E GIURISDIZIONALE DEL CONTRIBUENTE (*)
B) L ’onere della prova nella fase contenziosa
Il tipo di procedimento d’accertamento posto in essere deter mina in via di principio l’attribuzione dell’onere della prova.
1) Così, in tutti i casi in cui vi è stato un accertamento d’uffi cio, il contribuente che chiede, il rimborso o la riduzione del quan- tum accertato, deve provare che esso è troppo elevato (47). Per contro, il procedimento di accertamento in contraddittorio, prevede
(45) Art. 60 lpf. (46) Art. 76 lpf.
che l’onere della prova sia a carico deH’amministrazione. Tuttavia, spetta al contribuente provare, se non ha aderito aH’accertamento o non ha fornito giustificazioni nel termine di legge o se non ha con testato 1 accertamento notificato, presentando successivamente un ricorso (48).
Il comportamento del contribuente è dunque in grado di deter minare il regime dell’onere della prova. Si tratta, tuttavia, di sem plici principi direttivi in base ai quali si effettua la ripartizione del l’onere della prova e che il consiglio di stato ha costantemente pre cisato ed in alcuni casi coordinato con altri criteri, come quello del la natura delle operazioni contabili relative alla gestione dell’im presa (49).
2) In compenso, la pronuncia di una commissione diparti mentale non comporta più, salvo eccezioni, conseguenze sull’onere della prova. In effetti, si deve ricordare che in questa materia una considerevole riforma è intervenuta nel 1987. Prima di allora, dopo che una delle commissioni dipartimentali era stata investita, era la stessa scelta compiuta nella pronuncia che determinava l’attribu zione dell’onere della prova nell’ulteriore fase contenziosa. La pro va incombeva sul contribuente se gli importi accertati erano deter minati dall’amministrazione in modo conforme al parere della com missione o in misura inferiore all’ammontare indicato nell’avviso della commissione. La prova incombeva invece sull’ammmistrazio- ne se questa determinava l’imposta in misura superiore a quella stabilita dalla commissione o se quest’ultima non aveva emesso il parere.
Con la legge dell’8 luglio 1987, il legislatore ha attribuito al l’amministrazione l’onere della prova, qualunque sia il contenuto della pronuncia della commissione consultata (50). Questa garanzia per il contribuente che adisce l’organo contenzioso subisce, tutta via, tre deroghe (51):
(48) Art. 194-1 Reg. lpf.
(49) Così è stato stabilito che, qualunque sia il modo di applicazione del l’imposta, spetta sempre al contribuente provare la correttezza delle annotazioni contabili relative ai crediti di terzi, agli ammortamenti, alle spese quali i costi ge nerali di impresa che vengono poste in deduzione dai profitti. In compenso, se l'atto di impresa si traduce in altre annotazioni contabili spetta sempre all’ammi nistrazione provare il carattere straordinario dell’atto (Cons. Stato 27 luglio 1984, n. 34588).
(50) Art. 192 lpf. (51) Ibid.
— quando manchino contabilità o documenti equivalenti;
— quando si accertino gravi irregolarità contabili, ma soltanto a due condizioni: che l’imposta sia stata determinata in modo con forme alla pronuncia della commissione — che conserva in tal caso un effetto determinante — e che l’amministrazione produca in giu dizio la prova delle gravi irregolarità riscontrate;
— quando, per mancanza di risposta ad una richiesta di chia rimenti o di giustificazioni, si compia un accertamento d’ufficio a seguito dell’esame dell’intera posizione fiscale personale che sia ef fettuato in contraddittorio.
In queste tre ipotesi il contribuente, è tenuto a fornire la prova contraria, a causa del proprio comportamento subendo così una sorta di sanzione procedurale.
Infine, quando si tratta di contestazioni relative non all’accer tamento ma a sanzioni fiscali applicate al contribuente in malafede o per comportamenti fraudolenti, la prova incombe sull’ammini strazione (52).
Nel complesso, la ripartizione dell’onere della prova viene dunque effettuata per lo più a vantaggio del contribuente, sebbene questo sia di norma, nella fase contenziosa, in posizione di attore di fronte aU’amministrazione.
L ’assetto delle garanzie accordate in Francia ai contribuenti sembra aver raggiunto un punto di equilibrio: nessuna riforma che miri ad estendere le garanzie è intervenuta da sei anni e nessun progetto di modifica è all’ordine del giorno. Senza dubbio l’attuale regime è perfezionabile, nel senso di un miglioramento o, al contra rio, di una riduzione dei diritti qualora l’amministrazione riuscisse a convincere il legislatore che vi sono inconvenienti troppo rilevan ti per l’efficacia dei controlli fiscali.
La legge finanziaria per il 1993 fornisce due recenti esempi. Da un lato, a favore dell’amministrazione, essa ha portato da uno a due anni il termine per l’esame dell’intera posizione fiscale perso nale del contribuente effettuato in contraddittorio, solo nell’ipotesi in cui, durante i controlli, emerga una attività occulta oppure in ca so di comunicazione da parte dell’autorità giudiziaria, entro un an no, di informazioni acquisite nello svolgimento di processi civili o penali (53).
(52) Art. 195 A lpf. (53) Art. 12 lpf.
D ’altro lato, a favore dei contribuenti, la stessa legge prescrive che, quando una sanzione non è accessoria all’imposta — cioè quando non è calcolata in funzione dell’imposta evasa (54) __ o quando consegue ad un’infrazione la cui qualificazione dipende dal la valutazione del comportamento del contribuente — per esempio la malafede — la sua motivazione deve essere portata a conoscenza del contribuente almeno trenta giorni prima della riscossione, affin ché il contribuente possa — entro questo termine — presentare le proprie osservazioni (55).
Così, dopo l’epoca della riforma globale, il regime delle garan zie dei contribuenti,. in Francia, e entrato in un periodo di parziali modifiche. La dialettica fra l’amministrazione ed i contribuenti non può che determinare, periodicamente, simili aggiustamenti.
(54) Se una sanzione è accessoria ad un’imposizione, la sua motivazione, lo si è visto, è contenuta in via di principio, nell’avviso di accertamento.