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Avvio del percorso e le sue successive tappe di sviluppo

Come noto, l’iniziativa ha preso formalmente avvio a partire dall’adozione della risoluzione n. 5321 del 3 ottobre 2017 da parte dell’Assemblea legislativa, con la quale l’organo legislativo regionale ha recepito i contenuti del Documento di indirizzi approvato dalla Giunta regionale il 28 agosto 2017. Quest’ultimo documento operava una prioritaria selezione tra tutte le materie passibili di differenziazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 116, comma terzo, e dell’art. 117, Cost., fondata sul criterio della loro maggiore attitudine a proiettare l’azione politico-istituzionale della Regione verso più elevati standard di efficienza, permettendo così alla medesima di competere con i territori più sviluppati in ambito europeo e internazionale.

Tali competenze sono quindi state ricondotte – come confermato nel corso del successivo, complesso iter di confronto svolto fino all’adozione delle determinazioni dell’Assemblea – alle seguenti quattro aree strategiche, in coerenza con gli obiettivi e le priorità individuate in seno al c.d. Patto per il Lavoro4 della Regione Emilia-Romagna:

- tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale;

- internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all’innovazione;

- territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture;

4I firmatari del Patto per il Lavoro Emilia-Romagna sono: Cgil; Cisl; Uil; Ugl; Anci; Upi; Legautonomie; Uncem;

Agci; Confcooperative; Legacoop-ER; Cna; Confartigianato; Confcommercio; Confesercenti; Cia;

Coldiretti; Confagricoltura; Confindustria; Confapindustria; Confservizi; Unioncamere; Abi; Forum Terzo Settore; Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna; Università di Bologna; Università di Ferrara;

Università di Modena e Reggio Emilia; Università di Parma; Confimi; Comune di Bologna; Comune di Ferrara; Comune di Forlì; Comune di Modena; Comune di Parma; Comune di Piacenza; Comune di Ravenna; Comune di Reggio Emilia; Comune di Rimini; Città Metropolitana di Bologna; Provincia di Ferrara; Provincia di Forlì-Cesena; Provincia di Modena; Provincia di Parma; Provincia di Piacenza;

Provincia di Ravenna; Provincia di Reggio Emilia; Provincia di Rimini; Regione Emilia-Romagna.

123 - tutela della salute.

La citata risoluzione impegnava, in particolare, il Presidente della Regione ad avviare il negoziato con il Governo partendo dalle materie proposte dalla Giunta ed accolte dall’Assemblea in quella fase. In seguito alla sottoscrizione, il 18 ottobre 2017, della Dichiarazione di intenti in base alla quale lo Stato e la Regione hanno formalizzato la volontà reciproca di avviare il percorso, si insediava formalmente presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie un tavolo trilaterale di confronto, che ha visto insieme il Governo, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia.

Alla luce della successiva risoluzione n. 5600 del 14 novembre 2017, approvava all’unanimità dall’Assemblea legislativa, la Giunta regionale aggiornava il proprio documento di indirizzi, ampliando il novero delle materie oggetto della richiesta di autonomia alle seguenti:

- agricoltura e protezione della fauna e attività venatoria;

- acquacoltura;

- cultura e spettacolo;

- sport.

A seguito di primi incontri politici, a Bologna e a Milano, nel mese di novembre 2017, il compito di sviluppare ulteriormente le richieste è stato demandato a sedi di approfondimento tecnico, così da consentire la stipula di una prima intesa concernente una parte di esse. Infatti, in virtù di una precisa opzione di carattere tecnico-politico condivisa da tutti i partecipanti, anche alla luce dello scenario politico determinatosi a seguito dell’indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi parlamentari in data 4 marzo 2018, gli incontri di approfondimento tecnico fra i Ministeri competenti e le delegazioni regionali, alle quali si è nel frattempo aggiunta la Regione Veneto, si sono concentrati su una selezione prioritaria di materie, corrispondente alle aree dell’istruzione, del lavoro, della sanità, dell’ambiente e dei rapporti delle Regioni con l’UE. La trattazione dei restanti ambiti materiali strategici è stata, quindi, riservata ad una fase successiva.

Esauritasi fra la fine di gennaio e la prima settimana di febbraio 2018 la fase di negoziazione concernente i profili di carattere tecnico riguardanti i settori oggetto di prioritaria trattazione, l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, con propri atti di indirizzo politico (Risoluzioni nn. 6124 e 6129 del 12 febbraio 2018), preso atto degli esiti del confronto negoziale, ha formalmente conferito al Presidente della Giunta il mandato necessario a sottoscrivere un Accordo preliminare con il Governo. Il successivo 28 febbraio 2018 veniva conseguentemente sottoscritto l’Accordo preliminare fra il Presidente della Giunta regionale ed il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli Affari regionali.

L’atto, che in ossequio alla sua natura preliminare fa esplicitamente salva la facoltà di procedere in ogni tempo alla sua revisione previo accordo dei firmatari, definiva, nella sua parte generale, indirizzi procedurali e metodologici per il successivo sviluppo delle ulteriori fasi negoziali previste a completamento dell’iter istituzionale tracciato

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dall’articolo 116, comma III della Costituzione e si completava di distinti allegati recanti una prima elaborazione normativa delle richieste di differenziazione riguardanti gli ambiti materiali come sopra identificati. La peculiare natura preliminare e di cornice dell’Accordo avrebbe quindi consentito, da un lato al Governo destinato a insediarsi a in seguito alle elezioni del 4 marzo di riavviare il negoziato in relazione alle materie rimaste escluse dal suddetto accordo, dall’altro, al nuovo Parlamento di recepirne i contenuti e porli, così, a base dell’attività legislativa rimessa alla sua competenza dallo stesso legislatore costituzionale, fino al formale riconoscimento delle particolari condizioni di autonomia richieste dalle Regioni proponenti. Il disposto dell’art. 116, comma terzo, della Costituzione e, d’altro canto, i meccanismi di funzionamento del vigente sistema delle fonti consentono, infatti, d’individuare nella sola legge dello Stato – da approvarsi dalle Camere, a maggioranza assoluta dei loro componenti – l’atto in grado d’incidere concretamente sul concreto assetto dei poteri regionali. A quest’ultimo riguardo è infatti evidente che solo all’indomani dell’eventuale entrata in vigore di un simile atto legislativo potrà effettivamente iniziare ad apprezzarsi l’incidenza dell’iniziativa intrapresa dalla Regione sulla progettazione delle politiche territoriali che presentano i maggiori punti di contatto con le misure contemplate dal programma di lavoro della Commissione europea e l’impatto, in senso ampliativo, sulle attività che la Regione stessa sarà chiamata a svolgere in vista del concorso alla definizione e, quindi, del successivo recepimento della normazione europea.

Con specifico riguardo alle politiche europee, merita infine segnalarsi come l’Accordo preliminare quadro sottoscritto comprendesse significative dichiarazioni d’intenti in materia di rapporti delle Regioni con l’Unione europea, nel senso precipuo del rafforzamento delle forme di partecipazione delle autonomie territoriali al consolidamento dell’Unione Europea e dell’intensificazione delle relazioni transfrontaliere delle collettività e autorità territoriali. Nel momento in cui, attraverso l’iter fin qui descritto, dovessero essere attribuite alla Regione Emilia-Romagna competenze differenziate in relazione a determinate materie, è peraltro indubbio che si intensificherà la partecipazione della stessa Regione alla formazione degli atti normativi europei adottati negli stessi ambiti.

In piena coerenza con tali premesse, nella stessa dichiarazione di intenti allegata all’Accordo preliminare Regione e Governo si propongono altresì di definire forme e modalità idonee ad assicurare alla Regione Emilia-Romagna un maggiore coinvolgimento nelle controversie di diritto europeo che la riguardano direttamente, con particolare riferimento all’eventuale contenzioso riferibile alle materie oggetto dell’autonomia differenziata che le sarà riconosciuta, ferma in ogni caso la responsabilità dello Stato per qualunque infrazione del diritto dell’Unione europea.

Da ultimo, l’Accordo riserva particolare attenzione al processo di integrazione europea e di sviluppo della c.d. regione euromediterranea e della regione alpina, attraverso la messa a punto, in sedi opportune da individuarsi di comune accordo,

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forme puntuali di collaborazione e di reciproca consultazione tra Governo e Regione per quanto riguarda le decisioni che, pur assunte a livello europeo o sovranazionale, presentino profili di interesse ed impatto specifico per l’Emilia-Romagna.