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La possibilità di ricorrere alla procedura di riduzione di­ screzionale

Dal 1 gennaio 1989, una delle cinque Caa può essere adita dal contribuente nei 2 mesi successivi alla notifica della sentenza pro

C) La possibilità di ricorrere alla procedura di riduzione di­ screzionale

Le domande possono essere presentate in ogni momento,

an-(27) Cfr. all. 4. (28) Cfr. all. 5. (29) Cfr. nota 13.

seni c l ^ ^ A^ ^ ' \ L ndm^ ÌStrat^ n fisca k fcwe au fiscal, nel Le juge fi- scal, Convegno Sfdf Strasbourg, Economica, 1988, p. 183.

che dopo la messa in riscossione delle imposte e dei relativi acces­ sori. Tali provvedimenti discrezionali sono una manifestazione del potere che è stato attribuito all’amministrazione finanziaria dagli artt. 247 e ss. del lpf « di accordare in presenza di determinate condizioni, sgravi totali o parziali delle imposte e delle sanzio­ ni... » (32).

Le domande possono essere presentate:

— per le imposte dirette, quando i contribuenti non possono pagare il loro debito fiscale perché in difficoltà o in condizioni di indigenza;

— per qualunque forma di imposizione, quando al contribuen­ te siano inflitte sanzioni tributarie o siano applicate maggiorazioni di imposta e si voglia ottenere un rimborso, una riduzione o una transazione.

In compenso, lo stesso art. 247 del lpf stabilisce che nessuna autorità pubblica può accordare sgravi o riduzioni in materia di im­ poste di registro e di bollo, di tasse sul volume di affari, di imposte indirette e di tributi assimilati. La domanda va presentata nello stesso modo previsto per la richiesta di accordo « ma gli effetti del­ la decisione sono differenti poiché ci si trova in presenza non più di un accordo, ma di un provvedimento unilaterale dell’autorità com­ petente a decidere » (33).

Il potere di riduzione discrezionale costituisce evidentemente un mezzo essenziale per impedire l’eventuale presentazione di un ricorso contenzioso relativo ad un controllo e ad una rettifica fisca­ le. Si comprende che sia stato rigorosamente limitato nel rispetto dei seguenti requisiti.

Prima di tutto perché la competenza in materia di procedure di riduzione discrezionale è stata precisamente definita dagli artt. 247-4 a 247-6 del Reg. del lpf, in funzione della natura delle impo­ ste, e soprattutto dell’entità delle somme in causa. Poi perché il po­ tere di rimborso e di riduzione dei funzionari dell’amministrazione finanziaria è condizionato ad un controllo interno (principio del ri­ corso gerarchico).

Infine perché il suddetto potere è anche condizionato ad alcuni controlli esterni. Innanzitutto una tale concessione non può essere

(32) Ba r il a r i A., Le contentieux fiscal, Rffp, op. cit., p. 9. (33) Br u r o nJ ., Drots et garanties..., op. cit., p. 70. 4. Riv. dir. fin . - 1 - 1994

contestata con un ricorso in sede contenziosa. Ma dopo l’entrata in vigore, il Io gennaio 1978, della legge del 29 dicembre 1977 che ha accordato le nuove garanzie procedurali ai contribuenti in materia fiscale e doganale, un controllo del giudice è possibile in materia di imposte indirette (34). Per tutte le altre imposte (così come per le imposte indirette che non sono state oggetto di un’azione giudizia­ ria), le domande di riduzione e di sgravio eccedenti i limiti di com­ petenza degli uffici periferici del Dgi (vale a dire, in pratica, quelle che competono al direttore generale delle imposte o al ministro) de­ vono essere comunicate ad un comitato detto comitato del conten­ zioso tributario, della dogana e dei cambi (35). Anche se il comitato è stato istituito principalmente per decidere sulle proposte di ridu­ zione che si chiede all’amministrazione di concedere (pronuncia che non vincola naturalmente l’amministrazione), ha ricevuto dalla legge del 1977 un potere di controllo sull’intero contenzioso tributa­ rio (36).

Il comitato redige un rapporto annuale al governo e al parla­ mento, di cui l’ultimo (J.O. Doc. amm. del 3 aprile 1993) riguarda l’attività dei servizi territoriali in questa procedura di concessione nel corso del 1991. Il numero delle decisioni prese e l’importanza degli sgravi accordati (37) dimostrano il ruolo capitale giocato dalla concessione discrezionale quale procedura destinata ad evitare la giurisdizionalizzazione dei conflitti fra l’amministrazione finanziaria e i contribuenti.

3. Un contenzioso ancora ampiamente perfezionabile.

Nonostante tutti i mezzi adottati per ridurre il contenzioso tri­ butario, un considerevole numero di controversie fiscali può trova­ re soluzione solo avanti al giudice tributario, anche se è necessario ricordare che è statisticamente impossibile distinguere quante di

(34) Per informazioni complementari su questa situazione derogatoria ve­ dere Ba r il a r i, op. cit., p. 11.

(35) Istituito con l’art. 20 della legge precitata del 29 dicembre 1977, le sue condizioni di funzionamento sono state definite da un decreto 78-635 del 12 giu­ gno 1978.

(36) Il comitato può, in effetti, fare al ministro qualunque osservazione e indicazione che riguarda il contenzioso tributario, ma può ugualmente essere in­ formato da ogni contribuente od organismo rappresentativo dei contribuenti delle difficoltà riscontrate in materia di contenzioso tributario.

accertamento tributario. Occorre, peraltro, considerare che il nu­ mero di controversie in cui i tribunali, e specialmente i tribunali amministrativi, accolgono totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente « è ben lontano dall’essere trascurabile e tende ad au­ mentare notevolmente via via che aumenta la competenza in mate­ ria fiscale dei membri dei tribunali amministrativi » (38). Non sa­ rebbe, dunque, affatto sbagliato ritenere che il giudice amministra­ tivo non potrà garantire in modo efficace la tutela dei diritti dei contribuenti se, entro qualche anno, non saranno adottati strumenti che si possono rivelare a favore degli interessi del contribuente, co­ me per esempio la possibilità di ricorrere al parere di un esperto (39).

Adesso la questione che merita di essere affrontata è quella di verificare se queste procedure contenziose raggiungono il loro sco­ po, vale a dire se soddisfano le esigenze dei contribuenti che vi fan­ no ricorso. Ora, tutta la valutazione del contenzioso fiscale dal pun­ to di vista dei ricorrenti tenderà a dimostrare che dei miglioramenti potrebbero essere ancora apportati, anche se notevoli sforzi sono stati fatti con le ultime riforme del 1977 e, soprattutto, del 1987.

Tali miglioramenti potrebbero essere ottenuti:

— con lo snellimento delle procedure utilizzabili dopo un con­ trollo fiscale;

— con il rafforzamento della tutela dei contribuenti esposti al­ le conseguenze di un processo tributario;

— con l’accentuazione delle misure tendenti ad impedire il contenzioso.

A) Snellimento delle procedure facenti seguito ad un controllo