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Braga, Fragomeli

Nel documento I COMMISSIONE PERMANENTE (pagine 102-106)

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. All’articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:

« A partire dall’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall’anno 2022 ». 11-ter. All’articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « A decorrere dal 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 2022 ».

* 3.55. Gebhard, Plangger, Schullian,

Ema-nuela Rossini.

* 3.173. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss,

Ma-turi, Piccolo, Sutto.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. All’articolo 23-quinquies del de-creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

« 1-quater. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, assicurando il rispetto del po-tenziale limite finanziario massimo calco-lato sulla base dei rapporti di cui al comma 1, lettera a), punto 2), è autorizzata a conferire ulteriori incarichi di livello diri-genziale generale per esigenze organizza-tive e di funzionamento tale che il rapporto tra personale dirigenziale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 30. ».

3.321. Buratti.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. I provvedimenti di revoca di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, recante « Norme in materia di inter-mediari finanziari in attuazione degli arti-coli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130 », conse-guenti al raggiungimento e/o al manteni-mento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro, sono sospesi sino al 31 dicembre 2022.

3.324. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. All’articolo 5 del decreto legisla-tivo 3 luglio 2017, n. 111 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le somme corrispondenti al com-plesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti ai soggetti esclusi dal beneficio sono così ripartite:

a) il 50 per cento è destinato

all’asso-ciazione di Enti del terzo settore più rap-presentativa sul territorio nazionale, in ra-gione del numero di aderenti;

b) il 50 per cento è assegnato al Fondo

istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per finanziare atti-vità informative e formative realizzate da-gli Enti del terzo settore in materia di raccolta fondi.

La gestione del Fondo di cui alla lettera

b) è definita con decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali. ».

3.4. Lepri.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. Le disposizioni dell’articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono prorogate per gli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di marzo e aprile 2021. I soggetti obbligati sono autorizzati a versare gli importi relativi ai mesi di marzo e aprile 2021 entro il 30 settembre 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.

3.317. Buratti, Fragomeli, Ubaldo Pagano,

Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo l’ar-ticolo 9-quinquies è aggiunto il seguente:

« Art. 9-sexies.

(Cancellazione della TARI per il 2021 per le imprese del comparto turistico)

1. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall’articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicem-bre 2013, n. 147, non è dovuta per l’anno 2021. ».

3.247. Dal Moro.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. All’articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « per l’anno 2021, non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria » sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno 2021, non è dovuta l’imposta municipale pro-pria ».

3.246. Dal Moro.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. All’articolo 2 del decreto legisla-tivo 5 agosto 2015, n. 127, comma 6-ter, terzo periodo, le parole: « fino al 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 1° marzo 2021 ».

3.318. Sani, Topo.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 4, comma 1, lettera a)

dopo le parole: « si deve tener conto delle percentuali di impegno contrattuale in

ter-mini di ore effettivamente lavorate » sono aggiunte le seguenti: « A partire dall’anno 2020 e successivi, fino al termine della pandemia da Covid-19 dichiarato dalle com-petenti autorità, non si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in ter-mini di ore effettivamente lavorate per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà, a tempo par-ziale e per quelli beneficiari dell’assegno ordinario erogato dal Fondo d’Integrazione Salariale a seguito di domanda espressa con causale “emergenza COVID-19” ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ».

b) all’articolo 6, comma 1, lettera a)

dopo le parole: « si tiene conto delle per-centuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate » sono ag-giunte le seguenti: « A partire dall’anno 2020 e successivi, fino al termine della pandemia da COVID-19 dichiarato alle com-petenti autorità, non si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in ter-mini di ore effettivamente lavorate per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà, a tempo par-ziale e per quelli beneficiari dell’assegno ordinario erogato dal Fondo d’Integrazione Salariale a seguito di domanda espressa con causale “emergenza COVID-19” ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ».

3.113. Ferri.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. Per i soggetti individuati ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ab-biano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi, nell’anno 2020 superiore a un terzo dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, sono sospesi i termini che scadono nel primo semestre 2021 relativi:

a) ai versamenti relativi alle ritenute

alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comu-nale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta. Conseguen-temente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all’imposta

sul valore aggiunto. I versamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 15 settembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3.287. Torromino.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. All’articolo 44-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1 le parole: « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « entro il 31 dicembre 2021 ».

3.248. Dal Moro.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. Al comma 2, dell’articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « a de-correre dal 15 gennaio 2020 » sono sosti-tuite dalla seguenti: « a decorrere dal 15 gennaio 2022 » e sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi: « Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richie-sta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in cinque anni, nel limite di 15 milioni annui, per gli anni da 2021 a 2025. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni

dall’entrata in vigore della presente dispo-sizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. » All’onere derivante dal presente comma, valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispon-dente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.80. Patassini, Caparvi, Marchetti,

Salta-martini, Basini, Bellachioma, De Ange-lis, D’Eramo, Durigon, Gerardi, Lucen-tini, Paolini, Zicchieri, Zennaro, Benve-nuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Pa-rolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Coma-roli, Frassini, Garavaglia, Gava, Pater-noster, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Inver-nizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. All’articolo 109 della legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1-bis sosti-tuire le parole: « per l’anno 2020 » con le seguenti: « per l’anno 2021 », al comma 1-ter sostituire le parole: « approvazione del rendiconto 2019 » con le seguenti: « ap-provazione del rendiconto 2020 », al comma 2 sostituire le parole: « limitatamente all’e-sercizio finanziario 2020 » con le seguenti: « limitatamente all’esercizio finanziario 2021 », sostituire le parole: « nel caso in cui l’organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 » con le seguenti: « nel caso in cui l’organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2020 », sostituire le parole: « gli enti locali, limitatamente all’esercizio finan-ziario 2020, possono utilizzare, anche in-tegralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza in corso, » con le seguenti: « gli enti locali, limitata-mente all’esercizio finanziario 2021, pos-sono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti con-nesse all’emergenza in corso, », al comma

2-bis sostituire le parole: « Per l’esercizio finanziario 2020 » con le seguenti: « Per l’esercizio finanziario 2021 ».

3.292. Pentangelo.

Dopo il comma 11, aggiungere il se-guente:

11-bis. I termini per i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data del 15 novembre e il 31 dicembre 2020 effet-tuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi. La proroga di cui al primo periodo si applica, su istanza di parte ed esclusivamente lad-dove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico, in favore del tito-lare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall’articolo 61, comma 2, lettera o), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ovvero tra quelli indi-cati dal comma 3 del medesimo articolo 18. Con provvedimento del Direttore dell’Agen-zia delle dogane e dei monopoli sono indi-viduate le modalità applicative del presente comma.

Nel documento I COMMISSIONE PERMANENTE (pagine 102-106)