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Le altre proposte simili e dissimili del centro-sinistra (la proposta della sen Finocchiaro Pd e la proposta del sen.

4. I progetti di riforma del bicameralismo al vaglio delle Camere a partire dal 2008.

4.2 Le altre proposte simili e dissimili del centro-sinistra (la proposta della sen Finocchiaro Pd e la proposta del sen.

Cabras - Pd).

Se quelle di cui si è tentato di tracciare l’architettura sono le proposte di riforma dell’ordinamento più dibattute, non mancano tuttavia numerosi altri disegni di legge costituzionale, alcuni dei quali propongono modelli simili a quelli già analizzati, mentre altri suggeriscono una nuova e talora originale configurazione del Senato nell’ottica di uno scostamento dal tradizionale bicameralismo perfetto. Alcuni dei progetti depositati negli ultimi tempi si collocano sul solco di disegni di legge già depositati all’inizio della legislatura e su cui si è registrato un maggiore consenso all’interno delle principali correnti che compongono ciascuna forza politica presente in Parlamento: si è perciò proceduto a presentare proposte di riforma dell’ordinamento costituzionale di analogo contenuto, in modo da rendere più evidente e robusta la propria posizione circa i principali temi costituzionali. Ne costituisce un’esemplificazione il disegno di legge d’iniziativa della sen. Finocchiaro (ed altri) A.S. n. 1589208, che, insieme ai già considerati progetti A.C. n. 978 (on. Bocchino) e A.C. n. 441 (on. Amici) , danno vita ad un’analoga architettura costituzionale che si configura come una sorta di “eredità morale” della c.d. bozza Violante della XV legislatura, in quanto raccoglie e ripropone le indicazioni emerse nel corso del dibattito nella scorsa legislatura sulle quali si era riuscito a registrare un consenso trasversale.

Senza riproporre qui l’analisi di testi normativi del tutto simili ai già esaminati progetti A.C. n. 441 e A.C. n. 978 (cui si rimanda per le riflessioni tecnico-giuridiche circa la forma di Stato e di governo proposte: cfr. par. 4.1), è opportuno ribadire che le principali correnti di centro-sinistra si orientano concordemente a favore di un’elezione del Senato a suffragio diretto di secondo grado, proponendo un bicameralismo differenziato nel quale la camera alta esercita la funzione legislativa solo su un ristretto numero di materie bicamerali e sulle materie di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (inerenti alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni), mentre su

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tutte le altre, approvate esclusivamente dalla Camera dei Deputati, il Senato può solo apportare modifiche circoscritte, che però possono ugualmente essere superate da un ulteriore voto della camera bassa (a maggioranza assoluta). Il Senato viene sganciato dal vincolo di fiducia col Governo, così da configurarsi esclusivamente quale camera di rappresentanza delle Regioni chiamata a comporre le diverse realtà territoriali, senza mai acquisire una connotazione politica.

Nei confronti di questi progetti di legge si ripropongono le osservazioni già tratteggiate a proposito dei disegni n. A.C. n. 441 e A.C. n. 978 (cui si rinvia), ma giova qui ribadire come le maggiori perplessità riguardino tanto la definizione del Senato quale organo perenne (con le ripercussioni già esaminate sulla coerenza e sull’unità di indirizzo, posto che la camera alta si rinnoverebbe solo parzialmente, senza mai essere soggetta a scioglimento) quanto l’elezione da parte dei Consigli regionali e dei C.A.L. che, prospettando una commistione tra ruoli (e compiti) legislativi ed amministrativi, allontanerebbero il Senato dalla sovranità popolare senza per questo riuscire a rappresentare le diverse “anime” di tutti gli enti territoriali.

Di certo, è evidente in tutti questi progetti la volontà di trasformare il Senato in organo promotore di un federalismo cooperativo.

Un diverso tentativo di articolare la struttura delle camere ricorrendo ad un meccanismo misto di composizione è fornito dal Progetto A.S. n. 1590124 che, pur essendo principalmente orientato a rafforzare il

ruolo del Presidente del Consiglio in modo da costituzionalizzare il collegamento con le elezioni politiche e vincolare la scelta del Presidente della Repubblica circa la sua designazione, propone altresì il superamento del bicameralismo perfetto e la conseguente differenziazione di funzioni tra le due Camere.

Alla luce della proposta in esame, il Senato, eletto a suffragio universale diretto su base regionale, si compone di 200 membri elettivi, cui sono aggiunti i Presidenti di ciascuna Giunta regionale, nella qualità di senatori di diritto, ed un ulteriore membro per ogni

124 Il progetto di legge n. A.S. n. 1590, presentato dal sen. Cabras (Pd) il 26 maggio 2009, s’intitola “Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo”.

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Regione (tranne la Valle d’Aosta), eletto dall’Assemblea dei Sindaci, dei Presidenti di Provincia e di Città metropolitana tra i propri componenti. La camera bassa, invece, si compone di 400 deputati (cui vanno aggiunti gli eletti alla circoscrizione Estero, che è esclusa al Senato, nonché i deputati a vita e di diritto) e viene eletta a suffragio universale diretto. Nelle intenzioni del proponente, la composizione eterogenea del Senato consentirebbe di conferirgli una piena connotazione federale, così da risultare sede istituzionale privilegiata in cui si articola il confronto e la concertazione fra Stato, Autonomie locali e Regioni. Ne è conferma la distribuzione della funzione legislativa tra le Camere.

Al di là delle materie necessariamente bicamerali125, infatti il nuovo

riparto di competenze si risolve a vantaggio di un potenziamento delle funzioni della Camera dei Deputati, chiamata a decidere in via esclusiva in tutte le materie che la Costituzione attribuisce allo Stato. Il Senato invece esercita la funzione legislativa su tutte le materie che rientrano nella competenza concorrente tra Stato e Regioni, sugli Statuti speciali delle Regioni, sugli organi di governo e sulla legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane. Ciascuna camera può proporre emendamenti ai testi di legge approvati dall’altro ramo del Parlamento, ma la deliberazione conclusiva spetta sempre alla camera competente per materia, che ha avviato l’esame della legge.

125 Ai sensi dell’art. 4 del progetto di legge in esame (che innova l’art. 70 Cost.), “sono approvate dalle due Camere le leggi in materia di: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; b) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; c) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; perequazione delle risorse finanziarie pubbliche; d) cittadinanza; stato civile e anagrafi; immigrazione; e) ordine pubblico e sicurezza; f) norme generali sull’istruzione; g) bilancio dello Stato, legge finanziaria, leggi di attuazione dell’articolo 119.

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4.3. Ancora un Senato eletto dal popolo (la proposta del sen.

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