• Non ci sono risultati.

I ricorsi preliminari alla messa in riscossione

IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (*)

1) I ricorsi preliminari alla messa in riscossione

Attualmente, ai contribuenti francesi si offrono sei possibilità che si traducono in altrettante procedure di mediazione destinate a disincentivare un eventuale ulteriore ricorso in sede contenziosa.

L ’esame di tali procedure non può essere affrontato in questa relazione. Per il momento, esse vanno pertanto tralasciate.

a) Il ricorso al superiore gerarchico del verificatore. — Il de­

stinatario di un avviso di verifica deve ricevere la « carta del con­ tribuente sottoposto a verifica » ed essere informato sul nome e

( ) Relazione presentata al Convegno intemazionale su: L ’accertamento tributario nella comunità europea: l’esperienza francese, Università di Bologna, corso di perfezionamento in diritto tributario <? A. Berlin », Sala delle Armi “Tito Camacini”, 17-18 settembre 1993.

l’indirizzo dell’ispettore principale, diretto superiore gerarchico del verificatore. Tale ispettore principale è il primo ad essere adito nel caso in cui il contribuente « chieda che si proceda all’esame di tutte le questioni relative allo svolgimento della verifica » (1). In ogni caso, occorre necessariamente ricorrere all’ispettore principale pri­ ma dell’interlocutore dipartimentale che costituisce una sorta di se­ condo grado del ricorso gerarchico.

b) L ’interlocutore dipartimentale. — Se il contribuente non

concorda con il verificatore nel momento della discussione della rettifica, può adire l'interlocutore dipartimentale avente almeno il grado di direttore di divisione.

Questo grado di ricorso interno aH’amministrazione finanziaria è stato istituito nel 1976 con una semplice decisione del ministro dell’economia e finanze. Si tratta in effetti di personalizzare meglio i mezzi di ricorso offerti ai contribuenti sottoposti a verifica e in particolare alle piccole e medie imprese.

Tuttavia la sua portata è modesta. Questo ricorso implica la fa­ coltà di avocazione nel corso della verifica o immediatamente dopo la sua conclusione ed ha per oggetto l’esame sia delle condizioni di svolgimento della verifica, sia i risultati, notificati, del controllo. L ’interlocutore può, senza disconoscere esplicitamente l’azione del verificatore, fargli riconsiderare il suo atteggiamento o le sue posi­ zioni concernenti la valutazione delle situazioni di fatto in relazione alle leggi in vigore. Questo ricorso non produce l’effetto di inter­ rompere le attività di controllo. In compenso, alcune delle maggiori imposte non possono essere riscosse fino al momento in cui il ricor­ so non sia stato deciso. Il ricorso all’interlocutore dipartimentale svolge pertanto un vero e proprio ruolo « pre-contenzioso » (2).

Tuttavia fino ad ora, questo istituto non sembra aver dato ri­ sultati significativi. Esso è d’altronde severamente criticato, in quanto è spesso recepito come un ostacolo all’attività del verificato­ re, dato che certi contribuenti potrebbero utilizzare tale mezzo per uno scopo meramente dilatorio, ponendo l’agente incaricato del controllo in una delicata situazione di soggezione gerarchica (3).

(1) Bk u e o n J ., Droits et garanties du contribuable vérifié (Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifica), Lgdj, Coll. Systèmes 1991, p. 60.

(2) Br u r o n J ., Le controlle fiscal (Il controllo fiscale), Lgdj, Coll. Systèmes 1991, p . 103.

Infine, occorre aggiungere che se il contribuente assoggettato a controllo fiscale non si reputa soddisfatto dell’intervento dell’i­ spettore principale e dell’interlocutore dipartimentale, ha ancora la facoltà, prima che intervenga l’avviso di rettifica, di proporre ricor­ so gerarchico avanti il direttore dei servizi fiscali ed, eventualmen­ te, avanti il ministro.

c) La commissione dipartimentale delle imposte dirette e delle

tasse sul volume di affari. — In ogni dipartimento è istituita una commissione composta da un presidente (all’inizio il presidente del tribunale amministrativo e un membro del tribunale amministrati­ vo designato dallo stesso presidente), da rappresentanti dell’ammi­ nistrazione e da rappresentanti dei contribuenti. Dal 1988, la com­ posizione della commissione varia in funzione della natura delle controversie instaurate innanzi alla stessa (4).

La ammissibilità delle domande è subordinata a condizioni ben precise:

— il disaccordo deve concernere una questione di fatto, esclu­ se tutte le questioni di diritto;

— il disaccordo deve concernere una materia nella quale l ’in­ tervento della commissione è stato espressamente previsto dalla legge;

— il procedimento di rettifica in contraddittorio non deve es­ sere stato escluso (5);

— il procedimento di rettifica in contraddittorio non deve es­ sersi concluso (6).

Indipendentemente dal tipo di controversia, la commissione può essere adita in qualsiasi momento, nel periodo compreso fra il ricevimento dell’avviso di rettifica e la determinazione delle mag­ giori imposte.

giacché non è stata tenuta alcuna statistica in ordine alla loro attività. I contri­ buenti, da parte loro, continuano a manifestare molte riserve nei loro confronti in ragione delfam biguità che deriva da una loro doppia posizione di arbitri e supe­ riori gerarchici dei verificatori.

(4) Artt. da 1651 a 1651-F del codice generale delle imposte (Cdi); artt. 347 e 348 dell’all. 3 del Cgi.

(5) Ciò esclude per esempio, le rettifiche effettuate dal verificatore nel quadro di una procedura d ’ufficio. Tuttavia la commissione può essere adita in seguito ad una imposizione d ’ufficio ad istanza di un Esfp.

(6) Di conseguenza un contribuente che si sarà astenuto dal rispondere alla

notificazione della rettifica nel termine legale o che avrà espressamente accettato la rettifica non può più chiedere l'intervento della commissione.

Il contribuente è avvisato 30 giorni prima della riunione della commissione e dispone di 20 giorni per consultare il rapporto del­ l’amministrazione. Egli può presentare osservazioni scritte ed esse­ re ascoltato con l’assistenza di un consulente. Al contribuente verrà notificata la pronuncia della commissione. Ma dato che l’ammini- strazione non è tenuta a conformarsi ad essa, il verificatore gli indi­ cherà l’ammontare definitivo delle imposte che si propone di fissa­ re, ammontare che potrà eventualmente formare oggetto di un ri­ corso in sede contenziosa. Nonostante non abbia effetto vincolante, la pronuncia della commissione può avere una maggiore incidenza sull’onere della prova nel momento in cui il contribuente intende procedere in via contenziosa (7).

d) La commissione dipartimentale di conciliazione. — Presie­

duta da un magistrato giudicante nominato con decreto del ministro della giustizia, comprende il direttore dipartimentale dei servizi fi­ scali, tre ispettori superiori delle imposte, un notaio (nominato dal­ la camera dei notai del dipartimento) e tre rappresentanti dei con­ tribuenti. Può essere adita in materia di imposta di registro, impo­ sta ipotecaria e imposta sul patrimonio e per tutte le controversie che possono sorgere perché viene considerato non congruo il prez­ zo o perché divergono valori presi a base della determinazione del­ le relative imposte. La sua sfera di competenza si limita alla valuta­ zione delle determinazioni del valore posto a base del calcolo delle imposte suddette. Essa è adita nello stesso modo in cui viene adita la commissione precedentemente citata. Ma con la legge dell’8 lu­ glio 1987, la relativa pronuncia non influenza l’onere della prova che incombe sempre all’amministrazione finanziaria, salvo il caso, in cui il contribuente non abbia tenuto o esibito la contabilità.

e) Il comitato consultivo per la repressione degli abusi del di­

ritto. — Questo comitato è presieduto da un consigliere di stato e comprende un consigliere della corte di cassazione, il direttore ge­ nerale delle imposte, un professore della facoltà di giurisprudenza ed uno o più agenti superiori delle imposte.

Il comitato, che può essere adito sia dall’amministrazione sia dal contribuente (che contesta la rettifica notificatagli), fornisce un

(7) Con la legge dell’8 luglio 1987 che ha riformato le procedure fiscali e

doganali, la questione della prova può essere riassunta con l’aiuto della tabella delTall. 1.

parere nel momento in cui la procedura per la repressione degli abusi del diritto è avviata. Le conseguenze sull’eventuale fase con­ tenziosa successiva sono duplici:

— l’onere della prova incomberà su chi non si sia attenuto al parere del comitato;

se il comitato non è stato adito, è l’amministrazione che do­ vrà soddisfare l’onere della prova.

f) Il caso particolare del ricorso alla transazione. — Quando la

maggiore imposta accertata in capo al contribuente in seguito ad un controllo fiscale, comporta l’irrogazione di sanzioni il contribuente può ugualmente chiedere di pervenire ad un accordo con l’ammini­ strazione. Si tratta di una sorta di « contratto » concluso con l’am­ ministrazione finanziaria che permette di ottenere una attenuazio­ ne delle sanzioni in cambio dell’adempimento dell’obbligazione tri­ butaria dovuta, dell’estinzione delle sanzioni entro un determinato termine e della rinuncia ad ogni ulteriore azione contenziosa. L’ac­ cordo fa parte delle procedure volontarie che saranno richiamate anche successivamente.

Occorre sottolineare che l’accordo può riguardare esclusiva- mente le sanzioni e non le imposte o gli interessi di mora. Concluso l’accordo, il contribuente non può più contestare le imposte a suo carico, ma da parte sua, l’amministrazione non può più chiedere al contribuente imposte o irrogare sanzioni superiori a quelle deter­ minate nell’accordo (8). La richiesta di accordo può essere presen­ tata con semplice lettera o nel termine di 30 giorni (termine conces­ so per opporsi all’accertamento) o dopo la richiesta di pagamento delle maggiori imposte, sempre che non siano divenute definitive (9).

2) I ricorsi successivi alla richiesta di pagamento delle maggio­