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Il bicameralismo nella prospettiva semi-presidenziale (la proposta del Sen Malan – Pdl).

4. I progetti di riforma del bicameralismo al vaglio delle Camere a partire dal 2008.

4.6 Il bicameralismo nella prospettiva semi-presidenziale (la proposta del Sen Malan – Pdl).

E’ necessario dare atto di un progetto di riforma delle istituzioni del tutto singolare, che tenta di avviare una trasformazione della forma di

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governo in modo da avvicinarla al sistema semi-presidenziale attraverso l’innesto di meccanismi alquanto macchinosi relativi tanto alla formazione di entrambe le camere quanto alla formazione del Governo. Il disegno di legge A.S. n. 1218137 infatti propone una

diversa applicazione del principio di divisione dei poteri, ispirandosi al sistema statunitense, nell’intento di connotare come “federale” non solo il Senato, ma l’intera Repubblica democratica.

In questo progetto, il vertice dell’Esecutivo è il Presidente della Repubblica che, sganciato da qualsiasi rapporto di fiducia col Parlamento, viene dotato di tutti gli strumenti politici per governare e per dirigere l’Amministrazione pubblica.

Il Parlamento rimane l’organo che controbilancia l’Esecutivo; difatti, è titolare assoluto della funzione legislativa e, stante l’assenza del rapporto di fiducia col Governo, può bocciarne i provvedimenti senza incorrere nel rischio di scioglimento.

Anche la composizione dell’Assemblea è congegnata sulla falsariga del modello americano. Infatti, il progetto di legge dispone che la Camera dei Deputati, il cui numero di membri è ridotto a 400, sia eletta ogni 4 anni e che le elezioni si tengano negli anni intermedi (c.d.

elezioni di medio termine) del mandato presidenziale,

conseguentemente livellato a 4 anni, in modo da rimarcare l’autonomia tra i due poteri e consentire agli elettori di rafforzare o indebolire il vertice dell’Esecutivo, senza porre termine al suo mandato.

Il Senato, definito ”federale”, risulta invece costituito da 150 membri eletti per sei anni, di cui 1/3 viene rinnovato ogni 2 anni138.

137 Il disegno di legge costituzionale n. A.S. n. 1218, dal titolo “Revisione dell’ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri”, è stato presentato dal sen. Malan (Pdl) il 19 novembre 2008.

138 A tal fine, dopo la prima elezione, contemporanea a quella del Presidente della Repubblica, vengono formati tre gruppi di senatori, raggruppati per Regioni. Di questi, per sorteggio, si stabilisce quello che, per la sola prima elezione, resta in carica solo 2 anni, quello che resta in carica per 4 e quello che porta a termine il suo mandato di 6 anni. Ne consegue la seguente successione dei rinnovi delle cariche: la prima elezione del Presidente della Repubblica si svolge contemporaneamente all’unica elezione di tutti i membri del Senato; dopo 2 anni vengono rinnovati i senatori del primo gruppo e tutti i deputati; dopo 4 anni dalla prima applicazione della riforma si vota per il Presidente e per i senatori del secondo gruppo; infine, al sesto anno si vota per i senatori del terzo gruppo e per tutti i deputati; successivamente, l’ottavo anno si terranno di nuovo le elezioni per il Presidente e per i senatori del primo gruppo, mentre il decimo anno per tutti deputati e per i senatori del secondo gruppo, e così via. Va ricordato che l’articolo 27 del progetto in esame modifica

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Discostandosi invece dal prototipo americano, il disegno di legge in esame propone un bicameralismo differenziato sul piano delle funzioni, che sostanzialmente ripropone la stessa distribuzione di competenze legislative tra le due camere già suggerita del (naufragato) disegno di legge costituzionale n. 2544 approvato dalle Camere nel 2005 (c.d. bozza Calderoli). Infatti, stando al progetto de quo, ciascuna camera ha il potere di deliberare in via definitiva sulle materie di propria spettanza (salva la facoltà per l’altra camera di proporre emendamenti entro 30 giorni). Nel caso di difficoltà a classificare una materia, per scongiurare un conflitto di competenza tra le due camere, è prevista la possibilità per i Presidenti delle stesse di giungere ad un’intesa, nonché, nel caso di divergenza persistente, di deferire la decisione ad una terza figura (quali il Presidente Vicario del Senato o il Vice Presidente della Repubblica, appena istituiti). La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalla Camera e dal Senato secondo la consueta navette nelle materie espressamente indicate dalla legge139 e, nel caso di difficoltà a pervenire ad un

accordo, è previsto il ricorso ad una Commissione bicamerale, composta da 30 deputati e 30 senatori, scelti secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle camere, con il compito di redigere un testo unificato da sottoporre poi al voto delle due Assemblee, al fine di giungere ad una soluzione di compromesso, senza che il procedimento legislativo si areni per la difformità di orientamenti tra le forze politiche.

All’interno di questa particolare configurazione della forma di governo, il Senato svolge una funzione di garanzia anche nella procedura di elezione del Presidente della Repubblica. Questi è eletto a suffragio

l’articolo 122 Cost., per dare la facoltà alle Regioni di far coincidere le loro elezioni con quelle dei senatori allo scopo di legare maggiormente questi ultimi al governo regionale. In base a questo macchinoso meccanismo elettorale, ogni Regione elegge i propri senatori una volta insieme al Presidente e una volta insieme ai deputati.

139 Ai sensi dell’art. 10, terzo comma, del d.d.l. cost. n. A.S. n. 1218 “La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’art. 117, secondo comma, lettere m) e p), Cost. e all’art. 119 Cost.; l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 120, secondo comma; il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale; nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui all’art. 117, commi quinto e nono, Cost., all’art. 118, commi secondo e quinto, Cost., all’art. 122, primo comma, all’art. 125, all’art. 132, secondo comma, e all’art. 133, secondo comma.

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universale su base regionale per un mandato di 4 anni con un metodo di secondo grado. Infatti, gli elettori di ciascuna Regione eleggono ogni 4 anni appositi delegati regionali, scelti in base al loro impegno a votare determinati candidati alla Presidenza ed alla Vice Presidenza, i quali successivamente si riuniranno nelle rispettive regioni e voteranno a scrutinio segreto in votazioni separate per il Presidente e per il Vice Presidente; la procedura di controllo e di esame dei risultati spetta al Senato che proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti superiore alla metà dei delegati.

Sono poi previsti speciali meccanismi di salvaguardia per giungere alla designazione del Presidente della Repubblica, anche nel caso in cui attraverso i voti dei delegati non sia raggiunta la maggioranza richiesta. Il disegno di legge A.S. n. 1218 altera del tutto la fisionomia parlamentare dell’ordinamento costituzionale e prospetta un rafforzamento dei poteri del Capo di Governo140 che il proponente

ritiene già verificato nella realtà politica e nella concreta gestione delle dinamiche istituzionali. Attraverso una riorganizzazione dei poteri dello Stato, pertanto, che slega il Parlamento ed il Governo dal reciproco vincolo di fiducia, si ritiene di agevolare una dimensione di maggiore e migliore collaborazione tra le istituzioni, senza perdere l’impronta democratica e repubblicana.

140 Ai sensi della presente proposta di legge, il Presidente della Repubblica, nella qualità di Capo del Governo, nomina e revoca i ministri (col parere - non vincolante ma politicamente rilevante – della Camera), ha l’obbligo di informare le Camere sull’attività governativa, nomina i dirigenti generali dello Stato , nonché 2/3 dei giudici della Corte Costituzionale (col parere vincolante di entrambe le Camere); perde tuttavia la presidenza del C.S.M.. Sul piano della funzione legislativa, viene rafforzato il potere del Presidente di rinviare alle Camere di un testo di legge, così da apparire come un veto (applicabile anche a singole parti della legge), che però può essere superato dal Parlamento con una deliberazione assunta con la maggioranza dei 2/3. Aboliti gli strumenti della fiducia, del decreto legge e della legge delega, così da garantire più incisivamente l’indipendenza del Parlamento dall’Esecutivo, s’introduce una procedura del tutto nuova per la legislazione d’urgenza, che consente al Presidente di chiedere alle Camere di deliberare su una legge entro una data precisa.

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4.7 Un Parlamento a camere invertite (la proposta del Sen.

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