile nello spazio, e il terzo debitore ha una

esame, esplicandosi prevalentemente in atti “materiali” consistenti nell’individuazione e nell’apprensione di determinati beni.

127 MOSCONI -CAMPIGLIO,Diritto internazionale privato e processuale, Vol. I, Parte generale e obbligazioni, cit.;

CAMPEIS -DE PAULI, Il processo civile e lo straniero, Milano, 1986, 246, ove si osserva che «La dottrina dominante, rifacendosi al limite territoriale della sovranità statuale, in esso identifica quello della giuri-sdizione esecutiva, che implica l’esercizio di un potere materiale di coazione esercitabile soltano nel territorio dello Stato, non potendosi invadere l’ambito di sovranità di uno Stato estero».

128 La prima è disciplinata nel nostro ordinamento dagli artt. 543 e ss. c.p.c., la seconda dagli artt. 602 e

ss. c.p.c.

relazione molto labile con l’ordinamento, la possibilità di procedere all’espropriazione deve essere attentamente verificata.

Il procedimento è disciplinato, nel nostro sistema, dall’art. 72-bis d.p.r. 602/1973, il quale prevede la notificazione di un atto di pignoramento, con il quale si intima al terzo di effettuare il pagamento direttamente al soggetto incaricato della riscossione, fino a concorrenza dell’importo per cui si procede. In sostanza, si tratta di un ordine di pagamento rivolto un soggetto terzo rispetto al debitore del tributo.

Il pignoramento di crediti verso terzi, dunque, in linea di principio, non comporta l’esercizio di un potere coercitivo in senso stretto, e non è idoneo, quindi, almeno sotto questo profilo, a causare una lesione del principio di territorialità formale. Se si adotta un concetto di coercizione più esteso, tuttavia, la conclusione può muta-re. Il destinatario dell’ordine di pagamento, infatti, non è astrattamente individuato dalla legge (che si riferisce genericamente ai “debitori” del debitore del tributo), ma dal soggetto che procede alla riscossione, e la valutazione di legittimità dell’obbligo che ne consegue, quindi, non può essere riferita alla legge, ma deve essere effettuata con riferimento allo specifico soggetto che ne è inciso.

La dottrina tributaristica si è già interrogata sulla legittimità degli ordini amministrati-vi rivolti a soggetti estranei all’ordinamento dello Stato, con particolare riferimento alla fase istruttoria del procedimento di attuazione del prelievo fiscale. Le riflessioni emerse nell’ambito di tale dibattito possono fornire utili spunti, peraltro, anche ai fini che qui specificamente interessano.

In generale, anche se con diverse sfumature, la dottrina è concorde nel ritenere che non si possa ordinare a un soggetto del tutto estraneo all’ordinamento dello Stato, sotto minaccia di sanzione, di collaborare al controllo relativo alla posizione fiscale di soggetti terzi (ad esempio, mediante l’invio di questionari, inviti, richieste, etc.): si è ritenuto, infatti, che solo una adeguata connessione del terzo con l’ordinamento dello Stato renderebbe legittima l’attività di indagine fiscale130.

130 FRANSONI, La territorialità nel diritto tributario, cit., 90, per il quale «anche l’esercizio di poteri mera-mente prescrittivi può integrare una fattispecie illecita secondo il diritto internazionale, là dove essi siano potenzialmente idonei a realizzare una compressione della sfera giuridica di soggetti del tutto estranei rispetto all’ordinamento al quale è riferibile la prescrizione, sia l’interesse per la cui tutela essa

(prescrizione) è stabilita»; analogamente BAGGIO, Il principio di territorialità ed i limiti alla potestà tributaria,

cit., 642 e ss. e, in particolare, 646, laddove si osserva che «è ammissibile che lo Stato che legittima-mente fissa un obbligo in capo ad uno straniero possa nel contempo imporgli di collaborare per

accer-Il problema diviene, quindi, l’individuazione in concreto della sussistenza di tale con-nessione.

Le opinioni, a questo proposito, divergono notevolmente fra loro: mentre per alcuni l’ordine istruttorio sarebbe legittimo per il solo fatto di essere rivolto a un soggetto che ha intrattenuto specifici rapporti con il contribuente131, altri si mostrano più rigo-rosi, e ritengono necessario che tale soggetto abbia una diretta relazione qualificata con l’ordinamento dello Stato132.

In quest’ottica, sono stati espressi forti dubbi sulla legittimità di richieste documentali rivolte non solo a banche italiane che operano all’estero mediante società controlla-te133, ma addirittura anche a semplici filiali estere di tali banche.

Le stesse criticità sembrano riproporsi anche con riferimento alle ipotesi qui in esa-me: qui, oltretutto, il grado di coazione indiretta potrebbe essere ancora più forte che in quelle degli ordini istruttori, poiché oggetto del comando non è una forma di col-laborazione alle indagini fiscali (che pure può rivelarsi molto invasiva), ma l’effettuazione di un pagamento in denaro, che potrebbe anche non essere ricono-sciuto dal debitore del tributo quale valida forma di estinzione del proprio credito. La problematica, peraltro, può forse essere risolta, ancora una volta, mediante il con-fronto con le soluzioni che la dottrina processualcivilistica ha raggiunto in relazione al processo esecutivo. In particolare, in questo ambito, e proprio con riferimento al pignoramento di crediti verso terzi, la dottrina ha espresso forti dubbi sulla sussisten-za della giurisdizione italiana qualora il debitor debitoris sia residente all’estero134.

tare l’esatto ed effettivo adempimento di tale obbligo […]. Meno pacifico è ritenere conforme al dirit-to internazionale un ordine indirizzadirit-to ad uno straniero non residente di collaborare con l’audirit-torità tri-butaria nazionale in relazione alla posizione fiscale di un altro contribuente, chiedendogli di fornire informazioni o documenti esistenti all’estero, ancorché lo straniero stesso abbia intrattenuto rapporti con il contribuente medesimo».

131 FRANSONI, La territorialità nel diritto tributario, cit., 94, con particolare riferimento alla fattispecie pre-vista dall’art. 31, comma 1, n. 8-bis), d.p.r. 600/1973, che attribuisce all’amministrazione finanziaria il potere di «invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente

rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi».

132 BAGGIO, Il principio di territorialità ed i limiti alla potestà tributaria, cit., 646, che si esprime in relazione alla medesima fattispecie sopra citata.

133 BAGGIO, Il principio di territorialità ed i limiti alla potestà tributaria, cit., 650, nota n. 34

134 Contra CAMPEIS - DE PAULI, Il processo civile e lo straniero, cit. 250, sull’assunto però che

«nell’espropriazione mobiliare presso terzi è possibile localizzare spazialmente l’oggetto dell’espropriazione stessa, vale a dire il credito vantato dal debitore nei confronti del terzo». A pre-scindere alla condivisibilità di tale posizione, si noti che essa si fonda sull’idea che il credito sia localiz-zabile nel territorio dello Stato, e quindi la connessione con quest’ultimo è valutata in relazione ad es-so, e non in relazione al soggetto, cioè il debitor debitoris.

In conclusione, si può affermare che la legittimità dell’ordine di pagamento, rivolto a soggetti terzi rispetto al debitore del tributo, dipende dal grado di connessione di tali soggetti con l’ordinamento dello Stato impositore. La sussistenza di tale connessione dovrebbe essere fondata, in particolare, su un rapporto qualificato del terzo rispetto all’ordinamento dello Stato, che nel caso del pignoramento di crediti verso terzi è probabilmente da individuarsi nella residenza del terzo in Italia, sulla scorta delle so-luzioni raggiunge in ambito processualcivilistico. In sostanza, tale valutazione deve essere effettuata con criteri molto simili a quelli che si adottano per appurare il rispet-to del principio di terririspet-torialità materiale da parte delle norme che stabiliscono gli ob-blighi di assolvimento dei tributi.