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Le certificazioni ambientali: eco-labels e eco-audit

CAPITOLO III – La necessità di superare i limiti del modello d

2. La tutela dell’ambiente attraverso il mercato

2.1. Le certificazioni ambientali: eco-labels e eco-audit

La legislazione finalizzata alla tutela ambientale, nel corso degli ultimi anni, ha subito un importante mutamento: da una legislazione incentrata sulla fissazione di norme ed obiettivi da parte della pubblica amministrazione si è passati all’introduzione di una serie di norme che conferiscono particolare rilevanza al concetto di prevenzione, autocontrollo e gestione diretta da parte dei soggetti delle attività produttive inquinanti, dando così una prioritaria attuazione al già richiamato principio chi inquina paga.

Il nuovo approccio sposato dalla legislazione ambientale è frutto delle politiche dell’Unione europea, volte a premiare le imprese più moderne e sensibili nei confronti dell’ambiente che vogliono andare oltre gli obblighi di prescrizione di legge, applicando le norme internazionali che specificano i requisiti per la corretta gestione ambientale.

Momento cruciale, che ha determinato il mutamento di approccio, è stata l’approvazione del quinto Programma d’azione in campo ambientale dell’Unione europea, adottato nel 1992 e valevole per il periodo 1993-2000. Tale programma, infatti, ha introdotto principi innovativi in grado di incidere non solo sul modo di impostare la legislazione ambientale, ma anche sui modi di produrre delle imprese e di comunicare con il pubblico293. Nell’ottica della

sostenibilità, il programma ha accentuato l’importanza degli approcci globali ai problemi ambientali: tra questi, si ricorda l’introduzione dell’analisi del

293 Il V° programma d’azione in campo ambientale dell’Unione europea è reperibile presso:

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ciclo di vita dei prodotti, la Life Cycle Assesment – LCA, sistema che è alla base delle certificazioni ambientali294.

Il cambiamento in corso è testimoniato soprattutto dal crescente successo riscosso dagli schemi di certificazione ambientale volontari, quali EMAS, ISO 14001 ed Ecolabel che permettono alle aziende di attestare la validità del proprio sistema di gestione ambientale interno, mediante la verifica della rispondenza a determinati requisiti definiti a livello internazionale da parte di organismi esterni accreditati.

Nell’ambito delle certificazioni volontarie in funzione correttiva dei mercati si collocano quindi gli strumenti mediante i quali i produttori sono chiamati ad adeguare l’intera organizzazione a obiettivi predeterminati e dichiarati di politica ambientale, nonché a sottoporsi ad un processo di miglioramento continuo, supportato e garantito da una serie di controlli interni ed esterni all’organizzazione, i c.d. audit295.

Gli schemi di certificazione ambientale sono risultati essere lo strumento adatto, in grado sia di trovare soluzione quelle resistenze mostrate dalla pubblica opinione sia di «diluire» il rapporto di command and control

294 La Life Cycle Assesment – LCA, è uno strumento utilizzato per analizzare l’impatto ambientale

di un prodotto, di un’attvità o di un processo lungo tutte le fasi del ciclo di vita, attraverso la quantificazione dell’utilizzo delle risorse (gli input quali energia, materie prime, acqua) e delle emissioni nell’ambiente (“immissioni” nell’aria, nell’acqua e nel suolo) associate al sistema oggetto di valutazione. L’analisi LCA prevede che vengano identificati tutti i processi coinvolti nel ciclo di vita di ciascun componente del prodotto e del suo packaging. Studiando nel dettaglio ogni aspetto relativo a ciascuna componente del prodotto, la LCA permette di sviscerare la complessità dell’intero ciclo di vita, permettendo così di individuare quali sono le fasi maggiormente impattanti e che necessitano pertanto di intervento. La LCA può essere considerata come una sorta di guida per il miglioramento dei prodotti esistenti, ma soprattutto per la creazione d nuovi. Inoltre i risultati dell’analisi LCA possono essere utilizzati per confrontare prodotti simili oppure diversi ma con la stessa funzione, per richiedere certificazioni ambientali e per comunicare la prestazione ambientale del prodotto (fonte: http://www.etichettaambientale.it/lca.html ).

Sul punto si veda anche: Il metodo LCA, reperibile presso https://www.oc- praktikum.de/nop/it/articles/pdf/LCAMethod_it.pdf

295 L’audit viene identificato come l’attività atta a determinare tramite indagine l’adeguatezza ed

aderenza di un processo o organizzazione a stabilite procedure, istruzioni operative, specifiche, standard ed altri requisiti funzionali e a verificarne l’applicazione (fonte: Glossario del dipartimento Ministero per la Pubblica Amministrazione, http://www.funzionepubblica.gov.it/Glossario#Audit ). Sul tema si veda: A. Benedetti, Le certificazioni ambientali, in G. Rossi (a cura di), Diritto

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a cui erano e tutt’ora sono sottoposte le imprese. Infatti, in questo senso gli schemi di certificazione ambientale rispondono all’esigenza di: «a) instaurare un rapporto non conflittuale con le imprese, sollecitando un loro comportamento volontario verso la difesa dell’ambiente; b) attivare la partecipazione del pubblico, individuando efficaci strumenti di formazione ed informazione ambientale.

Nel primo caso si tende a creare le condizioni affinché le imprese, per rafforzare la loro competitività sul mercato, non soltanto debbano fornire buoni prodotti a basso costo, ma debbano anche rendere le loro tecnologie, i loro processi di produzione ed i loro prodotti compatibili con la salvaguardia dell’ambiente.

Nel secondo caso si tende a favorire e a sviluppare il coinvolgimento della società nei processi decisionali riguardanti la protezione dell’ambiente e la salute dei cittadini, aumentando la consapevolezza delle parti sociali sul ruolo e sul contributo che possono fornire per incidere positivamente sulla sostenibilità dello sviluppo»296.

L'attività certificativa risponde quindi quasi esclusivamente a un'esigenza di certezza pubblica. La descritta finalità degli atti certificativi - di garantire l'intrinseca certezza dei dati esternati, partecipandone potenzialmente l'esistenza all'intera collettività - impone che essi provengano da una fonte pubblica (o equiparata) e, come tale, istituzionalmente obiettiva, imparziale e autorevole297.

I principali schemi di certificazione ambientale che sono derivati da questo cambiamento sono: EMAS e Ecolabel298.

296 M. Guido, Le certificazioni ambientali, in A. Buonfrate, Codice dell’ambiente e normativa

collegata, UTET, 2008, pp. 787 ss.

297 Certificazione, Dizionario Treccani.it, ad vocem.

298 A. Daidone, Tributi, incentivi e certificazioni in materia ambientale, in Dell’Anno P., Picozza E.

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Il regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 25 novembre 2009, individua con il termine EMAS, acronimo di Eco-management and Audit Scheme, un sistema comunitario di ecogestione e audit al quale le organizzazioni possono aderire volontariamente con l’obiettivo di un miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali299.

Il sistema EMAS, nato nel 1993, era aperto originariamente alle sole imprese industriali, oggi, invece, esso ricomprende nel proprio campo di applicazione tutte le organizzazioni300; dunque, tutti i soggetti, in quanto

potenziali organizzazioni, sono direttamente coinvolti nella realizzazione di quell'indirizzo di politica ambientale comunitaria fondata su un principio di responsabilità condivisa in virtù del quale, superata la logica esclusiva del

command & control, i diversi protagonisti del sistema si impegnano ad un

approccio attivo e preventivo in materia di ambiente non più limitato, pertanto, al solo rispetto della normativa vigente301.

L’adozione della dichiarazione EMAS è volontaria, pertanto è l’organizzazione che vuole dotarsi di tale certificazione che deve attivarsi in prima persona. L’iter per ottenere la certificazione EMAS prevede che, in prima battuta, l’operatore effettui un’Analisi Ambientale Iniziale (d’ora in poi, AAI), ed elabori un proprio Sistema di Gestione Ambientale (d’ora in

ss; A. Benedetti, Le certificazioni ambientali, in G. Rossi (a cura di), Diritto dell’ambiente, cit., pp. 200 ss.

299 La certificazione Emas è stata istituita nel 1993 con il Regolamento UE n. 1836/1993. Il nuovo

Regolamento CE n. 1221/2009, Emas III, è stato pubblicato sulla G.U.U.E. il 22 dicembre 2009 ed è entrato in vigore l’11 gennaio 2010abrogando il vecchio Regolamento CE 761/2001.

300 In merito si veda l’art. 1 del Reg. CE 1221/2009 «È istituito un sistema comunitario di

ecogestione e audit, di seguito denominato «EMAS», al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni aventi sede nel territorio della Comunità o al di fuori di esso. EMAS, in quanto strumento importante del piano d’azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile», è inteso a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l’istituzione e l’applicazione di sistemi di gestione ambientale, la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi, l’offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine con il coinvolgimento attivo e un’adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate.»

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poi, SGA) , ossia un insieme di procedure e prescrizioni che consentono di evidenziare gli aspetti ambientali interessati dalle diverse fasi produttive, di valutare gli impatti ambientali di queste ultime, di definire le modalità di controllo e verifica e di stabilire quali azioni intraprendere al fine di garantire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.

Una volta predisposti l’AAI e il SGA l’organizzazione interessata deve procedere ad una verifica sistematica, obiettiva e documentata delle proprie prestazioni ambientali: si tratta della fase di controllo o auditing. Terminata la fase di controllo, l’organizzazione redige una Dichiarazione Ambientale (d’ora in poi, DA), che risulta essere l’elemento caratterizzante dello strumento in esame; tale dichiarazione, infatti, deve essere diffusa pubblicamente e deve contenere la descrizione degli aspetti ambientali dell'organizzazione stessa e delle sue prestazione ambientali, il documento di politica ambientale, l'enunciazione degli obiettivi e dei target ambientali dell'organizzazione e la descrizione del SGA.

Infine, l’AAI, il SGA, gli esiti delle fasi di auditing e la DA vengono fatti esaminare da un verificatore ambientale accreditato indipendente, il c.d.

auditor, il quale è incaricato della verifica della conformità o non conformità

di detti elementi ad EMAS.

La normativa comunitaria prevede che la registrazione EMAS venga rilasciata da un organismo pubblico nazionale. A tale scopo il D.M. del 22 maggio 1995, n. 431 ha istituito il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, incaricato di svolgere le funzioni attribuite ai predetti organismi competenti302.

302 Lo stesso decreto prevede che i membri del Comitato, composto da rappresentanti dei Ministeri

dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico, della Salute e dell'Economia e delle Finanze, restino in carica tre anni e che l'incarico possa essere rinnovato solo una ulteriore volta.

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Una volta accertata la compatibilità, l’organizzazione può richiedere al Comitato Ecolabel-Ecoaudit di essere registrata nel registro Emas dell’Ue e, una volta registrata, può utilizzare il logo EMAS.

La registrazione EMAS è valida per tre anni, al termine dei quali è possibile procedere al rinnovo seguendo l'iter della prima registrazione e, quindi, redigendo una nuova Dichiarazione Ambientale i cui dati, in ogni caso, devono essere aggiornati annualmente. Si ricorda anche che per le organizzazioni in possesso di certificazione EMAS è previsto un sistema premiale che allunga la durata dell’Autorizzazione integrata ambientale da dieci a sedici anni303.

Il sistema EMAS è collegato espressamente alla norma tecnica ISO 14001, nel senso che possono aderirvi solo le imprese e le organizzazioni, anche pubbliche, che siano dotate di un sistema di gestione ambientale conformato secondo i requisiti tecnici della norma ISO 14001.

La ISO 14001 è una certificazione di matrice internazionale con la quale un organismo di parte terza attesta che un’impresa si è dotata di un SGA. Con l’adozione dello SGA, l’impresa si impegna a ridurre gli aspetti di impatto ambientale della propria organizzazione e ad attuare obiettivi di politica ambientale da essa stessa preventivamente individuati. È superfluo sottolineare che non si tratta di una certificazione di prodotto, in quanto attiene alla gestione dell’impresa o dell’organizzazione nella sua interezza. La certificazione ISO comporta dei vantaggi all’operatore, ad esempio, in

303 Sul punto si veda: Certificazione EMAS cos’è e come ottenerla, reperibile presso

http://www.ingegneri.info/news/ambiente-e-territorio/certificazione-emas-cose-e-come-ottenerla/ ;

EcoManagement and Audit Scheme, reperibile presso https://www.tuttocauzioni.it/certificazioni- per-imprese/registrazione-emas ; Comitato Ecolabel ed Ecoaudit Sezione EMAS Italia, Procedura

per la registrazione delle organizzazioni aventi sede e operanti nel territorio italiano e in paesi extra UE ai sensi del regolamento CE 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, reperibile presso

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caso di rilascio di provvedimento di AIA, quest’ultimo ha una durata pari a dodici anni anziché pari a dieci304.

Ulteriore certificazione, che acquista una notevole rilevanza, è la certificazione europea di prodotto Ecolabel; si tratta di un marchio di qualità ecologica volontario che segnala ai consumatori prodotti eco-compatibili. La certificazione in commento viene, infatti, assegnata agli operatori che dimostrino la conformità dei prodotti ai requisiti europei, tramite organismi pubblici che vigliano, altresì sulla corretta utilizzazione del marchio, in funzione di garanzia dei consumatori305. Il sistema Ecolabel appartiene al

gruppo di etichette ecologiche volontarie, basate su un sistema che prende in considerazione l’intero ciclo della vita del prodotto e sottoposte a certificazioni esterne da parte di un ente indipendente, basandosi quindi sul già illustrato schema del Life Cycle Assestment. L’Ecolabel ha la finalità di promuovere prodotti che durante l’intero ciclo di vita presentano un minore impatto sull’ambiente ovvero sono in grado di ridurre gli impatti ambientali negativi rispetto ad altri prodotti306.

La certificazione Ecolabel è stata introdotta dal Regolamento n. 800/1992 ed è ad oggi disciplinata dal Regolamento n. 66/2010 del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009, che ha abrogato la previgente disciplina307.

304 A. Benedetti, Le certificazioni ambientali, in G. Rossi (a cura di), Diritto dell’ambiente, cit., p.

206.

305 A. Benedetti, ibidem, p. 204. 306 M. De Rosa, ,pp. 37 ss.

307 Nel 1992 è stato promulgato il regolamento CEE n. 880/1992, c.c. Ecolabel I, che ha introdotto

la certificazione Ecolabel comunitaria, lo scopo della normativa era quello di adottare un unico marchio di certificazione ecologia per tutti gli stati membri ponendo fine all’eccessiva proliferazione dei marchi nazionali; si volevano uniformare le modalità di attribuzione del riconoscimento dei prodotti, evitando confusione tra i consumatori. Successivamente è stato approvato il regolamento CE n. 1980/2000, c.d. Ecolabel II, che ha abrogato la previgente disciplina. Il nuovo regolamento ha portato con sé delle importanti novità, ha infatti previsto l’allargamento del campo di applicazione dello strumento non solo ai prodotti ma anche ai servizi. il campo di applicazione si è poi ulteriormente ampliato con la Decisione 2003/87/CE del 14 aprile 2003, con la quale la Commissione europea ha esteso la certificazione in commento anche al settore turistico e alle strutture ricettive. Il fine ultimo della Decisione 2003/87/CE è quello di incoraggiare e favorire il

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La certificazione in commento viene rilasciata sulla base di criteri predeterminati che sono definiti su base scientifica in relazione all’intero ciclo di vita dei prodotti (dall’estrazione delle materie prime, alla fase di produzione, di imballaggio e trasporto, di utilizzo e di recupero e smaltimento). I criteri riguardano quindi aspetti ambientali tra loro diversi tra cui l’uso dell’energia, dell’acqua, delle sostanze chimiche e la produzione di rifiuti, ma anche la funzionalità del prodotto e la qualità delle sue prestazioni. Tali criteri vengono definiti a livello europeo tramite un’ampia partecipazione delle parti interessate, quali associazioni di produttori, di consumatori e ambientaliste; quest’ultimi sono poi adottati dalla Commissione, previa consultazione del Comitato dell’Unione europea per il marchio de qualità ecologica – CUEME308.

L’organismo competente nazionale italiano per l’attuazione del Reg. CE n. 66/2010 è la Sezione Ecolabel Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, che nell’espletamento delle sue funzioni si avvale del supporto tecnico di ISPRA309.

Ottenere la certificazione Ecolabel è una procedura semplice che coinvolge l’Organismo competente, l’ISPRA e infine la Commissione Europea. L’operatore che vuole ottenere la certificazione ambientale

rispetto dell’ambiente tramite una collaborazione consapevole da parte non solo delle strutture turistiche, ma anche dei turisti stessi che scegliendo una struttura certificata contribuiscono ad uno sviluppo più sostenibile. Nel 2010 ha preso poi avvio l’ultima fase della certificazione Ecolabel con l’approvazione del Regolamento CE n. 66/2010, c.c. Ecolabel III. Il Reg. n. 66/2010 ha proseguito sulla direzione dei regolamenti che lo avevano preceduto ampliando ulteriormento l’oggetto di applicazione della disciplina; ad oggi, infatti, possono essere certificati Ecolabel tutti i beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all’uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito (fonte: http://www.ingegneri.info/news/ambiente-e-territorio/certificazione-ecolabel-cose-e-come- si-ottiene/ ).

308 Fonte: http://www.minambiente.it/pagina/ecolabel-ue ;

http://www.ingegneri.info/news/ambiente-e-territorio/certificazione-ecolabel-cose-e-come-si- ottiene/

309 La Sezione Ecolabel Italia è costituita da un Presidente e da sei componenti nominati con decreto

dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. I componenti del Comitato per la sezione Ecolabel, nello stesso modo dei componenti designati per la sezione Ecoaudit, sono rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Economia e Finanze e del Ministero della Salute. I componenti della Sezione rimangono in carica per tre anni.

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deve dimostrare di rispettare i criteri ecologici, presentare adeguata istruttoria ed inviare la documentazione all’Organismo competente nazionale.

Il Comitato, una volta ricevuta tutta la documentazione necessaria, la trasferisce ad ISPRA per il suo esame. Verificata la conformità ai criteri ecologici, sulla base del parere tecnico dell’ISPRA, l’Organismo competente nazionale delibera per la concessione del marchio. Il prodotto o servizio certificato viene inserito in un catalogo europeo, oggetto di pubblicazione sul sito della Commissione europea.

Una volta ottenuta la certificazione l’operatore è legittimato ad utilizzare il marchio Ecolabel310.

Infine, è prevista una procedura di sorveglianza del mercato e di controllo dell’uso del marchio Ecolabel UE311. È vietata, infatti, qualsiasi

forma di pubblicità falsa o ingannevole, o l’uso di etichette o simboli atti ad ingenerare confusione con il marchio Ecolabel UE. Inoltre, l’organismo competente verifica con cadenza regolare, in relazione ai prodotti cui ha assegnato il marchio Ecolabel UE, che il prodotto sia conforme ai criteri del marchio Ecolabel UE e ai requisiti di valutazione pubblicati ex articolo 8 del Regolamento. È previsto, inoltre, un meccanismo sanzionatorio nel caso di mancato rispetto dei criteri di assegnazione o nel caso di non consentite modalità di utilizzo del marchio312.

310 Il marchio Ecolabel UE può essere utilizzato esclusivamente sui prodotti ai quali è stato assegnato

come stabilito dalle linee guida elaborate dalla Commissione europea (reperibili presso:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf ).

311 Articolo 10, Reg. 66/2010/CE. 312 Articolo 17, Reg. 66/2010/CE.

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