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Una revisione circoscritta alla struttura della camera alta (la proposta del Sen Peterlini SVP).

4. I progetti di riforma del bicameralismo al vaglio delle Camere a partire dal 2008.

4.5 Una revisione circoscritta alla struttura della camera alta (la proposta del Sen Peterlini SVP).

Il progetto di legge costituzionale A.S. n. 24 dell’aprile 2008133, a firma

del sen. Peterlini134, è rivolto unicamente alla riforma del Senato della

Repubblica attraverso la riscrittura completa dell’art. 57 Cost. (oltre a qualche piccolo adeguamento dell’art. 55 Cost. ed all’abrogazione dell’art. 58 Cost.).

L’intento riformistico si esaurisce nella modifica della composizione della camera alta, che viene presentata quale primo tassello di una più ampia revisione della seconda parte della Costituzione diretta non solo al superamento del bicameralismo perfetto, ma altresì al rinnovamento della forma di governo e della forma di Stato.

La trasformazione in senso federale della camera alta si configura pertanto, nelle intenzioni del proponente, quale presupposto indispensabile per avviare il passaggio verso forme più accentuate di regionalismo, contigue al sistema federale; tuttavia, il testo di riforma si limita alla modifica della composizione del Senato e non interviene nel merito della ripartizione delle competenze tra le due camere, né sul piano del rapporto di fiducia col Governo, che rimangono immodificati.

In particolare, l’asimmetria che si intende applicare al bicameralismo è circoscritta alla sola struttura del Senato, che viene deputata ad assorbire nella propria conformazione gli esponenti degli enti locali, esaurendo in questo modo le istanze riformistiche di stampo federalista e giustificando l’attribuzione al Senato della funzione precipua di camera di rappresentanza delle regioni col compito di favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale.

133 Il progetto di legge costituzionale A.S. n. 24 d’iniziativa del senatore Peterlini è stato comunicato alla presidenza il 29 aprile 2008 ed è stato assegnato alla Commissione Affari Costituzionali nel giugno 2008. Il presente progetto si lega ai progetti A.S. n. 27 e A.S. n. 29 sulla modifica dell’attuale legge elettorale presentati dallo stesso senatore Peterlini.

134 Il sen. Peterlini, eletto al Senato in Trentino Alto Adige quale candidato di un accordo tra la SVP (Sudtiroler Volkspartei) ed i partiti del centro-sinistra, ha depositato al Senato nell’attuale legislatura ben 32 disegni di legge riguardanti, oltre alla riforma del Senato, le elezioni delle Camere, l’introduzione del voto di preferenza, l’intesa per l’approvazione di statuti speciali, nonché l’introduzione di referendum deliberativi ad iniziativa popolare e senza quorum.

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L’innovazione non pertiene invece al metodo elettivo, né alla ripartizione di competenze con la Camera dei Deputati, né al rapporto di fiducia col Governo; sebbene si prospetti un intervento riformistico di ampia portata, che inevitabilmente coinvolgerà questi aspetti, si preferisce procedere con una revisione della Costituzione a formazione progressiva135.

L’elezione dei senatori avviene a suffragio universale diretto e si svolge in ciascuna regione contestualmente al rinnovo del Consiglio regionale (o delle Province autonome in Trentino Alto Adige). E’ affidata pertanto ad ogni Regione la disciplina attraverso una propria legge delle modalità di svolgimento delle elezioni al Senato.

Per rafforzare il collegamento diretto con le Regioni, si conferma il principio che il Senato è eletto su base regionale. I senatori devono far parte dei Consigli regionali (e dei Consigli provinciali di Trento e Bolzano), alla cui attività continuano a partecipare con diritto di intervento ed obbligo di relazione, ma senza diritto di voto (secondo le modalità che saranno determinate nei regolamenti regionali). Pertanto, gli stessi sono eletti nelle stesse consultazioni amministrative in addizione rispetto al numero di consiglieri già fissato dalle leggi regionali.

Nella distribuzione dei seggi senatoriali, viene garantito a ciascuna regione un numero minimo di senatori non inferiore a cinque, tranne il Trentino Alto Adige che designerà tre senatori, il Molise invece due e la Valle d’Aosta che invierà un solo senatore.

La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla loro popolazione136.

Per concentrare sul Senato il ruolo esclusivo di filtro parlamentare delle istanze di chiara connotazione regionalistica, la proposta limita la

135 La riforma del bicameralismo prospettata assume come termine virtuoso di riferimento alcuni aspetti del bicameralismo elvetico, soprattutto laddove intende coniugare l’esigenza della rappresentanza regionale con un sistema di elezione diretta.

136 Si fa riferimento alla popolazione quale risulta dall’ultimo censimento generale e la ripartizione si effettua sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti, dopo aver riservato i numeri minimi di senatori già previsti per le Regioni. In ciascuna Regione sono costituiti tanti collegi uninominali quanti risultano i senatori da eleggere a seguito della distribuzione dei seggi descritta.

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rappresentanza dei parlamentari eletti all’estero alla Camera dei Deputati, escludendone la partecipazione alla camera alta.

Il progetto A.S. n. 24, del tutto singolare nella sua risolutezza ad operare una riforma mirata esclusivamente alla modifica della composizione del Senato, propone di impiantare per tale via le basi di un federalismo dai contorni non ancora nitidi, ma il cui presupposto imprescindibile (che intanto cerca di soddisfare) è il rafforzamento del legame tra il Parlamento e le Regioni, che s’intende realizzare attraverso la confluenza dei rappresentanti in un processo osmotico che investe le Assemblee legislative che operano a livelli territoriali diversi. Attraverso quest’unica misura il Senato viene trasformato in camera rappresentativa delle regioni, in modo da consentire una partecipazione diretta delle regioni alla formazione della volontà democratica e legislativa anche a livello nazionale, oltre che locale, senza per questo rinunciare ad un sistema di elezione diretta del Senato.

Nel timore di conferire al Senato federale un ruolo marginale nello scenario delle istituzioni indebolendone la forza politica, la proposta di riforma non interviene sul riparto di competenze legislative tra le due camere, ed anzi rivendica come indispensabile il bicameralismo perfetto sul piano della procedura di approvazione delle leggi, evidenziando chiaramente, come si legge nella relazione che accompagna la proposta, come l’iter delle leggi in Italia non sia eccessivamente lungo e garantisca una legislazione più equilibrata rispetto alle esperienze di monocameralismo. Piuttosto, la proposta preferisce muoversi lungo la via dello snellimento degli organi e della riduzione dei costi della politica, attraverso una diminuzione del numero dei senatori a 240.

4.6 Il bicameralismo nella prospettiva semi-presidenziale (la

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