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Carla Cantone, Lacarra, Mura, Vi-

Nel documento I COMMISSIONE PERMANENTE (pagine 39-42)

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-bis. All’articolo 1, comma 1148, let-tera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

18-ter. Per esigenze di celerità, in rela-zione agli accresciuti impegni connessi al-l’emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall’anno 2012 delle amministrazioni di cui all’arti-colo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

* 1.110. Occhionero, Marco Di Maio, Del

Barba.

* 1.134. Dieni.

Dopo il comma 18, aggiungere il se-guente:

18-bis. Durante il periodo di emergenza, in caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certifica-zione, che interessi i liberi professionisti iscritti a ordini professionali, i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado in-nanzi alle Commissioni tributarie e il ter-mine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all’inizio dell’isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tale fine, il libero professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telema-tica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti for-mali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si ap-plicano anche ai termini a carico dei

pro-fessionisti per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data ante-riore all’inizio dell’isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra mi-sura ad effetto equivalente. Gli adempi-menti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

** 1.13. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo

Nervo, Schirò.

** 1.92. Marco Di Maio, Del Barba. ** 1.120. Rizzetto, Prisco, Trancassini,

Rampelli, Donzelli, Lucaselli, Zucconi.

Dopo il comma 18, aggiungere il se-guente:

18-bis. Al comma 9 dell’articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: « Per l’anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e per l’anno 2021 ».

1.104. Madia, Mancini, Ubaldo Pagano, Dal

Moro, Lorenzin, Miceli.

Dopo il comma 18, aggiungere il se-guente:

18-bis. All’articolo 20, del decreto legi-slativo 25 maggio 2017, n. 75, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera c) le parole: « al

31 dicembre 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 2 lettera b) le parole:

« alla data del 31 dicembre 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2021 »;

c) al comma 10 le parole: « al 31

dicembre 2019 » sono sostituite dalle se-guenti: « al 31 dicembre 2021 » e le parole: « al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 ».

d) dopo il comma 11-bis aggiungere il

seguente:

« 11-ter. L’attività di lavoro prestata ai sensi dell’articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, integra, per la durata della stessa, il requi-sito dell’anzianità lavorativa di cui all’arti-colo 20, comma 1 del presente decreto ».

1.114. Marco Di Maio, Del Barba.

Dopo il comma 18, aggiungere il se-guente:

18-bis. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato la cui validità è scaduta nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, possono essere utilizzate dalle amministrazioni di cui al-l’articolo 1, comma 2, del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165:

a) fino al 31 dicembre 2021 per le

graduatorie di cui all’articolo 1, comma 147, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 la cui validità è conseguente-mente prorogata fino alla medesima data;

b) fino al 31 dicembre 2022 per le

graduatorie di cui all’articolo 1, comma 147, lettera c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 la cui validità è conseguentemente prorogata fino alla medesima data.

1.105. Bordo.

Dopo il comma 18, aggiungere il se-guente:

18-bis. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato la cui validità è scaduta nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, possono essere utilizzate dalle amministrazioni di cui

al-l’articolo 1, comma 2, del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente, la vali-dità delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato ap-provate negli anni dal 2011 al 2017 è dif-ferita al 31 dicembre 2021.

1.1. Bordo.

Dopo il comma 18, aggiungere il se-guente:

18-bis. All’articolo 20 del decreto legi-slativo 25 maggio 2017, n. 75, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;

2) alla lettera c), le parole: « abbia maturato, al 31 dicembre 2020, » con le seguenti: « abbia maturato, al 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 2:

1) le parole: « Nello stesso triennio 2018-2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022 »;

2) lettera b), le parole: « alla data del 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2021 »;

1.2. Bordo.

Dopo il comma 18, aggiungere il se-guente:

18-bis. Per l’anno 2021, il termine di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all’articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 30 giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dopo il comma 18, aggiungere il se-guente:

18-bis. All’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) partecipazioni, in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale o per la rea-lizzazione e la gestione di impianti di tra-sporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, che ab-biano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. ».

1.183. Elisa Tripodi.

Dopo il comma 18, aggiungere il se-guente:

18-bis. Il termine relativo al rilascio di autorizzazioni amministrative, scaduto nel periodo compreso tra il 10 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 aprile 2021. Il mancato rilascio delle suddette autorizzazioni nel citato periodo non co-stituisce motivo per l’esercizio del diritto di recesso dai contratti qualora sia stato cau-sato da ragioni dipendenti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

1.204. Ceccanti.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

18-bis. Al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 18, comma 1, dopo le parole: « che escluda la loro responsabilità, », sono aggiunte le seguenti: « anche relativamente alla fase preliminare, nonché nei casi in cui è stata disposta l’archiviazione del proce-dimento penale o del provveproce-dimento volto all’accertamento della responsabilità pe-nale e contabile ».

1.191. Conte, Fornaro, Pastorino.

Dopo il comma 18, aggiungere il se-guente:

18-bis. All’articolo 4, comma 4 del de-creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito-,con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di gruppi societari il costo annuale sostenuto di riferimento è da considerarsi quello complessivo di gruppo. Entro detto limite il compenso degli am-ministratori può essere attribuito alle sin-gole società facenti parte il gruppo ».

1.6. Sani.

Dopo il comma 18, aggiungere il se-guente:

18-bis. All’articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ag-giunte, in fine le seguenti parole: « , di cui una riservata al personale interno ».

1.171. Trancassini, Prisco, Donzelli,

Luca-selli, Rampelli.

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

18-bis. Al comma 221 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « il corretto funzionamento degli uffici, » sono aggiunte le seguenti: « fatti salvi il comma 5 dell’articolo 7 e il comma 1 dell’articolo 8 della legge 7 marzo 1986, n. 65 ».

Nel documento I COMMISSIONE PERMANENTE (pagine 39-42)