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Con riferimento al settore penale merita un breve cenno la situazione di alcune riforme.

È generalmente confermata l’applicazione del “concordato con rinuncia ai motivi d’appello”

(art. 599 bis c.p.p.) quasi esclusivamente in sede d’udienza già fissata per la trattazione del processo; nullo è stato l’impatto del nuovo istituto per i processi ancora da fissare.

178 Si conferma ulteriormente la valutazione, già espressa nel precedente anno, in termini di notevole aggravio processuale della modifica dell’art. 603 c.p.p. (legge 23.6.2017 n. 103 entrata in vigore il 3.8.2017), nella parte in cui impone la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in caso di appello del PM avverso sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva (nuovo comma 3 bis): si è inevitabilmente creato un sensibile incremento dei casi di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, che impegna lo stesso collegio in udienze necessariamente dedicate alla riassunzione delle prove dichiarative ritenute rilevanti, con conseguente significativa dilatazione dei tempi di definizione di tali processi (così nella relazione dei Presidenti della sezione III penale della Corte d’Appello).

Anche l’introduzione dell’art. 165 bis disp. att. c.p.p., recante “adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione” ha aggiunto un ulteriore onere per magistrati e cancellerie, anche a causa dell’espletamento dell’incombente in formato cartaceo, che in grado d’appello viene integralmente rinnovato, con la compilazione di autonoma, nuova scheda.

Si conferma il -già rilevato- trascurabile impatto in Corte d’Appello di alcune recenti riforme sostanziali e processuali (depenalizzazione di alcune fattispecie, messa alla prova, causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.; procedibilità a querela di alcuni reati), trattandosi di istituti che trovano il loro principale campo di applicazione nel giudizio di primo grado.

Viene anche segnalato come la riforma (legge 67/2017) che ha abolito l’istituto della contumacia ha prodotto una pletora, in continuo incremento, di procedimenti sospesi sine die, senza risolvere il problema di celebrare processi a carico di soggetti che, di fatto, sono e resteranno irreperibili (così nella relazione del Presidente Tribunale di Aosta).

Infine è sottolineato come nell’anno di interesse vi sia stato un pesante incremento di procedimenti a trattazione prioritaria per il c.d. “codice rosso”, con imputati sottoposti a misure cautelari in scadenza e necessitanti di lunga e complessa trattazione, che hanno la priorità (così nella relazione del Presidente Tribunale di Biella).

179 C. La situazione carceraria nel distretto, le misure alternative alla detenzione la sospensione o rinvio dell’esecuzione, i provvedimenti concernenti i benefici penitenziari nonché quelli risarcitori per sovraffollamento carcerario.

Il Tribunale di Sorveglianza di Torino

La Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino riferisce che dai dati al 30.9.2020 forniti dalla sezione statistica del D.A.P. si evince che:

- al 30.9.20 nei 14 istituti penitenziari del distretto sono ristretti complessivamente 4.481 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare complessiva di 4.115 posti: il tasso di sovraffollamento medio nel distretto è dunque dell’8,9%

- peraltro esaminando la situazione dei singoli istituti si nota che ve ne sono cinque (Alba, Alessandria “Cantiello Gaeta”, Cuneo, Fossano e Saluzzo) che ospitano meno detenuti di quanti ne prevederebbe la capienza regolamentare (circostanza da riportarsi in genere al fatto che alcune sezioni sono chiuse per ristrutturazioni o problematiche varie), mentre i restanti dieci patiscono situazioni di sovraffollamento che vanno da un minimo del 6,2% ad Aosta ad un massimo del 40,5% ad Asti

- la situazione di sovraffollamento è in realtà in generale piuttosto elevata, e nello specifico è così ripartita: Aosta +6,2%, Verbania +11,3%, Alessandria “San Michele” +14,2%, Novara +20,1%, Vercelli +25,1%, Biella +29,5, Torino +31,7%, Ivrea +36,6%, Asti +40,5%; ben quattro istituti ospitano oltre un quarto in più del numero di detenuti previsti dalla capienza regolamentare.

Oltre un quarto dei detenuti nel distretto (il 25,7%) è ristretto in forza di provvedimento cautelare (1.136, di cui 653, cioè il 57,5%, sono in attesa di primo giudizio; i ristretti in forza di condanna irrevocabile sono 3.282); dei 4.481 soggetti complessivamente ristretti nelle carceri del distretto (inclusi quindi gli internati), 1.811 (cioè il 40,4%) sono stranieri.

Segnala la Presidente che dal raffronto con i dati al 30.9.2019 si evince che la situazione detentiva del distretto è nel complesso significativamente migliorata: a tale data, infatti, il numero di ristretti negli istituti penitenziari di Piemonte e Valle d’Aosta era di 4.886: si registra, dunque, un decremento del 12,1% delle presenze complessive, che è un dato migliore rispetto a quello medio nazionale, che ha visto un decremento medio del 10,8%.

Al 30.9.2020, peraltro, a livello nazionale il sovraffollamento medio è del 7,3%, mentre la media di sovraffollamento degli istituti del distretto Piemonte-Valle d’Aosta è dell’8,9%: e dunque superiore dell’1,6% rispetto alla media nazionale.

180 Segnala la Presidente che la maggior parte degli istituti non è dotata di Reparto di Osservazione Psichiatrica e pochissimi prevedono attività trattamentali ad hoc per le persone affette da dipendenza da sostanze e/o per i sex offenders. La consistente presenza di detenuti affetti da patologie psichiatriche rende sempre gravosa la relativa gestione, anche a fronte della modesta presenza di specialisti psichiatri negli istituti.

La significativa presenza di detenuti stranieri ha determinato l’attivazione di corsi di alfabetizzazione; in sette istituti è stato altresì attivato lo sportello di mediazione culturale e tutti gli istituti garantiscono uno spazio per le funzioni di culto di religioni diverse dalla cattolica.

L’impatto dell’emergenza epidemiologica sulla situazione carceraria è stato importante.

Durante il periodo di lockdown sono state sospese tutte le attività trattamentali e scolastiche implicanti l’accesso agli istituti di personale diverso da quello dipendente; sono stati sospesi i colloqui visivi con i familiari, sostituiti con la possibilità di effettuare un numero maggiore di telefonate mensili e l’introduzione della possibilità di effettuare videochiamate con skype e whatsapp mediante apparecchi telefonici appositamente forniti dall’amministrazione penitenziaria.

Il legislatore dell’emergenza ha dato facoltà alla magistratura di sorveglianza di sospendere la concessione dei permessi premio e la fruizione del regime di semilibertà. Sul punto, la Presidente segnala che, benché dopo il termine del lockdown generalizzato le fruizione di tali benefici sia ripresa, si presenta tuttora di complessa gestione, poiché allorché rientrano dall’esterno i detenuti devono essere sottoposti a 14 giorni di domiciliazione fiduciaria in appositi reparti degli istituti, e la carenza di spazi che accomuna tutte le carceri del distretto rende impossibile programmare un numero significativo di uscite e conseguenti rientri e rende perciò indispensabile scaglionare temporalmente la fruizione dei benefici extramurari, evitando il più possibile le contemporaneità.

Quanto alle misure alternative alla detenzione, il ricorso alle stesse registra un trend in continuo aumento. Dall’analisi dei dati forniti dall’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria, la Presidente rileva che, a partire dal 2011, anno in cui al fine di deflazionare il sempre maggiore sovraffollamento carcerario hanno iniziato ad avere concreta incidenza i provvedimenti legislativi volti ad abolire alcune delle preclusioni all’accesso alle misure che erano state poste nel decennio precedente, un quantitativo medio annuale di pene espiate in regime alternativo alla detenzione oscillante fra 3.700 e 4.100.

181 E segnala che nell’anno in esame, in particolare, tale numero è cresciuto dell’8,9% rispetto all’anno precedente. Il perdurante favore nel distretto verso l’espiazione in regime extramurario appare del resto confermata dal fatto che in valore assoluto il numero di pene espiate in misura alternativa (3.977) è maggiore del numero di detenuti in espiazione di condanna irrevocabile (3.282).

Quanto a tipologia di misure alternative concesse, dai dati forniti dall’Ufficio Interdistrettuale si evince che:

- nonostante lo stato di dipendenza da sostanze alcoliche e stupefacenti sia diffusissimo fra gli autori di reato e ne costituisca una delle cause principali, la misura terapeutica ad hoc costituita dall’affidamento ai sensi dell’art.94 del d.p.r. n.309/90 è di scarsissima diffusione (appena il 7,5%),

- la misura più concessa è stata la detenzione domiciliare (41,4%), a cui va aggiunta l’esecuzione presso il domicilio che è misura del tutto analoga ma di competenza del magistrato di sorveglianza monocratico: insieme costituiscono il 53,4% dell’espiazione penale extramuraria dell’anno in esame,

- gli affidamenti in prova ordinari sono stati il 36,2%: osta ad una maggiore espansione della misura la frequente carenza per i condannati di concrete opportunità di svolgere sul territorio attività lavorative o comunque risocializzanti, a cui la prova possa essere finalizzata

- la semilibertà costituisce appena il 2,9% delle misure alternative concesse

Dai dati estratti dal registro informatico SIUS del Tribunale di Sorveglianza di Torino emerge infine che l’esito delle misure alternative concesse vede, rispetto al precedente anno di interesse, un calo dei provvedimenti di revoca (da 141 a 130, pari al 3,3% delle misure complessivamente concesse, da considerarsi risultato del tutto fisiologico e complessivamente oltremodo positivo).

Sul punto e con specifico riferimento a un auspicabile maggiore accesso di detenuti a misure alternative, la Presidente del Tribunale di Sorveglianza osserva, innanzitutto, che le rigide preclusioni automatiche introdotte dalla l.n.251/05 hanno compresso la prudente e professionale valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza sulla concedibilità delle misure alternative, il che non consente di implementare il numero di misure alternative concesse.

In ogni caso, molti condannati, pur non versando astrattamente in alcuna delle situazioni preclusive previste dalla legge, non riesce comunque ad accedere all’espiazione extramuraria perché non dispone di un domicilio, di mezzi di sussistenza, o ancora è afflitto da

182 problematiche di dipendenza da sostanze (e talora anche dal gioco d’azzardo) verso le quali non ha ancora maturato adeguata motivazione al superamento o rispetto alle quali i Servizi per le Dipendenze non hanno la possibilità economica di predisporre programmi riabilitativi adeguati; sarebbero, dunque, necessarie efficaci politiche di investimento, simili a quelle attuate durante l’emergenza epidemiologica allorquando, con il supporto degli enti territoriali locali e della Cassa Ammende, sono stati finanziati alcuni progetti volti a reperire domicili presso strutture di vario tipo per i condannati che ne fossero privi, al fine di favorire la possibilità di ammetterli almeno alla detenzione domiciliare ai sensi dell’art.123 del decreto legge n.18/2020 convertito con modificazioni in legge n.27/2020; si è trattato di soluzioni del tutto temporanee, mentre manca come si è detto un progetto di più ampio respiro.

In terzo luogo, la Presidente sottolinea la gravissima situazione di carenza di organici in cui versano tutti gli U.E.P.E. regionali, che desta una preoccupazione sempre maggiore: qualora il Ministero non vi ponga tempestivamente riparo, infatti, non solo il lavoro della magistratura di sorveglianza accuserà progressivamente forzosi e sempre maggiori ritardi a causa della dilatazione dei tempi di risposta di detti Uffici, ma la qualità dell’esecuzione penale extramuraria verrà significativamente compromessa, atteso che i funzionari effettivamente in servizio, oberati da un numero di competenze ed attribuzioni ormai del tutto sproporzionato (e che alla luce dei principi e criteri direttivi dettati dalla l.n.103/2017 come tradotti nei decreti delegati hanno trovato ulteriore incremento), non potranno – e in realtà già ora non possono più - seguire con la dovuta attenzione l’andamento delle misure alternative in esecuzione.

L’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale per i Minorenni segnala che non vi sono state variazioni di rilievo su entità e composizione per fasce d’età della popolazione detenuta in I.P.M. rispetto all’anno precedente.

Le attività formative, culturali e ricreative presso l’I.P.M. “Ferrante Aporti” di Torino si sono svolte regolarmente, anche con la collaborazione di associazioni esterne e di volontari, nonostante la cronica carenza di personale educativo e di vigilanza, fino a che l’emergenza sanitaria non ne ha imposto la limitazione/esclusione.

Tempestivi e puntuali sono stati gli interventi per la prevenzione della diffusione del contagio, assunti in ossequio alle disposizioni emanate dalle competenti autorità nazionali, dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dal CGM e dal Servizio Sanitario

183 Regionale: con ods n. 3 del 26.02.2020 sono state impartite disposizione sulle norme igieniche (pulizia delle mani; divieto di contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; divieto di toccare occhi, naso e bocca con le mani; pulizia delle superfici); sono stati previsti incontri del medico d’istituto, il 28 febbraio, con operatori e detenuti per trasmettere una corretta informazione; con ods n. 5 del 5 marzo 2020 sono stati limitati gli ingressi all’interno dell’IPM (i colloqui diretti con i famigliari sono stati inizialmente limitati a non più di due persone adulte per ciascun detenuto; vietato l’accesso ai famigliari minorenni; vietato l’accesso agli operatori esterni, congiunti residenti o che esercitassero la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni ricompresi nella zona rossa) e sospese le attività trattamentali. Per compensare questa perdita nell’offerta trattamentale sono state incrementate le attività sportive e risocializzanti mediante l’acquisto di giochi e materiale ludico sportivo.

Con ods n. 6 del 9 marzo 2020 sono stati sospesi i colloqui visivi dei giovani detenuti con le famiglie. Per consentire il mantenimento delle relazioni familiari sono state incrementate le comunicazioni telefoniche ed è stata data la possibilità di effettuare video chiamate.

Sono stati garantiti i servizi indifferibili. Posticipate le uscite dei detenuti per le prestazioni sanitarie di routine e procrastinabili; non sono stati effettuati trasferimenti di detenuti; la partecipazione alle udienze è avvenuta da remoto, mediante utilizzo di Skype for business.

Quanto alle disposizioni legislative, contenute nella decretazione d’urgenza, relative all’esecuzione penale, sono pervenute di 5 istanze di detenzione domiciliare ai sensi dell’art.

123 D.L. n. 18 del 17.03.2020, di cui una sola accolta, tutte di detenuti presso l’IPM. È inoltre stata applicata in via provvisoria una detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter comma 1 ter O.P. ad un detenuto presso la Casa Circondariale di Torino, risultato positivo all’infezione da COVID 19, ospitato, per l’esecuzione della misura alternativa, presso unità abitativa messa a disposizione dall’Unità di Crisi della Protezione Civile. Prima ancora che venisse celebrata udienza da parte del Tribunale per i Minorenni in funzione di Tribunale di Sorveglianza la misura è stata revocata dal Magistrato di Sorveglianza per intervenuta guarigione del condannato che ha conseguentemente ripreso la detenzione intramuraria.

Rimane consistente l’impegno nell’esecuzione, ex art. 40 D.P.R. 448/88, delle misure di sicurezza di giovani, fino al venticinquesimo anno di età, sovente provenienti da altre regioni d’Italia ed in molti casi affetti da patologie psichiatriche, anche gravi. I problemi sono complessi per la gravità delle situazioni, dei reati (tentato omicidio, violenza sessuale), ma

anche, in alcuni casi, per 1' assenza di una disciplina normativa specifica, rispetto a chi ha commesso il fatto da minorenne.

Torino, 24 novembre 2020

ll Presidente della Corte d' Appello

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