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La banca coinvolta nel controllo fiscale

I POTERI D I CONTROLLO, LE PROVE, LE PRESUNZIONI E LE DEROGHE

A) La banca coinvolta nel controllo fiscale

Numerose disposizioni hanno progressivamente trasformato la banca, coinvolta nel controllo fiscale, in un organo ausiliario nella determinazione delle diverse imposte.

Già nel passato, le banche fornivano informazioni all’ammini­ strazione sui dividendi distribuiti (45). Poi, segnalavano all’ammi­ nistrazione il nome dei clienti che operavano nel mercato nero du­ rante la guerra (46) o quelli che potevano contribuire al prelievo di solidarietà nazionale (47).

Attualmente le banche fanno più che mai parte integrante del meccanismo di controllo fiscale.

L ’apertura e la chiusura dei conti dei clienti, anche se si trova­ no all’estero (48), devono essere comunicate all’amministrazio­ ne (49). Ciò permette ai funzionari delle imposte di controllare i movimenti e di chiedere ai rispettivi titolari qualunque chiarimento utile sui crediti e debiti oggetto di verifica.

Per migliorare la gestione fiscale di questi conti, l’amministra­ zione ha costituito una banca dati, il Ficoba (50). Si tratta di un

ar-(42) 30 gennaio 1975 Poulain, J.C .P . 1975.11.18.137 - Cons. Stato 3 no­ vembre 1976, n. 93.794, D .F ., 1977, n. 15, comm. 600 per i conti correnti postali: Cons. Stato 25 febbraio 1976, Renard R .D .P . 1976, p. 1089.

(43) Cons. Stato 29 gennaio 1982, n. 18.537 e n. 18.538, D .F ., 1982, n. 17- 18 comm. 106/7.

(44) Il consiglio di stato non vi ha ravvisato alcuna incompatibilità con la

convenzione europea dei diritti dell’uomo: Cons. Stato 8 luglio 1987, n. 23630,

D .F ., 1987, n. 49, comm. 2183.

(45) Art. 32 della legge del 4 aprile 1926, G.V. 4 aprile, p. 640.

(46) Art. 16 dell’ordinanza n. 45-15 del 6 gennaio 1945 sulla confisca dei

profitti illeciti, G. U. 7 gennaio, p. 92.

(47) , Ordinanza n. 45/1820 del 15 agosto 1945, G.U. 17 agosto, p. 5090. (48) Art. 1648 A del Cgi.

(49) Art. 96 A della lpf. (50) Archivio dei conti bancari.

chivio che non sembra funzionare in maniera ottimale, tanto che i funzionari delle imposte si rivolgono spesso all’impresa pubblica Edf (per l’elettricità) - Gdf (per il gas) per ottenere il nome dei tito­ lari di alcuni conti (51). Il conflitto con i principi sanciti nella legge posta a tutela delle libertà individuali in relazione all’attività infor­ matica ha causato alcuni imbarazzanti problemi al ministro delle finanze (52).

Qualche anno fa, i funzionari dell’amministrazione finanziaria incontravano difficoltà nel controllare le transazioni effettuate at­ traverso assegni girati poiché né l’identità del beneficiario ultimo dei pagamenti, né l ’entità delle somme incassate erano realmente conosciute.

Per rimediare a questa situazione, la legge finanziaria per il 1979 ha previsto due provvedimenti complementari. L ’uno rendeva fiscalmente onerosi gli assegni girabili non barrati (53), l’altro ob­ bligava le banche a rivelare l’identità di coloro che richiedevano ta­ li assegni e il relativo numero per facilitare l’attività di controllo (54). Questo metodo è stato ulteriormente perfezionato in modo da estendere il controllo sugli imprenditori (55) e anche sulle persone che effettuano transazioni di ammontare elevato (56) con il concor­ so delle banche sempre in deroga al segreto bancario (57).

Il ruolo della banca è fondamentale anche per l’imposizione sui redditi dei titoli.

Infatti, nel momento della riscossione degli interessi e dei divi­ dendi per conto dei clienti, la banca comunica agli ufficiali l’identità dei beneficiari (58).

Anche il regime applicabile ai titoli esteri comporta una indi­ retta deroga al segreto bancario a favore dell’amministrazione fi.

(51) Numerosi clienti di E d f - Gdf pagano in effetti le fatture dell’elettrici­ tà e del gas per mezzo di prelevamenti automatici sui loro conti bancari.

(52) Si veda per esempio la risoluzione ministeriale n. 14850, G.U. A.N. 23 aprile 1990 con la quale il ministro dà atto dell’esistenza di puntuali informa­ zioni fornite dall’archivio di E d f - Gdf.

(53) Art. 916 A Cgi. (54) Art. 96 della lpf.

(55) L art. 80 della legge finanziaria per il 1989 obbliga gli ' imprenditori a regolare tutte le transazioni superiori a 5.000 franchi per assegno barrato o per versamento in conto.

(56) Art. 1549-quater del Cgi.

(57) Il ministro delle finanze ha confermato che la direzione generale delle imposte imponeva alle banche di inviare delle liste di nominativi di clienti sospet­ tati di svolgere attività illecite, n. 44807, G.U. deb. A.N. 16 settembre 1991, p. 3750.

nanziaria. Le società estere che non hanno la loro sede sociale in Francia, ma che conseguono in Francia degli utili, devono presen­ tare una dichiarazione che permetta la liquidazione di una ritenuta alla fonte (59).

Ora, questa ritenuta può anche essere applicata in misura mi­ nore qualora si dimostri che gli utili siano stati distribuiti a persone domiciliate in Francia (60). L’amministrazione suggerisce alle ban­ che che gestiscono i conti dei soci di non rivelare alla società estera i nomi dei possessori di azioni al portatore ma di comunicarli subito all’amministrazione finanziaria (61).

Anche gli istituti bancari autorizzati alla raccolta del risparmio a lungo termine (62) hanno obblighi; sanzionati, nei confronti del­ l ’amministrazione finanziaria (63), in particolare si segnala quello di comunicare i versamenti e i prelievi effettuati dai titolari dei conti (64).

Nessun segreto bancario può essere opposto alle richieste di informazioni dell’amministrazione; così la banca dovrà fornire il piano di ammortamento del prestito contratto da un contribuente per far fronte al pagamento delle imposte sui redditi (65); trasmet­ tere l’elenco dei titoli compresi in una successione della cui apertu­ ra la banca è a conoscenza (66).

Nella stessa prospettiva, le informazioni bancarie consentono di applicare le presunzioni di proprietà previste dalla normativa dell’imposta sulle successioni che sono estensibili analogicamente all’imposta sul patrimonio. Si tratta, come è noto, della presunzione relativa ai titoli al portatore (67) gestiti da meno di un anno (68) op­ pure a titoli inseriti in conti collettivi (69) sempre che siano gestiti da meno di un anno.

Lo stesso accade quando l’amministrazione si basa sull’arric­ chimento per ricostruire i risultati di una impresa partendo dai

con-(59) Art. l\5-quinquies e 187-1 del Cgi. (60) Art. 380 dell’allegato II del Cgi.

(61) § 147 dell’istruzione del 24 febbraio 1966, BOE, 1966-9-892. (62) Art. 163-òis A del Cgi e 41 N. allegato I I I del Cgi. (63) Artt. 1725 e 1726 del Cgi.

(64) Art. 41 P. allegato I I I del Cgi.

(65) C.A.A. Nancy, seconda Camera, 22 maggio 1990, n. 89430, D .F.,

1990, n. 15, comm. 841. (66) Art. 806-1 del Cgi.

(67) Art. 752, I capoverso, del Cgi.

(68) Art. 754-B e 885-C del Cgi.

ti bancari aperti a nome dei membri della famiglia (70), o dei diri­ genti (71).

Il disconoscimento del segreto bancario da parte dell’ammini­ strazione attribuirebbe il più vasto potere di indagine se non esi­ stessero tre limiti che tutelano, in questa materia, il « diritto alla riservatezza ».

Vi è un limite generale che F amministrazione s’impone ma la cui portata è ambigua. Si tratta delle direttive, indirizzate agli uffi­ ci, di moderare l’ampiezza e la frequenza dei controlli sulle opera­ zioni effettuate dai clienti.

L ’impressione che si trae dalle circolari e istruzioni emesse in materia (72) è che l’amministrazione tenga conto delle esigenze delle banche che lamentano l’eccessivo peso di questa collaborazio­ ne fiscale.

Così, l’orientamento più recente della direzione generale delle imposte è quello di indicare un interlocutore unico nelle ispezio­ ni bancarie per evitare che le richieste di informazioni siano trop­ po frequenti e per circoscrivere le richieste ai documenti ritenuti essenziali limitando così la perdita di tempo per i funzionari coin­ volti (73).

Occorre persuadersene: è necessario riconoscere che la banca non è un ufficio fiscale!

In secondo luogo, gli uffici fiscali rispettano l’anonimato di al­ cuni elementi economicamente rilevanti.

Così accade quando non richiedono i documenti bancari relati­ vi alla sottoscrizione di titoli (74) per i quali il detentore vuole ri­ manere anonimo.

Inoltre, l’intermediario non è tenuto a segnalare le persona che, secondo Fart. 537 del Cgi, effettuano transazioni sull’oro e ri­ fiutano di farsi identificare.

L ’amministrazione tuttavia non vede di buon occhio questo

(70) Cons. Stato 20 dicembre 1985, n. 46716, R JF , 1986-2-110.

(71) Cons. Stato 13 luglio 1979, n. 13374, D F, 1980, 4.191, conclusione M artin-Laprade.

(72) P er esempio: circolare del 28 dicembre 1934, n. 2080; circolare dell’l l

maggio 1950, n. 2261, § 710; istruzione del 1° marzo 1988, BOD Gl 13 K-I-77;

istruzione del 18 marzo 1988, D .F ., 1988 ID e CA n. 9392.

(73) Istruzione del 18 marzo 1988.

anonimato (75), che pure ha riconosciuto con l’applicazione di un regime fiscale più gravoso (76).

In terzo luogo, i funzionari dell’amministrazione finanziaria non pretendono informazioni sui cosiddetti conti-clientela usati da­ gli avvocati per registrare i pagamenti effettuati in occasione di al­ cune procedure (77).

In realtà, si tratta di una eccezione residuale nei confronti del- l’inopponibilità del segreto bancario, poiché tranne questi conti, so­ no soprattutto gli aspetti di carattere finanziario che coinvolgono gli studi degli avvocati che sono esclusi dal potere di indagine dell’am- ministrazione (78).

-Il fisco ha talvolta un singolare pudore!

Recentemente, tuttavia, due di questi limiti sono stati eliminati con le leggi del 12 luglio 1990 sulla lotta al riciclaggio dei capita­ li (79) e del 29 gennaio 1993 sulla prevenzione della corruzione (80). Questi testi istituiscono in effetti un obbligo di dichiarazione nei confronti delle persone che realizzano movimenti di fondi sospetti.

L ’art. 8 della legge del 1990 non solamente libera il personale delle banche dal segreto professionale ma prevede anche, in caso di pregiudizio causato a terzi, una sostituzione della responsabilità dello stato.

Eppure l’art. 16 della stessa legge impedisce formalmente che le informazioni raccolte possano essere utilizzate per fini fiscali.

Si tratta dell’eccezione che conferma il principio della trasgres­ sione del segreto bancario? Quale sarà il seguito?

A questo proposito, l’amministrazione non ha precisato se in­ tendeva utilizzare per i controlli le infrazioni fortuitamente scoper­ te (81)...

(75) Anonimato confermato, a contrario, dall’art. 13 della legge n. 90-614 del 12 luglio 1990, G.U. 14 luglio, p. 8329 relativo alla lotta contro il riciclaggio dei capitali.

(76) Art. 990 A del Cgi sull’anonimato e il 302-bisA sulla vendita dei me­

talli preziosi.

(77) Art. 28 e ss. del decreto n. 72-783 del 25 agosto 1972, G.U. 22 agosto, p. 9279.

(78) Solo una perquisizione e un sequestro eccezionalmente ordinato dal

giudice istruttore permette l’accesso a questi conti.

(79) Legge n. 90-614 del 12luglio 1990, G.U.14 luglio, p. 8329.

(80) Legge n. 93-122 del 29 gennaio 1993, G.U.30 gennaio, p. 1588.

(81) In compenso il ministro della giustizia ha precisato che gli avvocati

non sono tenuti dall’obbligo di dichiarazione delle informazioni acquisite nell’e­

Il ruolo di « organo fiscale » delle banche è tale che la sua atti­ vità nell’ainbito della riscossione delle imposte non sorprende più.