• Non ci sono risultati.

L’autorizzazione unica ambientale

CAPITOLO II – I principali vincoli ambientali all’attività di impresa

2. I procedimenti autorizzatori a presidio della compatibilità

2.3. L’autorizzazione unica ambientale

L’autorizzazione unica ambientale - d’ora in poi, AUA- è uno strumento giuridico amministrativo nato nell’ambito di una generale operazione di semplificazione delle procedure amministrative in materia ambientale. L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce, infatti, ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale. L’AUA, quindi, si pone quale strumento di semplificazione procedimentale, in quanto è in grado di ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori, sia privati sia pubblici, attraverso il rilascio di un’unica autorizzazione e, al contempo, è in grado di garantire un

189 Art. 29octies d.lgs. 152/2006. 190 Art. 29quattordecies d.lgs. 152/2006.

81

miglioramento in termini di efficienza e di economicità dell’intero sistema autorizzativo191.

L’AUA viene istituita e prevista per la prima volta con il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. decreto «Semplifica Italia») e viene poi disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59192. La

disciplina dell’autorizzazione unica rimane, quindi, esclusa dal d.lgs. 152/2006.

Il d.P.R. 59/2013 individua quali destinatari della nuova autorizzazione unica le piccole e medie imprese e tutti gli impianti ai quali non si possono applicare le disposizioni in materia di AIA, ovvero tutte quelle imprese con un basso livello di emissioni193. L’autorizzazione unica, inoltre,

non trova applicazione ai progetti che vengono sottoposti a VIA. Solo nel caso in cui la fase di screening dia esito negativo e quindi non trovi applicazione il regime di VIA, l’impresa potrà chiedere il rilascio dell’AUA. Lo strumento autorizzatorio in commento, come sopra ricordato, ricomprende e si sostituisce ad una serie di titoli abilitativi, che precedentemente era necessario richiedere singolarmente, mettendo in atto

191 Sul punto si veda la Relazione del Governo di accompagnamento al d.P.R. 59/2013, ivi, infatti,

si afferma che «le attività di misurazione degli oneri amministrativi, realizzate dal Dipartimento della funzione pubblica con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e con l’assistenza tecnica dell’Istat (utilizzando la metodologia adottata dalla Commissione Europea, Standard cost

model, in vista dell’obbiettivo assunto in sede comunitaria di ridurre almeno il 25% gli oneri

amministrativi), hanno consentito di stimare gli oneri amministrativi dei titoli abilitativi su cui l’AUA incide: il costo stimato complessivo per le PMI è pari a oltre un miliardo e trecento milioni di euro».

192 Il d.l. 5/2012, al suo articolo 5, aveva, infatti, delegato il Governo a emanare, entro sei mesi dal

vigore del decreto-legge in commento, un regolamento di delegificazione finalizzato a disciplinare l’AUA e a semplificare gli adempimenti per le Piccole e Medie Imprese – Pmi – e degli impianti non soggetti ad AIA, con lo scopo di ridurre i relativi oneri. In accordo con quanto disposto all’articolo 23 del d.l. 5/2012 il Governo avrebbe quindi dettato la disciplina dell’AUA nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20bis e 20ter della legge 15 marzo 1997, n.59. Cfr. G. Sabato,

L’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione degli adempimenti, in Gion. dir. amm.,

11/2013, pp. 1027 ss.

193 Per chiarezza espositiva è necessario ricordare che si definisce come «media impresa», la società

che è costituita da aziende che hanno meno di 250 occupati con un fatturato annuo che inferiore ai 50 milioni di euro, mentre si definisce «piccola impresa» la società con meno di 50 occupati e con un fatturato annuo che non superi i 10 milioni di euro. Infine, si definisce «microimpresa» la società che ha meno di 10 occupati con un fatturato annuo inferiore o uguale ai 2 milioni di euro (fonte: Guida dell’utente alla definizione di PMI, reperibile presso:

82

così una grossa operazione di semplificazione. La semplificazione, infatti, sta proprio nel dover richiedere un unico provvedimento, evitando così che le imprese si trovino a dover richiedere una pluralità di autorizzazioni, con diversa durata tra loro, e a dover conseguentemente «calendarizzarne» i relativi rinnovi con un inevitabile appesantimento degli oneri amministrativi ai quali l’impresa è chiamata a provvedere. Si deve tenere però presente che le novità introdotte con lo strumento autorizzatorio in commento riguardano principalmente gli aspetti procedurali ed amministrativi, restano infatti invariati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali continuano ad essere vigenti le rispettive normative settoriali194.

I titoli abilitativi che possono essere ricompresi all’interno dell’AUA sono i seguenti195:

a. autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del d.lgs. 152/2006 (artt. 124 e ss. TUA);

b. comunicazione preventiva per l’autorizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste, di cui all’art. 112 del d.lgs. 152/2006;

c. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, di cui all’art. 269 del d.lgs. 152/2006;

d. autorizzazione generale, di cui all’art. 272 del d.lgs. 152/2006;

e. comunicazione o nulla osta in materia di inquinamento acustico, di cui all’art. 8, commi 4 e 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447;

f. autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, di cui all’art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

194 E. Schneider, AUA: linee guida operative, in Giornale di diritto amministrativo, 5/2014, pp. 454

ss.

195 Si tenga comunque presente che, ex art. 3 co. 2 del d.P.R. 59/2013, l’elenco dei titoli ricompresi

e sostituiti dall’AUA non è tassativo in quanto rimane la possibilità per le province autonome di Trento e Bolzano di individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale che possono confluire all’interno dell’AUA.

83

g. comunicazione in materia di rifiuti, di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. 152/2006.

L’autorità competente al rilascio, al rinnovo, all’aggiornamento dell’AUA è la Provincia o la diversa autorità che viene indicata dalla normativa regionale. Il titolo abilitativo va poi a confluire nel provvedimento finale del procedimento autorizzatorio, adottato dallo Sportello Unico per le attività Produttive (d’ora in poi, Suap)196. Il soggetto destinatario dell’AUA è il

gestore, responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal d.lgs. 152/2006197.

La procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica, disciplinata all’articolo 4 del d.P.R. 59/2013, prevede che la domanda venga presentata tramite posta elettronica certificata al Suap di competenza, quest’ultimo si occuperà della trasmissione della domanda ai soggetti competenti in materia ambientale.

L’istanza per ottenere l’autorizzazione unica deve essere corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione inerenti i titoli abilitativi che confluiscono nell’AUA. Sarà il Suap, di concerto con l’autorità competente, a verificare la correttezza formale della domanda e dei documenti ad essa allegati. Tali verifiche si devono concludere entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, una volta decorso il suddetto termine l’istanza si intende correttamente presentata. I termini possono essere sospesi per una sola volta e per un

196 Lo Sportello Unico per le Attività produttive, regolamentato dal decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, è il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano oggetto l’esercizio di un’attività produttive e di prestazione di servizi. Il SUAP, presente in tutti i Comuni italiani, rappresenta, quindi, il punto di contatto fondamentale tra imprese e pubblica amministrazione per svolgere tutte le pratiche relative all’apertura e alla gestione di un’impresa. Il SUAP funziona in modalità completamente telematica ed è di supporto alle problematiche relative alla gestione di impresa in quanto funziona come sportello burocratico, luogo di consulenza e semplificatore di adempimenti (fonte:

https://www.agendadigitale.eu/documenti/suap-cose-lo-sportello-unico -delle-attivita-produttive- modulistica-impresa-in-un-giorno/ ).

84

periodo comunque non superiore a trenta giorni nel momento in cui sia necessaria un’integrazione documentale198.

La fase istruttoria ha una durata diversa a seconda della durata dei titoli abilitativi che vanno a confluire all’interno dell’AUA. Se l’autorizzazione unica si sostituisce a titoli abilitativi la cui durata è uguale o inferiore a novanta giorni, l’autorità competente ha tempo fino a novanta giorni per adottare il provvedimento. È la Provincia che provvede all’istruttoria e si occupa di promuovere il coordinamento dei soggetti competenti199. Mentre

nel caso in cui l’autorizzazione si sostituisca a titoli abilitativi con durata superiore ai novanta giorni, il SUAP entro trenta giorni indice la conferenza di servizi, ex art. 7 d.P.R. 160/2010. In questo caso l’autorizzazione deve essere adottata entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda (centocinquanta qualora sia richiesta un’integrazione documentale).

In relazione al contenuto dell’AUA, essa dovrà comprendere gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definire le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall’autorità competente tenendo conto della dimensione dell’impresa e del settore di attività. L’AUA, può contenere fino a sette titoli autorizzativi e ha durata pari a quindici anni, decorrente dalla data di rilascio della medesima.

Il gestore che intenda effettuare una modifica non sostanziale all’attività o all’impianto deve darne comunicazione direttamente all’autorità competente. Se questa non si esprime entro sessanta giorni il gestore può comunque procedere alla modifica. In caso di modifica sostanziale il gestore deve presentare una domanda di autorizzazione che verrà esaminata con procedura ordinaria, ossia in Conferenza dei servizi200.

198 Ex art. 2, co. 7, l. 241/1990.

199 Rimane comunque salva la possibilità di indire la conferenza dei servizi, ex art. 7, co. 3, d.P.R.

160/2010.

200 Ex art. 2, lett. g), d.P.R. 59/2013 per modifica sostanziale si intende «ogni modifica considerata

85

Se si vuole rinnovare l’AUA è necessario inviare al Suap, sei mesi prima della scadenza della stessa, un’istanza di rinnovo corredata dalla documentazione aggiornata rilasciata in sede di primo rilascio. Il rinnovo avviene mediante ricorso alla conferenza dei servizi201.