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LA MUTUA ASSISTENZA TRA GLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA NELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

2. L’ambito di applicazione

2.3 L’ambito temporale

La direttiva non contiene alcuna disposizione specifica in merito all’ambito di appli-cazione temporale degli obblighi di assistenza da essa discendenti.

La Corte di giustizia, con la sentenza 1° luglio 2004, cause riunite 361/02 e C-362/02 (Tsapalos - Diamantakis) 298, ha però fornito alcune importanti precisazioni a questo riguardo. Il caso aveva ad oggetto una richiesta di assistenza formulata dall’autorità italiana all’autorità greca nel 1996, relativa a crediti doganali sorti nel ter-ritorio dello Stato nel 1968. Il debitore si era opposto al procedimento, rilevando che la Grecia era vincolata agli atti della Comunità europea (e quindi anche alla direttiva 76/308/CEE, che conteneva la disciplina di riferimento applicabile all’epoca della ri-chiesta) solo a partire dall’adesione, avvenuta nel 1981.

La Corte, dopo aver ricordato che le “norme di procedura”, a differenza di quelle di merito, sono applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui entrano in vigore (punto 19), chiariva che le norme sulla mutua assistenza erano qualificabili proprio come norme di procedura, perché la direttiva 76/308/CEE regolava unica-mente il riconoscimento e l’esecuzione dei crediti sorti in un altro Stato membro, senza enunciare regole relative alla loro nascita o alla loro portata (punto 20). La pro-nuncia osservava inoltre che gli obblighi di assistenza non erano in alcun modo limi-tati ratione temporis dalla direttiva, ma che anzi la finalità di quest’ultima era quella di sopprimere gli ostacoli al funzionamento del mercato comune e di impedire la realiz-zazione di operazioni fraudolente (punti 21 e 22).

298 Cfr. CGCE, sentenza 1° luglio 2004, cause riunite C-361/02 e C-362/02 (Nikolaos Tsapalos e

Kon-stantinos Diamantakis), con nota di POGGIOLI,M., Applicabilità della disciplina comunitaria di assistenza alla

riscossione ai crediti tributari sorti antecedentemente all’entrata in vigore della direttive 76/308/CEE, in Rass. Trib.,

La Corte concludeva quindi che la direttiva era applicabile anche a tutti i crediti «che

sono sorti in uno Stato membro e costituiscono oggetto di un titolo emesso da questo Stato prima dell’entrata in vigore della detta direttiva nell’altro Stato membro, ove l’autorità destinataria dell’istanza ha sede» (punto 23).

Secondo alcuni, l’applicazione della mutua assistenza a crediti sorti prima dell’entrata in vigore della relativa normativa sarebbe lesiva degli interessi privati299.

È stato però correttamente evidenziato che, nell’ordinamento europeo, l’irretroattività delle norme tributarie (o meglio, delle norme impositrici) è giustificata da esigenze di tutela dell’affidamento del contribuente, il quale deve essere in grado di pianificare in anticipo il proprio carico fiscale: di conseguenza, l’irretroattività non può essere invocata in relazione alle norme che non modificano il carico tributario, ma che incidono solo sulla riscossione di crediti già sorti ed accertati300.

Il principio enucleato dalla Corte dovrebbe disciplinare anche il caso della successio-ne successio-nel tempo delle norme europee sulla mutua assistenza.

La nostra normativa di recepimento disciplina tale ipotesi all’art. 17, terzo periodo del d.lgs. 149/2012, il quale stabilisce che «Per le richieste di assistenza inviate da un altro Stato

membro dal 1° gennaio 2012 le disposizioni del presente decreto si applicano anche se dette richieste si riferiscono a crediti che costituiscono oggetto di un titolo esecutivo emesso dall’altro Stato membro prima del 1° gennaio 2012»301. La disposizione è conforme a quanto già in precedenza disposto dall’art. 11 del d.lgs. 69/2003.

La suddetta disciplina, secondo alcuni, confliggerebbe con le indicazioni provenienti dalla pronuncia sopra esaminata, perché l’applicazione della nuova normativa non potrebbe essere fatta dipendere dal momento di presentazione della domanda di

assi-299 GRAU RUIZ,M.A., Mutual Assistance for the Recovery of Tax Claims, cit., 60.

300 POGGIOLI,M., Applicabilità della disciplina comunitaria di assistenza alla riscossione ai crediti tributari sorti

antecedentemente all’entrata in vigore della direttive 76/308/CEE, cit..

301 L’art. 18 del medesimo decreto, in conformità con tale disciplina, detta inoltre le disposizioni

transi-torie, stabilendo, al comma 1, che «Alle procedure di recupero e di adozione delle misure cautelari avviate

ante-riormente al 1° gennaio 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69» e, al comma 2, che «Per le richieste di recupero pervenute prima del 1° gennaio 2012 per le quali non sia stata avviata entro il 31 dicembre 2011 la procedura di riscossione, gli uffici di collegamento hanno facoltà di invitare l’autorità richiedente a rinnovare la richiesta accompagnata da un titolo uniforme ovvero di provvedere alla formazione di un titolo uniforme su espressa autorizzazione e sotto la responsabilità dell’autorità richiedente».

stenza, ma dovrebbe avvenire fin da subito, anche con riferimento ai procedimenti già avviati302.

Le fonti internazionali, infine, a differenza di quelle europee, contengono general-mente disposizioni più precise in merito ai profili di diritto intertemporale.

La Convenzione di Strasburgo, nel testo del 1988, è applicabile anche ai crediti tribu-tari sorti prima della sua entrata in vigore, ma in base all’art. 30, par. 1, lett. c) gli Stati possono riservarsi di non fornire assistenza in relazione a tali crediti. La riserva era stata a suo tempo formulata dal nostro Paese.

Le previsioni della Convenzione, nel testo risultante dalle modifiche del 2010, si ap-plicano invece - a meno che gli Stati decidano di mutuo accordo di derogare a tale re-gola - ai soli crediti tributari relativi ai periodi d’imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore di tali previsioni o che, se non c’è un periodo d’imposta, sorgono dopo la medesima data (cfr. art. 28, par. 6).

La regola appena esposta subisce infine un’eccezione nel caso in cui il credito sia connesso a violazioni che assumono rilievo penale nello Stato richiedente, nel qual caso l’assistenza si estende anche ai crediti sorti prima dell’entrata in vigore delle sud-dette previsioni (cfr. art. 28, par. 7). Gli Stati possono comunque riservarsi di non applicare tale previsione (cfr. art. 20, par. 1, lett. f) della Convenzione).

L’art. 27 del Modello OCSE non prevede invece alcuna regola specifica relativa al proprio ambito di applicazione temporale, pertanto la disposizione si potrebbe appli-care anche a crediti tributari sorti anche prima dell’entrata in vigore o dell’effettiva applicabilità della Convenzione. Il Commentario suggerisce comunque che gli Stati, se lo desiderano, limitino l’ambito di applicazione temporale degli obblighi di assi-stenza (cfr. par. 14).

Gli obblighi di assistenza che risultano dalle norme convenzionali non potranno dunque mai rivelarsi “più ampi”, sotto il profilo temporale, di quelli risultanti dalle norme europee.

302 POGGIOLI,M., Applicabilità della disciplina comunitaria di assistenza alla riscossione ai crediti tributari sorti