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XVI Legislatura (2012): La proposta “ABC”.

All’indomani della formazione del Governo guidato da Mario Monti, i partiti politici che sostenevano l’esecutivo avviarono una serie di trattative volte a trovare un’intesa sui temi della riforma della parte seconda della Costituzione,

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della legge elettorale e della disciplina del finanziamento pubblico ai partiti.

La negoziazione politica si è mostrata faticosa sui tre versanti, giungendo finora a compimento, e non senza polemiche, solo il percorso del finanziamento pubblico dei partiti politici.

Per quanto concerne la modifica della parte seconda della Costituzione, l’esito di tali consultazioni è confluito in un articolato che il 18 aprile 2012 è stato assunto dalla commissione Affari costituzionali del Senato come testo base per l’esame delle proposte di modifica della parte seconda della Costituzione. Si interveniva sulla composizione delle Camere165, sul procedimento legislativo166, e sul

rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo167.

Il progetto manteneva fermo il carattere parlamentare della forma di governo ma procedeva ad una incisiva razionalizzazione del rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo.

Il testo presentava una serie di profili problematici da non sottovalutare168, ma era comunque il frutto di un accordo tra le forze

politiche di Governo. Si poteva dunque immaginare che avesse buone probabilità di essere approvato in entrambe le Camere a larga

165 Era prevista la contrazione del numero dei deputati (da 630 a 508, di cui8 eletti nella circoscrizione estero) e dei senatori (da 315 a 254, di cui 4 eletti nella circoscrizione estero) e l’abbassamento del limite di età per acquisire l’elettorato passivo sia alla Camera (dove si passava da 25 a 21 anni) sia al Senato (dove il limite dei 40 anni scendeva a 35). Veniva inoltre meno la differenza fra le due Camere nel requisito di età per l’acquisto dell’elettorato attivo (18 anni in entrambi i casi).

166 Entrambe le Camere rimanevano titolari della unzione legislativa, ma erano competenti ad esaminare, in linea di principio , progetti di legge attinenti a materie diverse. Quelle di cui al terzo comma dell’articolo 117della costituzione il Senato (cioè le materie rimesse alla legislazione concor-rente di Stato e Regioni) e le altre la Camera dei deputati. Per entrambe c’era la possibilità di esaminare le proposte di legge approvate dall’altra Camera attraverso il meccanismo del richiamo, che poteva essere attivato su richiesta di 1/3 dei componenti se la richiesta era approvata dalla Camera stessa.

167 Nell’ambito della quale si rafforzava la posizione del Presidente del Con-siglio dei Ministri nei confronti dei Ministri e del Gove rno n ei confronti del Parlamento. Gli strumenti utilizzati era no i seguenti: a) la nomina, da parte del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro e, su proposta di quello, dei Ministri; b) la fiducia nei confronti del Presidente del Consiglio dei Mini stri e non del Governo; c) l’introduzione di un meccanismo simile al voto bloccato di tipo francese; d) l’introduzione della mozione di sfiducia costruttiva.

168 I principali erano il mancato superamento del bicameralismo perfetto,la meccanica del riparto delle competenze legislative delle due Camere imperniata sull’art. 117 cost. e la disciplina del rapporto fiduciario, soprattutto in relazione all’ipotesi della sfiducia costruttiva. V. in particolare le note critiche esposte da M. Olivetti, Il vestito di Arlecchino. Prime note sul c.d.

ABC costituzionale, in www.f ederalismi.it del 1 maggio 2012 e negli interventi pr e-

sentati al seminario “Ve rso la riforma costituzio nale?” tenutosi a Roma il 26giugno 2012 e pubblicati su www.federalismi.it n. 14 dell’11 luglio 2012.

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maggioranza. In questo quadro si è inserito un cambiamento di traiettoria del popolo della libertà, che nel corso dell’esame in Aula ha presentato una proposta emendativa volta a introdurre un Senato federale e modificare in senso semipresidenziale la forma di governo.

La proposta di cui si parla, prese il nome di “testo ABC” dall’accordo stipulato tra Alfano, Bersani e Casini, che portò all’approvazione del progetto in prima lettura al Senato il 25 luglio 2012, salvo poi naufragare con la fine anticipata della legislatura all’inizio del 2013. Tre le novità salienti, la proposta prevede che il numero dei parlamentari scenda a 762, che il bicameralismo perfetto venga superato e il Senato diventi Camera competente di regioni ed enti locali.

Un'altra proposta era quella relativa alla riforma elettorale, su cui è stato raggiunto un accordo di massima tra i tre partiti, ma di cui manca ancora un testo definito, mentre la terza, riguardava il finanziamento pubblico dei partiti.

Il testo base prevede la riduzione dei deputati a 508 dagli attuali 630 (500 eletti in Italia e otto nelle circoscrizioni estere), dei senatori da 315 a 254 (250 in Italia, quattro all'estero).

Il ddl prevede la possibilità di essere eletti alla Camera a 18 anni, attualmente la soglia d'età è di 25 anni, al Senato a 35 anni (attualmente a 40 anni).

La proposta prevede inoltre l'eliminazione del cosiddetto

bicameralismo perfetto, attribuendo alle due Camere competenze diverse, e in particolare al Senato il raccordo con le Regioni e le Province autonome, e con l'introduzione di una sorta di silenzio- assenso sui provvedimenti tra le due Camere.

Ancora, il ddl costituzionale prevede una corsia preferenziale per alcuni provvedimenti proposti dal governo, con il voto entro un termine, e che il presidente del Consiglio possa proporre la revoca dei ministri. La sfiducia al governo sarebbe solo costruttiva, nel senso che la mozione dovrebbe contenere anche l'indicazione del nuovo premier. Il testo inoltre prevede la partecipazione ai lavori del Senato di un rappresentante per ogni regione eletto all’inizio della legislatura

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regionale, senza indennità e con diritto di voto solo su materie di legislazione concorrente. E un sistema di governo di tipo presidenziale sul modello francese, con un Presidente della Repubblica eletto a suffragio universale e diretto, a maggioranza assoluta e con eventuale ballottaggio.

Un altro punto importante che la riforma ha previsto riguarda il procedimento legislativo differenziato, secondo tre modalità:

- bicameralismo paritario in materia di leggi costituzionali ed elettorali, trattati internazionali, organi costituzionali, delegazione legislativa, bilanci e consuntivi, leggi con obbligo costituzionale di maggioranza qualificata, conversione dei decreti legge,

- bicameralismo eventuale con preminenza del Senato In materia di: legislazione concorrente Stato-Regioni, autonomia finanziaria di Regioni ed EE.LL., ordinamento regionale, giustizia amministrativa regionale, modificazioni territoriali di comuni e province, istituzione di nuovi EE. LL..

- bicameralismo con preminenza Camera per tutto il resto.

In ogni caso, sulla base del principio del “silenzio-assenso”, un progetto di legge approvato dalla camera prevalente può essere modificato dall’altra camera in tempi brevi, ma la decisione finale spetta alla Camera prevalente, con un procedimento, simile a quello della bozza Violante, comunque destinato a esaurirsi al più tardi in non più di tre letture.

7. XVII Legislatura: La Commissione Governativa Quagliariello.

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