4. I progetti di riforma del bicameralismo al vaglio delle Camere a partire dal 2008.
4.7 Un Parlamento a camere invertite (la proposta del Sen Benedetti Valentini – Pdl).
Ancor più singolare è il progetto di legge A.S. n. 1548141 che,
intervenendo espressamente sulla natura e sulle funzioni del Parlamento, nonchè sul procedimento legislativo, non solo altera i riferimenti istituzionali tradizionali, ma si allontana anche dall’ipotesi di Senato federale che, pur nella diversità di soluzioni, è alla base delle tendenze di riforma più recenti, al fine di restituirgli il ruolo autentico di “camera alta”.
In particolare, il progetto in esame, elevando il Senato ad unica camera politica, ne collega la funzione alla rappresentanza del pluralismo politico e ne riconduce la composizione (ricondotta a 306 senatori) al suffragio universale e diretto.
È invece la camera bassa a divenire espressione del pluralismo sociale e territoriale, in virtù di una composizione mista che include tanto una componente regionale quanto una rappresentanza corporativa, espressione delle tanto invocate “forze vive del Paese”. Infatti, la metà dei 462 deputati viene eletta a suffragio universale diretto in rappresentanza dei territori sulla base di liste di candidati a carattere civico (e non politico o ideologico) e l’altra metà viene scelta, sempre con elezione diretta, tra i rappresentanti delle categorie sociali, culturali, professionali, economiche e produttive142 (nel qual caso si
prevede che gli elettori possano associarsi in apposite categorie elettorali143).
La differente composizione delle Camere si giustifica in ragione della innovativa differenziazione funzionale, in cui sono i senatori a rappresentare la Nazione, esercitando le proprie funzioni senza
141 Il progetto di legge n. A.S. n. 1548, presentato dal sen. Benedetti Valentini (Pdl) il 6 maggio 2009, s’intitola “Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale”.
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Il Presidente della Repubblica può nominare fino a 3 deputati a vita tra coloro che hanno illustrato la Patria nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario
143 Il progetto in esame promuove la costituzione di associazioni di categoria, connotate dalla comunanza di interessi professionali, sociali, cultural, le quali, al raggiungimento di un numero consistente di aderenti, possono aspirare ad una rappresentanza in Parlamento. E’ evidente il riferimento alle lobbies, alla cui regolamentazione sono finalizzate numerose proposte di legge già depositate in Parlamento.
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vincolo di mandato, mentre i deputati, rappresentando i territori e le categorie che li hanno eletti, hanno un vero e proprio mandato vincolante e pertanto possono essere revocati144.
Anche sul piano della funzione legislativa, benché sia riproposto in linea di principio il bicameralismo paritario che si estrinseca nell’approvazione collettiva delle leggi, viene comunque affermata la supremazia del Senato, a cui viene affidata la votazione finale su ogni progetto di legge, sia ordinario che costituzionale.
In quanto unica camera politica, è solo il Senato che accorda al Governo appena formato la fiducia145, così come può proporre, su
richiesta di 1/5 dei senatori in carica, una mozione di sfiducia che, per
essere discussa e votata, deve necessariamente proporre
l’indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio (c.d. sfiducia costruttiva), ai fini di un futuro conferimento dell’incarico da parte del Presidente della Repubblica.
Ad un esame più approfondito, il progetto di legge A.S. n. 1548 risulta meno “rivoluzionario” di quanto appaia prima facie. In sostanza, al di là di una mera inversione nella struttura tradizionale di ciascuna camera, che si risolve in un capovolgimento più nominale che sostanziale, la proposta non incide in modo rilevante sulla forma di governo146,
sebbene nella relazione introduttiva al progetto di legge il relatore non nasconda la propria simpatia verso un sistema semi-presidenziale
144 In sostanza, ciascun cittadino disporrebbe di tre voti: quello politico, attribuito al partito prescelto, per il Senato della Repubblica; gli altri due per la Camera dei deputati, l’uno per la elezione della deputazione del suo territorio di residenza, l’altro per eleggere la deputazione della categoria elettorale di proprio interesse, alla cui costituzione e alla cui permanenza formalmente aderisce.
145 Ai sensi del progetto n. A.S. n. 1548, la Camera dei Deputati non conferisce; né revoca la fiducia al Governo. Inoltre, la Camera dei Deputati vota tutte le leggi, al pari del Senato, sebbene sia riservato al solo Senato il voto sul testo definitivo. L’iniziativa legislativa è riconosciuta ai deputati nel numero minimo di 5, per garantire la provenienza delle proposte da una rappresentanza alquanto consistente o da una rappresentanza intercategoriale o interterritoriale. Infine, non è data facoltà alla Camera dei deputati di chiedere formalmente al Capo dello Stato lo scioglimento di un ramo del Parlamento o di entrambi i rami, attesa la connotazione prettamente politica della richiesta.
146 Il Presidente del Consiglio, la cui nomina è collegata ai risultati delle elezioni al Senato, propone al Presidente della Repubblica sia la nomina che la revoca dei ministri (sia individuale che collettiva). Inoltre, il Presidente del Consiglio, al pari del Senato (che decide con deliberazione assunta a maggioranza), ha la facoltà di chiedere formalmente lo scioglimento delle Camere II Presidente resta titolare della suprema valutazione , con il solo obbligo di sentire i Presidenti delle Camere. Tuttavia, la richiesta formale, non derivante solo indirettamente da pronunciamenti che animano il dibattito politico, gli impone chiaramente l’attivazione delle consuete consultazioni e un procedimento corrispondente alla gravità della situazione che si presume abbia ispirato la richiesta ufficiale.
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(cui, in sostanza, collega il proposto rafforzamento politico del Senato).
La portata innovativa del progetto in esame si dirige invece all’attuale struttura parlamentare, inaugurando un bicameralismo imperfetto e differenziato in cui la tensione riformistica si esaurisce nel riservare ad una sola camera (individuata nella camera alta) la funzione politica attualmente svolta da entrambi i rami del Parlamento e nell’escludere l’altra camera (la camera bassa) dal circuito fiduciario, arricchendola invece, attraverso la sua rinnovata composizione, di un’inedita capacità rappresentativa, così da poter sintetizzare tanto le istanze territoriali quanto gli interessi delle principali categorie del Paese, senza incidere sull’attuale architettura costituzionale.
4.8 Le proposte sulla riduzione del numero di parlamentari e