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II rafforzamento della tutela dei contribuenti nei confronti delle conseguenze di un processo tributario

Dal 1 gennaio 1989, una delle cinque Caa può essere adita dal contribuente nei 2 mesi successivi alla notifica della sentenza pro

B) II rafforzamento della tutela dei contribuenti nei confronti delle conseguenze di un processo tributario

Si tratta ora di assicurare la necessaria tutela degli interessi fi­ nanziari del contribuente in presenza di un addebito che, risultante da un accertamento confermato dal giudice tributario, potrebbe ri­ sultare particolarmente gravoso.

È vero che, anche in questo settore, sono stati ottenuti notevoli miglioramenti. Come si è già detto, i presupposti per ottenere la di­ lazione del pagamento sono stati modificati in senso favorevole ai contribuenti, a condizione che siano offerte garanzie (sempre che il responsabile le ritenga necessarie). Ma nella pratica ì contribuenti incontrano molte difficoltà ad ottenere la restituzione delle spese che essi abbiano affrontato per ottenere queste garanzie. Tali diffi­ coltà sembrano riguardare, in particolare, le spese della fideiussio­ ne bancaria, che è una delle garanzie più frequentemente usate. Nuove proposte potrebbero certamente essere elaborate, in un mo­ mento in cui la congiuntura diviene via via più sfavorevole ed in cui l’equilibrio di tutte le attività economiche si frantuma pericolo­ samente.

(44) Cfr. in q u e s to se n so p e r e se m p io , Hertzo g R-, Le juge fiscal, Rffp, op. cit., p . 144 o a n c o ra Ke m p f, Dossier-bilan, Les procédures du contrôle fiscal, op. cit., p . 161.

Si può anche sottolineare la modestia dei progressi che sono stati fatti nel calcolo degli interessi moratori dovuti al contribuente in caso di rimborso di somme già pagate, ma riconosciute non do­ vute da una sentenza favorevole. Prima del 1987, il metodo di cal­ colo di questi interessi moratori, era particolarmente pregiudizie­ vole per il contribuente, poiché essi decorrevano dal giorno del ri­ corso o da quello del pagamento, se posteriore. Ormai, è la data del pagamento che, in tutti i casi, costituisce il termine iniziale di de­ correnza degli interessi, ed in tal modo si elimina completamente il pregiudizio. Ma, come sottolinea R. Hertzog, la modifica dell’art. 208 del Ipf « non porta alle estreme conseguenze la logica egualita­ ria (45). Questo articolo precisa bene, infatti, che gli interessi mo­ ratori sono dovuti solamente « quando lo Stato è condannato ad uno sgravio d ’imposta da un tribunale o quando uno sgravio è deci­ so daU’amministrazione finanziaria a seguito di un ricorso per cor­ reggere un errore commesso nel calcolo dell’imponibile o delle im­ poste ». Se ne deduce che i rimborsi daranno luogo ad un risarci­ mento solo se riconosciuti in un procedimento contenzioso. Questo aspetto richiederebbe indiscutibilmente un approfondimento.

Si potrebbe aggiungere, nella stessa prospettiva, che se teori­ camente un contribuente può senza dubbio far valere la responsa­ bilità dello stato per ottenere il risarcimento di danni ed il paga­ mento di interessi in caso di tassazione illegittima, la giurispruden­ za del consiglio ha sempre ritenuto che questa responsabilità potes­ se essere riconosciuta solo in caso di colpa grave, anche se con una sentenza del 27 luglio 1990 (46), il consiglio di stato ha esteso la re­ sponsabilità in caso di colpa lieve (47).

Ma è soprattutto 1 obbligo di assicurare in tempi brevi il paga­ mento delle somme dovute per più anni (in generale i 3 anni

ogget-(45) Her t zo g R ,, Convegno d’Orléans, op. cìt., p . 258.

(46) Cons. St., 27 luglio 1990, n. 44676 Bourgeois, D .F ., 40.1990, Comm

1778.

(47) Il consiglio di stato opera ormai una distinzione nell’ambito delle ope­

razioni di determinazione e di riscossione dell’imposta, fra quelle che comportano un apprezzamento della situazione dei contribuenti (e che presentano, dunque, un carattere di particolare difficoltà che giustifica l’esistenza di una colpa grave) e quelle che non comportano un tale apprezzamento e per le quali quindi, rileva la colpa lieve. Questa giurisprudenza sembra ormai ben consolidata, poiché è stata

confermata in occasione di un’altra sentenza (Cons. St., 31 ottobre 1990, n.

71.073, Champagne M ., D .D . 15-1993, Comm. 816, Conci, commissario di gover­

no, D. Hagelsteen) nella quale la responsabilità dello stato è stata affermata in

materia di colpa semplice poiché l’amministrazione non aveva trasmesso una ri­ chiesta di dilazione di pagamento al funzionario incaricato della riscossione).

to della verifica) che sembra sollevare le difficoltà più serie. Questo obbligo è oggi particolarmente gravoso poiché è imposto a soggetti economicamente deboli per effetto della crisi economica e può ge­ nerare problemi di liquidità non trascurabili.

Si potrebbe senza dubbio avanzare una soluzione radicale (48). Lasciare il verificatore libero di valutare le conseguenze finanziarie ed economiche degli accertamenti, con la possibilità, all’occorren- za, di non dare esecuzione agli accertamenti, pur legittimi, quando vi siano esigenze relative alla vitalità economica e finanziaria del­ l’impresa sottoposta ad accertamento. Una simile proposta non mancherà certamente di apparire del tutto utopistica. In ogni caso anche se l’attuale congiuntura induce l’amministrazione finanziaria, senza dubbio suo malgrado, ad accordi sempre più favorevoli alle imprese o ai soggetti economici « in difficoltà », è difficile immagi­ nare come una tale previsione potrebbe essere formalizzata.

In compenso esistono proposte più realistiche. Quella che è stata avanzata in occasione di un rapporto sull’accertamento fiscale denominato « rapporto G. Bèche » (49) merita di essere riportata integralmente.

« Il sistema delle modalità di riscossione e, all’occorrenza, l’at­ tenuazione delle sanzioni, deve dunque essere incoraggiato per as­ sicurare una migliore composizione degli interessi deH’amministra- zione finanziaria e della capacità contributiva del debitore. Non pa­ re economicamente vantaggioso effettuare accertamenti il cui debi­ to fiscale possa anche parzialmente non essere pagato o che possa­ no causare la liquidazione dell’impresa.

Esistono, invero, delle procedure che permettono di rateizzare la riscossione o di attenuare in via conciliativa le sanzioni. Esse pe­ rò sono pur sempre rimesse alla discrezionalità dell’amministrazio­ ne, ed in sostanza utilizzate poco ed in modo eterogeneo.

Una più efficace sistemazione di questi procedimenti — ben in­ teso in situazioni non fraudolente — è dunque auspicabile. Si po­ trebbe a tal fine obbligare l’amministrazione a proporre al contri­ buente un piano completo dei pagamenti basato su questi due para­ metri (modalità della riscossione e sanzioni) e che consideri la si­ tuazione accertata dai verificatori ».

(48) Ke m p f, D ossier-bilan, op. c it., p. 166.

(49) Rapporto G. Bêche sul controllo fiscale, Doc. Ass. N at., n. 804, 21 giugno 1989, p. 20.

Oltre al suo pragmatismo, una tale proposta avrebbe l’effetto di alleggerire il carico del contenzioso dovuto ai controlli fiscali nel­ la misura in cui, soprattutto in periodi di crisi economica, può esse­ re allettante, per il contribuente, considerare il ricorso tributario come un vero e proprio strumento dilatorio.

Ma, in definitiva, e quali che siano le soluzioni proposte, il pro­ cedimento più efficace per ridurre il contenzioso fiscale conseguen­ te ad un controllo e ad un accertamento, consiste nel moltiplicare le misure di prevenzione.

C) L ’accentuazione delle misure di prevenzione del contenzio­