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Alla data del 30.6.2020, la pianta organica prevede 43 unità di personale, oltre al posto di Dirigente amministrativo; alla data del 19.10.2020 risultano in servizio effettivo presso il Tribunale di Sorveglianza n. 31 unità di personale amministrativo.

Da quasi 3 anni è vacante, tra l’altro, il posto di Dirigente amministrativo (la scopertura risale a gennaio 2018).

Nella relazione la Presidente evidenzia che Tribunale ed Ufficio di Sorveglianza di Torino accusano dunque una stabile scopertura del 31,8% delle unità di personale amministrativo, destinata per gli imminenti ulteriori pensionamenti a salire a breve al 38,6%.

44 Tale situazione, se non tempestivamente sanata, appare suscettibile di condizionare significativamente la produttività complessiva degli uffici.

Nel dettaglio:

-l’Ufficio di Sorveglianza di Alessandria presenta una scopertura di 3 posti sugli 8 previsti in pianta organica, pari ad una carenza del 37,5%;

-l’Ufficio di Sorveglianza di Cuneo presenta una scopertura di 3 posti sugli 11 posti previsti in pianta, pari ad una carenza del 27,3%;

-l’Ufficio di Sorveglianza di Novara continua a presentare un’allarmante scopertura della pianta organica del personale amministrativo (pari al 58,3%, essendo in servizio solo 5 unità sulle 12 previste), destinata ad aggravarsi ulteriormente a partire dal marzo 2021 con il pensionamento di un’ulteriore unità;

-l’Ufficio di Sorveglianza di Vercelli ha vacante solo il posto di direttore amministrativo, ma il pensionamento, negli ultimi mesi del 2020, di 2 assistenti giudiziari, determinerà la scopertura di 3 posti sui 9 previsti in pianta organica, con una carenza del 33,3%.

A. 3. c. La situazione del Tribunale di Sorveglianza, i dati statistici, le eventuali variazioni quantitative e qualitative, gli interventi e le prassi organizzative, le problematiche di maggior rilievo (anche per novità complessità e rilevanza socio-economica).

I dati statistici Tribunale di Torino

Con riferimento al Tribunale di Sorveglianza distrettuale, i dati statistici evidenziano che, dopo l’importante incremento delle sopravvenienze registrato nell’anno precedente (1.7.18 - 30.6.19), che era stato pari a + 11,3%, anche nell’anno in esame i flussi in ingresso sono comunque continuati a crescere, registrando un + 4,9% (nell’anno precedente le sopravvenienze erano state 10.176); in particolare, l’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha segnato il primo semestre del 2020 ha fatto registrare un imponente maggiore afflusso di istanze di rinvio dell’esecuzione della pena per ragioni di salute (passate dalle 237 pervenute nell’anno 1.7.18 - 30.6.19 alle 588 pervenute nell’anno 1.7.19 – 30.6.20: + 148,1%).

Altro settore che ha conosciuto un forte incremento è stato quello delle riabilitazioni (iscritti 947 procedimenti, rispetto ai 558 registrati nell’anno precedente: + 69,7%).

45 Pur avendo registrato una lievissima flessione (dai 7.094 registrati nell’anno precedente ai 6.912 registrati nell’anno di interesse: - 2,6%), i procedimenti riguardanti istanze di misure alternative alla detenzione hanno continuato a costituire la parte preponderante di quelli pervenuti al Tribunale; di essi, la maggioranza ha riguardato anche quest’anno istanze proposte da condannati con ordine di esecuzione sospeso dopo l’irrevocabilità della condanna ai sensi dell’art.656 comma 5 c.p.p.

La produttività del Tribunale è significativamente aumentata rispetto all’anno precedente, registrando un incremento del 17,1% (da 7.693 definizioni nell’anno precedente a 9.006 nell’anno di interesse), nonostante i rilevanti condizionamenti imposti dalla normativa volta a fronteggiare l’emergenza da Covid-19 che ha impedito per molta parte del primo semestre del 2020 di trattare i procedimenti relativi a soggetti in stato di libertà. La Presidente individua le ragioni di tale positivo dato nella costante copertura del posto di presidente, che ha consentito un’attenta e sollecita pianificazione dei ruoli di udienza ed una più ampia definizione di procedimenti anche mediante decreto presidenziale preliminare.

Nonostante l’aumento di produttività, la pendenza a fine periodo si è peraltro incrementata (passando dalle 4.793 pendenze al 30.6.19 alle 6.457 pendenze al 30.6.20, pari ad un + 34,7%); il dato è conseguente all’oggettiva impossibilità, per un terzo dell’anno in esame di trattare i procedimenti relativi a condannati in stato di libertà.

Ufficio di Sorveglianza di Torino

Il numero delle sopravvenienze è diminuito rispetto all’anno precedente del 10,2%; tale diminuzione consegue direttamente al sopravvenire dell’emergenza epidemiologica e della conseguente normativa, che hanno inciso altresì sulla qualità dei flussi di lavoro sopravvenienti. E, infatti, si è registrata una importante diminuzione dei procedimenti relativi ad istanze di permessi, sospesi durante il periodo di lockdown (diminuzione del 22,8%), sono significativamente diminuiti i procedimenti relativi all’esecuzione delle pene pecuniarie, poiché durante il periodo di lockdown gli uffici coinvolti hanno fortemente ridimensionato l’attività (diminuzione del 27,6%).

Per contro, sempre in conseguenza dell’emergenza epidemiologica e della normativa dettata per farvi fronte e dunque anche fra l’altro per favorire il deflazionamento delle presenze in carcere, sono nell’anno in esame fortemente incrementati il settore relativo ai procedimenti riguardanti istanze di applicazione provvisoria di misure alternative (passando da 214 nell’anno precedente a 576 nell’anno di interesse: con un aumento del 169,2%) e quello relativo ai procedimenti riguardanti istanze di esecuzione della pena presso il domicilio ai

46 sensi della legge n.199/2010 e della nuova detenzione domiciliare introdotta dall’art.123 del d.l. n.18/2020 convertito con modificazioni in legge n.27/2020 (219 nell’anno passato e 345 nell’anno di interesse, con un aumento del 57,5%), nonché quello relativo ai procedimenti riguardanti istanze di applicazione provvisoria del rinvio dell’esecuzione della pena per ragioni di salute ai sensi degli artt.146 e 147 c.p. (passati da 87 a 256: l’aumento è del 194,3%).

La pendenza a fine anno è aumentata del 21,6%, sia per l’oggettiva impossibilità di trattare una serie di procedimenti in udienza durante il periodo di restrizione normativa in tale senso dettata per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, sia a causa della negativa incidenza del lavoro agile a cui si è dovuto avviare il personale di cancelleria a causa della predetta emergenza e della necessità di concentrare tutte le risorse lavorative nei servizi indifferibili dettagliatamente individuati dalla scrivente, con conseguente inevitabile arretramento dei servizi pretermettibili (il maggior accumulo di pendenza, infatti, si è registrato nei procedimenti in materia di conversione di pene pecuniarie).

Uffici di Sorveglianza di Alessandria, Cuneo, Novara e Vercelli

Del tutto analogo è il commento ai flussi in entrata e in uscita registrati presso gli altri Uffici:

il numero delle registrazioni è diminuito (Alessandria del 18,5%; Cuneo del 2,6%; Novara del 12,9%; Vercelli del 23,5%) ma la pendenza finale risulta incrementata negli Uffici di Alessandria (del 3%), di Cuneo (del 33,8%), di Novara (del 18,9%); Vercelli è l’unico Ufficio che chiude con un saldo positivo (gli affari pendenti registrano un calo di 98 unità).

Osservazioni sugli aspetti qualitativi

Quelli in materia di misure alternative alla detenzione hanno costituito anche nell’anno in esame la percentuale maggiore dei procedimenti iscritti al Tribunale di Sorveglianza, ed in particolare il 64,8% delle sopravvenienze.

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 intervenuta nel primo semestre del 2020 ha fatto registrare nell’anno in esame un elevatissimo aumento dei procedimenti per rinvio dell’esecuzione della pena ai sensi degli artt.146 e 147 c.p. fondati su ragioni di salute.

Segnala la Presidente che alle molte istanze proposte dai detenuti si sono aggiunte anche molte segnalazioni d’ufficio effettuate dalle direzioni sanitarie degli istituti penitenziari in conseguenza di una circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del marzo 2020 (ritirata dopo qualche mese dal nuovo Capo nel frattempo subentrato alla guida del Dipartimento) che ha invitato dette direzioni a segnalare alla magistratura i detenuti che per le patologie di cui erano afflitti apparivano a maggiore rischio di complicanze nel caso

47 fossero stati contagiati dal nuovo virus. Si è così passati dai 237 procedimenti in materia pervenuti nell’anno 1.7.18 - 30.6.19 ai 588 registrati nell’anno 1.7.19 – 30.6.20, con un incremento del 148,1%.

Nell’anno in esame si è mantenuto significativo ed è, anzi, ulteriormente aumentato rispetto all’anno precedente, il numero delle impugnazioni: 977 procedimenti di secondo grado nel periodo 1.7.19 – 30.6.20 contro i 928 del periodo 1.7.18 – 30.6.19 (+5,3% ).

Quanto ai cinque Uffici di Sorveglianza, è segnalato l’aumento delle istanze volte ad ottenere benefici penitenziari (aumento dell’87,4%).

Nell’anno in esame sono pervenute 567 istanze risarcitorie per il sovraffollamento carcerario, di cui 173 sono state accolte, essendo stata ravvisata l’effettività della lesione; nell’anno precedente le istanze pervenute erano state inferiori (486: il 16,7% in meno) di cui accolte 190.

Registrano invece un netto decremento (del 26,4%) i reclami dei detenuti ex artt.35 e 35 bis Ord.Penit.

Interventi normativi e prassi organizzative, conseguenti alla pandemia

Rileva la Presidente che con il decreto legge 17 marzo 2020 n.18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n.27 il legislatore ha introdotto nuove competenze per la Magistratura di Sorveglianza, al fine di gestire al meglio l’emergenza epidemiologica all’interno degli istituti penitenziari favorendone altresì il deflazionamento, stante la rinnovata situazione di particolare sovraffollamento in cui gli stessi versavano: possibilità di sospendere fra il 9 marzo ed il 31 maggio 2020 la concessione dei permessi premio e del regime di semilibertà, per evitare che uscite e reingressi dei detenuti negli istituti favorissero la diffusione del contagio all’interno degli stessi; introduzione di una nuova forma di detenzione domiciliare, concedibile dal magistrato di sorveglianza senza contraddittorio delle parti e mediante un’istruttoria estremamente semplificata, concedibilità di licenze premio straordinarie ai detenuti in regime di semilibertà.

A detta normativa, ispirata ad un favor libertatis strettamente connesso all’emergenza epidemiologica, ha fatto seguito, dopo poco, altra normativa (decreto legge 30 aprile 2020 n.28 come convertito con modificazioni in legge 25 giugno 2020 n.70) di segno opposto, tesa per un verso a rendere più difficile l’ammissione a determinati benefici penitenziari di soggetti detenuti per crimini di particolare allarme sociale e per altro verso ad imporre la revoca dei benefici concessi a detti detenuti in connessione con l’emergenza epidemiologica non appena venuti meno i presupposti.

48 Rileva la Presidente che per la Magistratura di Sorveglianza l’emergenza epidemiologica ha significato un importante afflusso di lavoro straordinario ed urgente conseguente alla sua competenza funzionale sull’ammissione ai benefici penitenziari. Al momento dello scoppio della pandemia da Covid-19, infatti, gli istituti penitenziari versavano in una situazione di grave affollamento.

Nel distretto, ben sette istituti penitenziari su quattordici presentavano un esubero di presenze compreso fra un quarto e la metà della capienza regolamentare (Vercelli +24,7%, Aosta e Verbania +32%, Torino +34,7%, Biella +39,7%, Ivrea +43,1%, Asti +44,9%, Alessandria San Michele +47,6%). Tale situazione rendeva scarsamente osservabili le norme tese ad evitare i rischi di contagio: ciò ha causato un improvviso ed elevato afflusso agli uffici della magistratura di sorveglianza di istanze dei condannati e di segnalazioni da parte delle stesse amministrazioni penitenziarie.

Per far fronte alla mole di lavoro, la Presidente ad individuare (provvedimento del 19.3.20) per Tribunale ed Ufficio di Sorveglianza di Torino servizi indifferibili e obiettivi produttivi temporanei e straordinari: nella relazione si legge che si è reso necessario individuare nella misura più contenuta possibile il contingente minimo di personale di cancelleria indispensabile fisicamente in ufficio per garantire l’effettuazione dei predetti servizi per la sola parte richiedente necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, in ragione della gestione dell’emergenza e tenuto conto dell’impossibilità di accedere da remoto ai sistemi ministeriali di gestione dei registri dell’Ufficio e del Tribunale di Sorveglianza, disponendo a tale fine anche temporanee ridistribuzioni dei servizi fra il personale stesso al fine di garantire il tempestivo espletamento di quelli individuati come indifferibili, e predisponendo per il resto un piano di lavoro agile per tutti i dipendenti che ha consentito la prosecuzione del lavoro di ciascuno nel rispetto della normativa di legge in materia. Tale complessa azione riorganizzativa temporanea ha consentito di pervenire al 31.6.20, a conclusione dell’anno in esame, alla definizione di 9.006 sopravvenienze collegiali e di 16.109 sopravvenienze monocratiche, ottenendo fra l’altro risultati importanti nello sfollamento carcerario.

Tutto ciò ha dovuto tenere conto del lavoro agile: dal 31 marzo al 24 maggio ha operato in smart working il 50% del personale di cancelleria a turnazione, e dal 25 maggio al 5 luglio il 25% a turnazione, per un totale di 5.544 ore di lavoro agile; per il resto si è fatto ricorso agli altri istituti previsti dalla normativa (modalità orarie di lavoro flessibile, fruizione di periodi di ferie, recupero di ore di lavoro straordinario non retribuito, permessi orari a recupero ecc.).

49 Inoltre, evidenzia la Presidente, un importante ruolo ha giocato il fatto che gli unici applicativi di cui il Ministero ha consentito l’utilizzo da casa sono stati Script@, SIAMM, SICOGE e, solo in un secondo tempo e con significativo ritardo, SNT; non è stato invece consentito l’utilizzo dell’applicativo SIUS, il che ha reso il lavoro agile del personale amministrativo estremamente lento e farraginoso, imponendo il ritorno all’effettuazione di molti adempimenti con la trascrizione dei dati a mano su supporto cartaceo ed impedendo di completare il lavoro a casa, poiché la gestione digitalizzata dei registri e delle notifiche impone comunque di perfezionare ogni attività in ufficio con l’inserimento dei dati nell’applicativo SIUS o l’invio di documenti e notifiche con i mezzi telematici. Questa circostanza ha fortemente ridimensionato la produttività.

Alcuni procedimenti hanno inevitabilmente subito una pesante battuta di arresto a causa dell’emergenza epidemiologica; per il Tribunale si è trattato di tutti quelli relativi a condannati richiedenti misure alternative dallo stato di libertà, che per un terzo dell’anno non hanno potuto essere trattati, con un incremento della pendenza del 39,2%. Per gli uffici di sorveglianza i procedimenti monocratici che hanno maggiormente risentito del rallentamento delle attività durante il periodo di emergenza epidemiologica sono stati principalmente quelli relativi a conversione e rateizzazione delle pene pecuniarie, pretermessi.

Prassi organizzative

La Presidente riferisce che nell’anno di interesse sono state avviate e/o consolidate alcune prassi ed elaborate e/o affinate linee guida in diversi settori.

Tra le prime, indica la celebrazione di un’udienza di trattazione presidenziale, preventiva all’istruzione del fascicolo da parte dalla cancelleria, che consente la migliore programmazione delle udienze; l’inserimento nell’applicativo SIUS della copia digitalizzata dell’originale dei provvedimenti sia del Tribunale che dell’Ufficio di Sorveglianza (con il triplice positivo risultato di abbattere i tempi di predisposizione e rilascio delle copie conformi dei provvedimenti, di velocizzare a implementare in modo rapido l’istruttoria dei procedimenti successivi relativi allo stesso condannato, di consentire ai giudici di consultare in modo interattivo e di condividere in tempo reale tutta la giurisprudenza distrettuale del relativo settore); la comunicazione alla Procura Generale della Repubblica di Torino tramite il sistema S.N.T. delle ordinanze del Tribunale di Sorveglianza, dei decreti presidenziali di inammissibilità e di non luogo a procedere; la possibilità, per le due unità di Polizia Penitenziaria distaccate presso l’ufficio, di consultare ed estrarre informazioni dal Sistema

50 Informativo Interforze; l’avvio di un’interlocuzione periodica con gli U.E.P.E. distrettuali finalizzata all’individuazione di protocolli operativi.

Tra le seconde, indica le linee guida per la gestione e l’istruttoria dei procedimenti in materia di riabilitazione; le linee guida per la gestione delle novità istruttorie e procedurali introdotte dal D.L. n.28/2020 convertito con modificazioni in L. n.70/2020, di cui sono stati predisposti i relativi modelli istruttori; le linee guida volte a garantire la più rigorosa applicazione della nuova procedura introdotta dal d.lgs. n.123/2018 e a gestire la farraginosa modifica dell’iter di decisione delle istanze di misure alternative.

La Presidente segnala, inoltre, l’adozione di specifici programmi per la riduzione dell’arretrato nei tre settori in sofferenza al dicembre 2018: quanto al Tribunale, il settore dei procedimenti in materia di riabilitazione, il cui servizio è stato oggetto di ristrutturazione completa e quelli in materia di patrocinio a spese dello Stato, ora definiti in tempi congrui grazie sia alla razionalizzazione del servizio sia all’utilizzo del lavoro agile anche per abbattere l’arretrato; quanto all’Ufficio di Sorveglianza di Torino, i procedimenti in materia di liberazione anticipata, nell’ambito dei quali è stato predisposto un programma prevedente una razionalizzazione ed una diversa impostazione delle attività, che ha consentito di definire entro la fine del 2019 tutti i procedimenti pervenuti nel 2017 e di mettere in istruttoria tutti i procedimenti pervenuti nel 2018, con tempestiva istruttoria e definizione di tutti i procedimenti sopravvenienti nel 2019 connotati da urgenza: il programma è proseguito nel 2020 con risultati soddisfacenti ed è stato anzi ulteriormente implementato durante il periodo dell’emergenza epidemiologica.

A. 3. d. Le risorse logistiche e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici